Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25361 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 09/10/2019), n.25361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1446-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DE ROSA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4413/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2013 R.G.N. 10857/2011.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. M.F., pensionato iscritto al soppresso Fondo autoferrotranvieri, esponeva che aveva fruito del pensionamento anticipato D.L. 25 novembre 1995, ex art. 4 conv. in L. 5 gennaio 1996, n. 11 e che I’Inps gli aveva erogato una pensione in misura inferiore al dovuto non avendo imputato il beneficio della maggiorazione di cui all’art. 4 citato alla quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata al 31/12/94.

Conveniva, pertanto, innanzi al Tribunale di Roma l’INPS chiedendo il ricalcolo della pensione con condanna dell’istituto al pagamento delle differenze nella misura quantificata in ricorso.

2. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha riconosciuto al M. le differenze pensionistiche ritenendo di includere la maggiorazione dell’anzianità contributiva nella cosiddetta quota B della pensione.

3. La Corte territoriale ha osservato che la pensione degli autoferrotranvieri era costituita dalla somma di un quota maturata fino al 31/12/1992 con aliquota fissa di rendimento pari a 2,50%, di altra quota dall’1/1/93 al 31/12/1994 con lo stesso coefficiente e infine della quota relativa al periodo successivo all’1/1/1995 soggetta all’aliquota di rendimento del 2% e riteneva corretto il criterio di calcolo esposto dal pensionato per la quantificazione della prestazione fondato sull’imputazione della maggiorazione contributiva alla quota di pensione riferita all’anzianità contributiva maturata al 31/12/1994.

Ad avviso della Corte detto beneficio non poteva essere imputato alla quota di pensione corrispondente all’anzianità successiva all’1/1/1995, come preteso dall’Inps, in quanto la norma prevedeva testualmente che i programmi di prepensionamento fossero predisposti sulla base dell’anzianità maturata al 31/12/19944.

4. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo cui resiste il M. con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

5. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3, del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, argt. 4 convertito in L. 5 gennaio 1996, n. 11 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Rileva che si tratta di stabilire se chi ha avuto accesso alla pensione anticipata di vecchiaia abbia diritto alla commisurazione della pensione con l’accredito figurativo di cui ha beneficiato nella parte di contribuzione immediatamente precedente al 31/12/1994, oppure se il calcolo debba essere effettuato collocando l’accredito figurativo nella parte di contribuzione successiva a tale data come indicato dall’Inps e con il relativo coefficiente di rendimento del 2%. Deduce che la maggiorazione contributiva costituiva contribuzione figurativa concessa per accedere al pensionamento anticipato e che, infatti, la base contributiva di 35 anni, necessaria per sorreggere il calcolo, non poteva che essere data dalla somma della contribuzione effettiva e della contribuzione figurativa. La contribuzione figurativa, per pacifico principio generale, veniva infatti imputata al periodo nel quale era collocato l’evento a copertura del quale essa era posta. Nella fattispecie i contributi non potevano che essere successivi al 31/12/94 in quanto fino a quella data esisteva la contribuzione effettiva e l’approvazione del piano era necessariamente successiva e la maggiorazione andava ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva accreditata nelle more dell’approvazione del piano e fino alla sua effettiva attuazione ragion per cui l’incremento figurativo doveva essere collocato alla cessazione del rapporto di lavoro, necessariamente compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1997. E l’incremento contributivo fittizio conseguente ad un pensionamento anticipato è possibile solo quando la maggiorazione dell’anzianità assicurativa sia disposta al solo scopo di consentire l’accesso anticipato alla pensione, non potendo farsi luogo a sovrapposizione di periodi contributivi e che, prima del 31/12/94, non vi erano periodi contributivi vuoti e che nella specie l’incremento era utile anche ai fini della misura del trattamento pensionistico.

6. Il motivo è fondato alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui ” in caso di pensionamento anticipato del personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal D.L. n. 25 novembre 1995, n. 501/1995, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 4 L. cit. deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31/12/1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2% prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l’aliquota del 2,5% applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31/12/1994.” (Cass. n. 20496 del 29 agosto 2017; Cass. n. 10946 del 26 maggio 2016, alle cui motivazioni si rimanda anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);

7. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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