Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25364 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25708/2013 proposto da:

ENIA PARMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIA SILVAGNA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 357/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/05/2013 R.G.N. 336/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 357 del 2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma di rigetto dell’opposizione proposta da ENIA Parma s.r.l., avverso la cartella esattoriale con la quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell’INPS di contributi per CIGO, CIGS e mobilità, oltre sanzioni e interessi; per la cassazione della decisione ENIA Parma s.r.l., ha proposto ricorso, affidato a due motivi;

l’INPS, anche quale procuratore di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con tempestivo controricorso;

Equitalia Centro s.p.a., è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consistente nella necessaria continuità del servizio pubblico erogato dalla ricorrente, con conseguente impossibilità di accedere agli “ammortizzatori sociali” di cui alla contribuzione pretesa dall’Inps;

con il secondo motivo di ricorso, denunziando plurime violazioni di norme di diritto, la società ricorrente ha censurato la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo contributivo per CIGS e CIGO. Ricostruita la evoluzione normativa in tema di modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali, rilevato che in base al disposto della L. n. 448 del 2001, art. 35, detti enti, per la gestione di servizi, reti, impianti e beni sono tenuti ad avvalersi di soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, ha sostenuto che la partecipazione di soggetti pubblici al capitale sociale, anche solo maggioritario, comportava che essa ricorrente dovessero essere annoverate nell’ambito delle “imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate”, esonerate, in base al disposto del D.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3, all’applicazione delle norme sull’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria. Ha quindi dedotto il vizio di motivazione della decisione impugnata con riferimento alle allegate caratteristiche di essa società, che in ragione del peculiare oggetto (gestione di pubblico servizio), della presenza di capitale pubblico, della “assoluta dominanza” dell’ente pubblico, dell’assoggettamento al regime di concessione pubblica non si prestava ad essere inquadrata, come invece avvenuto nella decisione impugnata, nell’ambito della normale società per azioni di diritto comune. Con riguardo all’indennità di mobilità, poi, è denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 16, commi 1 e 2, per avere la decisione affermato la sussistenza dell’obbligo di pagamento del contributo di mobilità richiamando le argomentazioni svolte sostegno del motivo precedente in merito alla presenza di capitale pubblico, alla “dominanza” dell’ente pubblico, alla natura del servizio espletato, per sostenere che esse ricorrenti non rientravano nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 16, ed erano pertanto sottratte alla contribuzione per mobilità;

le censure, da valutarsi congiuntamente in quanto connesse, sono manifestamente infondate secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., proprio in relazione alla ricorrente, tra le altre, Cass. n. 14847/2009, n. 5816/2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 22318, n. 27513/2013, n. 14089 e n. 13721/2014; n. 13426/2018) in tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed, particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le ìmprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria da parte dell’ente pubblico;

è stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per l’ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato dall’accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all’obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico (Cass. n. 20818/2013, Cass. n. 27513/2013);

le argomentazioni dell’odierna ricorrente ripropongono questioni già esaminate e disattese dai precedenti giurisprudenziali richiamati ai quali, pertanto, va data continuità (cfr. in termini Cass. 13426 del 2018 nonchè Cass. n. 25394 del 2014), nè risultano decisive le argomentazioni formulate per contrastare la ricostruzione fattuale assunta dalla Corte territoriale;

resta da aggiungere che le suesposte conclusioni non possono essere scalfite nè dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 10, il quale – per quanto qui interessa – ha espressamente previsto l’assoggettamento alla cassa integrazione (e alla relativa contribuzione) delle imprese industriali aventi ad oggetto la “produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas”, dal momento che la sua natura innovativa rispetto al quadro ordinamentale già esistente è già stata espressamente disconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in tal senso Cass. nn. 9816 del 2016, 26016 e 26202 del 2015), nè a fortiori dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 309, il quale, nel far salvo dal novero delle abrogazioni previste dal D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 46, D.L.C.P.S. n. 869 del 1947, art. 3 (a norma del quale “sono escluse dall’applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell’industria (…) le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato”), ha semmai confermata la voluntas legis di escludere dall’arca di operatività delle disposizioni concernenti l’integrazione salariale soltanto quei soggetti che possano qualificarsi come “imprese industriali dello Stato o di altri enti pubblici”, tra le quali, per le ragioni anzidette, non possono figurare le imprese gestite in forma di società a partecipazione pubblica (così Cass. nn. 7332 e 8704 del 2017, dove il richiamo a Cass. S.U. nn. 26283 del 2013 e 5491 del 2014);

il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato;

la regolazione delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza;

nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore dell’Inps.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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