Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25362 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/10/2017, (ud. 18/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25362

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26289/2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, rappresentato

e difeso dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5856/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/11/2010, R.G.N. 333/2002.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 2.11.2010 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’inefficacia del termine apposto al contratto intercorso con D.M.F. per il periodo 10.7.2002 – 30.9.2002, condannando la società alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni mensili maturate dalla costituzione in mora al ripristino del rapporto con gli accessori dovuti per legge;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, che il D.M. ha resistito con controricorso; che è stato depositato dal difensore della società ricorrente verbale di conciliazione sindacale.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è stato notificato il 28.10.2011, con iscrizione a ruolo il 15.11.2011.

Che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto una transazione, come risulta dal verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dalle stesse in data 8.9.2012 e prodotto in causa;

che pertanto è venuto meno ogni interesse concreto ed attuale alla decisione della causa, essendo all’evidenza cessata la materia del contendere;

che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, essendo stata raggiunta la conciliazione successivamente alla notifica del ricorso (art. 92 c.p.c., u.c.).

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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