Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25360 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. III, 20/09/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 20/09/2021), n.25360

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20257/2019 R.G. proposto da:

F.E., Fa.En., e F.F., rappresentate e

difese dall’Avv. Giovanni Clemente;

– ricorrenti –

contro

N.M.L., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto

Triola, Pasquale Pizzuti, e Gianfranco Mobilio, con domicilio eletto

in Roma, Via Baldo degli Ubaldi, n. 66, presso lo studio dell’Avv.

Simona Rinaldi Gallicani;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, Sezione

Specializzata Agraria, n. 224/2019 depositata il 29 aprile 2019;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 marzo

2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, rigettando i contrapposti gravami, ha confermato la sentenza di primo grado che, in controversia relativa a rapporto di affitto di fondo rustico intercorso tra N.M.L. (affittuaria) ed F.E., En. e F. (affittanti), riconosciuta l’unicità del rapporto iniziato il 1 novembre 1979 e cessato il 20 dicembre 2010, alla scadenza della proroga ventennale pattuita con contratto del 20 dicembre 1990, aveva così deciso:

– in parziale accoglimento della domanda della N. aveva condannato le germane F. al pagamento, in favore della stessa, della somma di Euro 309.000, oltre interessi dal 20 dicembre 2010 e rivalutazione, a titolo di indennità per i miglioramenti apportati al fondo dal 1979 al 1990, con esclusione dunque di quelli apportati successivamente, sotto il vigore di contratto stipulato in data 20 dicembre 1990, poiché non previamente e specificamente assentiti dalle concedenti;

– in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale aveva condannato N.M.L. al pagamento, in favore di F.E., En. e F., della somma di Euro 5.154,56, a titolo di canone contrattuale scaduto e non pagato per l’anno 2009 – 2010, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza al soddisfo, ed inoltre al pagamento, in favore delle stesse, della somma di Euro 40.696,20, a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi e rivalutazione.

2. Avverso tale sentenza F.E., En. e F. propongono ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste N.M.L., depositando controricorso con il quale propone ricorso incidentale, sulla base di quattro motivi.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso principale F.E., En. e F. denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “violazione od errata applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia o decisione ultra petitum in ragione della carenza o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta”.

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il contratto del 20 dicembre 1990 avesse contenuto ed effetto novativo del preesistente rapporto, atteso che con esso le parti “lungi dall’esprimere la loro inequivoca volontà di estinguere la originaria obbligazione e di sostituirla con una diversa ed autonoma, e dal comportare un sostanziale mutamento dell’oggetto e del titolo della prestazione, che continuava a restare quella della gestione del medesimo fondo rustico a fronte del pagamento di un corrispettivo per il suo godimento, apportavano al pregresso regolamento negoziale modificazioni di natura meramente collaterale, quale quella di prolungamento del suo iniziale termine di scadenza e, dunque, inidonee ad incidere sul nucleo essenziale del contratto intercorso (da) prima del 1980”.

Lamentano le ricorrenti che, decidendo in tali termini, la Corte territoriale ha violato il giudicato “interno” (recte: esterno) formatosi sulla sentenza n. 3251 del 2005, resa inter partes in separato giudizio, che aveva accertato che “il rapporto va regolato secondo l’accordo consacrato nel contratto registrato,… che, all’art. 5, prevede la durata di venti anni… la scadenza del contratto stipulato il 20.12.90 dovrà essere individuata nel giorno venti dicembre dell’anno 2010…” (v. ricorso, pag. 10).

Precisano che: a) sul punto il tribunale aveva escluso la rilevanza di tale decisum, poiché intervenuto in un giudizio avente ad oggetto unicamente la durata del rapporto e non il suo momento iniziale; b) tale assunto era stato impugnato con l’appello; c) la corte d’appello non aveva dato alcuna risposta, così incorrendo in omessa pronuncia.

2. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

2.1. Anzitutto per la sovrapposizione di censure incompatibili, quali sono quella di omessa pronuncia, da un lato, e quella di error in iudicando, dall’altro, per asserita violazione di giudicato esterno, quest’ultima ovviamente presupponendo una decisione, sia pure implicita, sul punto.

2.2. Risulta inoltre inosservato l’onere di specifica indicazione, dettato a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, sia degli atti richiamati a fondamento della censura di omessa pronuncia, sia di quello evocato a supporto della censura di violazione del giudicato esterno.

2.2.1. In relazione alla prima prospettiva censoria (omessa pronuncia) le ricorrenti riproducono (a pag. 10 del ricorso) fra virgolette un breve passaggio della sentenza n. 3251 del 2005 della sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Salerno, che avrebbe integrato il giudicato esterno, un breve passaggio della sentenza di primo grado resa in questo giudizio e – parrebbe – un breve passaggio dell’atto di appello con cui avrebbero proposto la questione di giudicato esterno censurando la sentenza di primo grado, ma, pur avendo tutti detti atti valore fondante il motivo, nell’illustrazione si omette di localizzare tali atti in questo giudizio di legittimità ed inoltre, quanto alla sentenza n. 3251 del 2005, si omette di localizzarne la produzione nelle fasi di merito.

In tal modo il motivo risulta del tutto privo dell’osservanza del requisito dell’indicazione specifica di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, imponeva dette localizzazioni (v. ex multis Cass. Sez. U. n. 28547 del 2008, n. 7161 del 2010 e n. 22726 del 2010), dovendosi, peraltro, notare che, al fine di esentarsi dalla relativa produzione (rilevante quest’ultima, cioè la produzione, ai diversi effetti di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso di necessità, ai fini dello scrutinio del motivo, di un concreto esame da parte di questa Corte del documento) nemmeno si è dedotto, come ammette Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011, sottolineando che l’indicazione è necessaria ai fini del citato art. 366, n. 6, di voler fare riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio del giudice di appello.

Si deve ancora rilevare che il passo dell’atto di appello riprodotto a pag. 10 evoca anche la sentenza n. 122 del 2007 di una non meglio precisata corte d’appello, che dovrebbe essere quella pronunciata sull’appello contro la sentenza n. 3251 del 2005, ma anche riguardo a detta sentenza si omette di fornirne l’indicazione specifica.

2.2.2. Le segnalate carenze del motivo risultano esiziali anche nella seconda direzione argomentativa (giudicato esterno), non senza che debba pure rilevarsi che il solo breve passo della sentenza n. 3251 del 2005, peraltro presentante in due punti puntini sospensivi e, dunque, omissioni, nemmeno evidenzia in modo chiaro il preteso giudicato esterno e ciò tanto più se si consideri che nessuna precisazione è stata fatta sulla sentenza di appello n. 12 del 2007.

2.3. E’ appena il caso di rimarcare peraltro il carattere prioritario della valutazione di inammissibilità della censura di omessa pronuncia, dal momento che, in conseguenza di essa, rimane comunque assorbita quella di error iuris per violazione del giudicato esterno, poiché preclusa dal giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado che – come affermato dalle stesse ricorrenti – ne aveva negato l’esistenza.

3. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: “a) nullità della sentenza per omesso esame del testo integrale del contratto di affitto del 20/12/1990, nonché violazione o errata applicazione degli artt. 1362,1363,1367 e 1368 c.c., ed errore di giudizio indotto dal difetto di adeguata considerazione di circostanze di fatto; b) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Il motivo, in entrambe le censure indicate in rubrica, investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il contratto stipulato in data 20 dicembre 1990 avesse carattere novativo.

Trascritti ampi stralci delle pagine da 6 a 9 della sentenza impugnata dedicate al tema, lamentano le ricorrenti che i giudici a quibus hanno operato al riguardo una valutazione atomistica ed isolata delle sole clausole nn. 8 e 9 del contratto del 20 dicembre 1990 e che tale valutazione è peraltro supportata da motivazione apparente, “in assenza delle ragioni della non decisività delle prove offerte”, ed inoltre viziata “dal difetto di adeguata considerazione di circostanze di fatto per effetto del mancato rispetto dei canoni legali di ermeneutica”.

Lamentano in particolare l’inosservanza del “principale canone interpretativo, quello letterale, previsto dall’art. 1362 c.c., deputato a stabilire quale sia stata la comune intenzione delle parti, per aver esaminato e valutato soltanto due articoli del contratto – nn. 8 e 9 trascurando gli altri, in particolare 1, 2, 5, 6 e 7 e la premessa”, nella quale i rappresentanti di categoria, che assistevano le parti L. n. 203 del 1982, ex art. 45, dichiarano di intervenire allo scopo di stipulare un accordo “in sostituzione e novazione di precedenti contratti già stipulati, da ritenersi non più validi”.

Soggiungono che “la illogicità e contraddittorietà del ragionamento della corte territoriale è data dal fatto che “gli elementi costitutivi tipici dell’originario rapporto”, non è dato sapere se di affitto o meno, non si conoscono né sono rilevabili dal contenuto del contratto in discussione”.

4. Anche tale motivo si espone a plurimi rilievi di inammissibilità.

4.1. Anzitutto per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 4: censure incompatibili sono infatti sovrapposte e intrecciate tra loro in modo da rendere impossibile comprendere quale sia la censura che si intende proporre.

Varrà rammentare al riguardo che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il ricorso deve indicare “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”.

Tale requisito comporta l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposto nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’art. 360 cit. (Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013).

Nel caso di specie le formulazioni usate sono lontane dal rispettare tale requisito.

Se è vero che l’articolazione, all’interno di ogni singolo motivo, di più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, è anche vero che ciò è consentito a condizione che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U. 06/05/2015, n. 9100; Cass. 17/03/2017, n. 7009).

Accade invece, nel caso in esame, che la stessa censura venga riferita ad error in iudicando, ad error in procedendo e a vizi di motivazione e che poi nella successiva illustrazione si affastellino e si intreccino argomentazioni su temi di diritto sostanziale (criteri legali di esegesi negoziale), temi di diritto processuale (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., peraltro nemmeno minimamente illustrata), questioni di fatto (interpretazione del contratto).

4.2. La prospettazione, nell’intestazione, di un “errore di giudizio indotto dal difetto di adeguata considerazione di circostanze di fatto” è un evidente ossimoro concettuale dal momento che “il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione); viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione; e lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, nel senso che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (giurisprudenza fermissima; v. tra le tante: Cass. 22/04/2013, n. 9735; 20/04/2011, n. 9117; 12/04/2011, n. 8410; 31/03/2011, n. 7459; 28/09/2011, n. 19789).

4.3. Anche per tale motivo emerge palese l’inosservanza dell’onere, ex art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione del documento richiamato: le ricorrenti evocano, a più riprese e per ampi stralci, il contratto di affitto del 20 dicembre 1990, ma omettono di localizzarlo nel fascicolo di causa, non indicando dove e quando è stato prodotto nel giudizio di merito e nel passaggio dal primo al secondo grado, né precisando se e dove esso sia reperibile nel presente giudizio di legittimità.

D’altro canto, come emerge dall’intestazione, nemmeno si è dedotta la c.d. falsa applicazione, cioè l’erronea deduzione o il rifiuto di deduzione di una fattispecie concreta per come ricostruita dal giudice di merito sotto le norme civilistiche evocate, sicché il motivo non deduce, in thesi, un vizio di sussunzione e nemmeno ne fornisce adeguata illustrazione, non postulandolo affatto.

Del tutto priva di alcuna corrispondenza con il paradigma dell’art. 360 c.p.c., e’, poi, la deduzione di “nullità della sentenza per omesso esame del testo integrale del contratto di affitto”.

4.4. Con il motivo viene inoltre censurata l’interpretazione del contratto (ampiamente argomentata in sentenza) al di là dei limiti entro i quali un tale sindacato è consentito in cassazione.

Occorre al riguardo rammentare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Pertanto, onde far valere in cassazione tali vizi della sentenza impugnata, non è sufficiente che il ricorrente per cassazione faccia puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma è altresì necessario che egli precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato ovvero ne abbia dato applicazione sulla base di argomentazioni censurabili per omesso esame di fatto controverso e decisivo (v. Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539). Con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o sul vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26/10/2007, n. 22536).

Sul punto, va altresì ribadito il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che l’interpretazione data alla dichiarazione negoziale dal giudice del merito sia l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto, ma è sufficiente che sia una delle possibili e plausibili interpretazioni.

Nella specie non si ricava dalla motivazione della sentenza alcuna affermazione che si ponga in contrasto con i criteri legali di ermeneutica negoziale.

La Corte d’appello non trascura affatto il criterio letterale, né gli altri criteri, ma ben diversamente, in virtù della loro applicazione, giunge, motivatamente, ad un esito diverso da quello auspicato dal ricorrente.

Piuttosto le censure mosse col ricorso si risolvono, come detto, nella prospettazione di questioni di merito, comunque eccedenti dai limiti in cui al riguardo ne è consentita la deduzione: in ultima analisi nella mera assertiva contrapposizione di un esito diverso dell’attività esegetica riservata al giudice del merito e legittimamente nella specie compiuta.

4.5. La valutazione dell’assenza di carattere novativo è condotta in sentenza secondo criteri conformi a quelli indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte affermato che, in tema di locazione, non è sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dell’animus e della causa novandi, il cui accertamento costituisce compito proprio del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato (v. ex multis Cass. 13/06/2017, n. 14620; 09/03/2010, n. 5673; 21/05/2007 n. 11672).

4.6. La censura di motivazione apparente prima che manifestamente infondata – la motivazione sul punto essendo ampia e ben comprensibile – è inammissibilmente dedotta secondo argomenti estranei al tipo di vizio.

Va ricordato in proposito che, secondo fermo insegnamento, “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass., Sez. U. 07/04/2014 n. 8053).

Le ricorrenti invece la prospettano nella specie facendo riferimento a presunte carenze probatorie, risolvendosi dunque, tale doglianza, in una mera contestazione della ricognizione del fatto operata dalla corte territoriale, secondo logiche estranee al paradigma censorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano, in subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4: a) violazione od erronea applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, artt. 16 e 17; b) violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 606, art. 3.

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte (pag. 13) in cui ha riconosciuto, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. eseguita in primo grado, l’esistenza e l’entità dei miglioramenti apportati al fondo nel primo segmento temporale del rapporto, dal 1979 al 1990.

Lamentano “errore di giudizio sugli elementi acquisiti dal c.t.u.” causato da “difetto di adeguata considerazione delle circostanze di fatto e di diritto” eccepite in appello, quali: “divieti e vincoli gravanti sul fondo oggetto di causa ed illegittimità delle attività materiali svolte dalla N. – pozzo, tubo interrato, stradone e sbarra realizzati sulla zona demaniale”.

Si tratterebbe, secondo le ricorrenti, di opere non indennizzabili, sia perché non consentite dalle norme vincolistiche e quindi illegittime, sia perché, “in assenza di una previsione in senso diverso, deve presumersi che il conduttore, nell’accettare il fondo in condizioni precarie, abbia anche accettato di sopportare gli oneri per la sistemazione dello stesso”.

6. Anche tale motivo è inammissibile.

Al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, rubi consistam delle censure deve, infatti, piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa.

Si tratta, come appare manifesto, di argomentazioni critiche dirette a censurare la ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

6.1. Pur riguardata in tale diversa prospettiva, in particolare nella parte in cui lamenta la mancata considerazione, ai fini della stima dell’entità dei miglioramenti, della illegittimità delle opere realizzate, la censura si appalesa generica e inosservante dei requisiti necessari perché possa scrutinarsi quale denuncia di vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

E’ appena il caso di rammentare al riguardo che nel nuovo regime dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 80538054; Id. 22/09/2014, n. 19881).

Nella specie le ricorrenti riportano bensì uno stralcio dell’atto di appello ove era posta la questione della violazione di vincoli (paesaggistico, idrogeologico, rischio idraulico) gravanti sul fondo, ma omettono tuttavia – oltre, come detto, di localizzare tale atto nel fascicolo di cassazione anche – di indicare il dato testuale o extratestuale dal quale l’esistenza di tali vincoli sarebbe dovuta risultare, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività dello stesso (e, dunque, se effettivamente tale circostanza non sia stata tenuta in considerazione nella stima del c.t.u.).

6.2. Nella parte poi in cui argomenta sulla necessità di presumere che, in assenza di una previsione in senso diverso, il conduttore, nell’accettare il fondo in condizioni precarie, abbia anche accettato di sopportare gli oneri per la sistemazione dello stesso, il motivo si appalesa inconferente e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata nella quale (vdns. pagg. 9 12) si dà ampio conto, attraverso una puntigliosa rassegna delle prove raccolte, dell’opposto convincimento secondo cui i diversi miglioramenti apportati al fondo erano stati previamente e specificamente prospettati al concedente e da questo di volta in volta autorizzati.

7. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 1590 e 1591 c.c..

Premettono che:

a) con l’appello, avevano impugnato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto rinunciata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della N. al risarcimento del danno per aver lasciato sul fondo (OMISSIS) l’impianto fruttifero di pesche e susine;

b) la corte d’appello aveva respinto anche tale motivo sul rilievo che:

– con l’art. 8 del contratto di affitto del 20/12/1990 la N. veniva autorizzata ad eseguire tutti gli ulteriori miglioramenti ritenuti utili secondo il suo insindacabile giudizio;

– conseguentemente le appellanti non potevano invocare ex post, quale voce di danno risarcibile, lavori preventivamente assentiti (ancorché ritenuti non indennizzabili dal tribunale);

– la domanda riconvenzionale andava, dunque, effettivamente disattesa, sebbene non per essere stata rinunciata ma per non essere qualifica bili come pregiudizievoli interventi preventivamente assentiti.

Ciò premesso lamentano l’erroneità della statuizione atteso che gli impianti in questione non potevano considerarsi autorizzati, stante la nullità della menzionata clausola contrattuale per indeterminatezza dell’oggetto e considerato che, comunque, la N. aveva lasciato nel fondo le strutture antigrandine e le tubazioni mobili dell’impianto irriguo con tutti i supporti di sua proprietà, che non costituivano pertinenze del fondo.

Affermano che sul punto la corte d’appello ha quindi “consumato un errore di giudizio indotto dal difetto di adeguata considerazione delle circostanze di fatto rendendo una motivazione incomprensibile, contraddittoria e perplessa censurabile”.

8. Il motivo è inammissibile, per aspecificità.

Esso infatti non coglie l’effettiva ed intera ratio decidendi sul punto posta a fondamento della sentenza impugnata.

Diversamente da quanto postulato in ricorso questa non risiede, infatti – o non risiede soltanto – nell’affermazione (in sé effettivamente intrinsecamente contraddittoria) secondo cui le opere non erano indennizzabili perché non specificamente assentite (stante la genericità della clausola n. 8 del contratto del 20/12/1990) ma non potevano nemmeno considerarsi fonte di danno risarcibile (stante il pur generico preventivo assenso contenuto nella detta clausola), ma anche e principalmente nel rilievo (v. pag. 14, secondo cpv., in fine, della sentenza) che la necessità di rimuovere quelle opere non nasceva da una loro effettiva incidenza negativa sulla consistenza e la produttività del fondo, quanto piuttosto dalle “diverse specifiche esigenze produttive” della nuova affittuaria del fondo.

In tali termini la decisione impugnata si conforma a principio incontrastato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in difetto di previo consenso del locatore, questi può chiedere il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’eliminazione da parte del conduttore delle opere da lui abusivamente eseguite (solo) nel caso in cui le addizioni comportino deterioramento della cosa locata (v. Cass. n. 6094 del 20/03/2006). Tale principio, sebbene riferito alla locazione di immobili e basato sulla norma di cui all’art. 1592 c.c., comma 2, non appare incompatibile con la speciale disciplina dettata per i miglioramenti e le addizioni della L. n. 203 del 1982, artt. 16 e 17 e, pertanto, in difetto di specifica diversa disposizione che regoli la sorte dei miglioramenti non regolarmente assentiti, data la sua portata di lex generalis, deve ritenersi applicabile anche all’affitto di fondo rustico.

Con tale ragione giustificativa, di per sé comunque idonea a sorreggere la decisione impugnata, le ricorrenti omettono di confrontarsi.

In tale prospettiva rimane altresì inconducente il rilievo – peraltro fondato su circostanze di fatto che non risultano accertate in sentenza – che “comunque la N. aveva lasciato nel fondo le strutture antigrandine e le tubazioni mobili dell’impianto irriguo con tutti i supporti di sua proprietà, che non costituivano comunque pertinenze del fondo”.

9. Con il primo motivo del ricorso incidentale, N.M.L. deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione o falsa applicazione degli artt. 99,112,189 c.p.c..

Lamenta che la Corte d’appello ha rigettato il secondo motivo di appello incidentale con il quale essa si era doluta dell’accoglimento della domanda risarcitoria in via riconvenzionale avanzata dalle sorelle F. in relazione ai danni derivanti dalla mancata rimozione, al momento del rilascio del fondo, del soprastante impianto fruttifero.

Deduce inoltre che, prima di esaminare il merito della questione, la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare perché la domanda riconvenzionale non doveva considerarsi rinunciata.

10. Il motivo è inammissibile per aspecificità e, comunque, per difetto di interesse.

Postula una soccombenza sul tema di lite che non emerge affatto dalla sentenza impugnata. Non risulta invero che fosse stato proposto un motivo di appello incidentale avverso l’accoglimento della domanda di condanna della N. al risarcimento del danno derivante dalla mancata rimozione dell’impianto fruttifero. Prima ancora non risulta che in primo grado tale domanda fosse stata accolta, risultando anzi il contrario (la domanda era stata ritenuta, in primo grado, rinunciata; la Corte d’appello l’ha invece rigettata nel merito perché infondata, come s’e’ sopra detto, nell’esame del quarto motivo del ricorso principale).

Vero è che i giudici d’appello non spiegano perché la domanda non poteva ritenersi rinunciata, ma sul punto e’, già in astratto, mal posta una censura di omessa pronuncia (quale sembra quella evocata nell’intestazione), atteso che: a) in realtà sulla questione la Corte si è pronunciata, avendo chiaramente affermato che la domanda non poteva considerarsi rinunciata; b) in ogni caso “il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte” (Cass. n. 21424 del 2014; n. 7406 del 2014).

Tanto meno sarebbe ammissibile una censura di vizio di motivazione, non configurabile rispetto a questioni di mero diritto. Ciò in quanto il giudice di legittimità è investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che, se chiamato a valutare la conformità a diritto della decisione impugnata, la sua valutazione ben può prescindere dalla motivazione che, in punto di diritto, sia contenuta nella sentenza impugnata, restando del tutto irrilevante anche l’eventuale mancanza di questa, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (v. ex multis Cass. 17/11/1999, n. 12753; Cass. 8/5/2012, n. 7880).

In ogni caso – e il rilievo è preliminare e assorbente – la parte non ha alcun interesse a dolersene, non essendo sul punto risultata soccombente.

11. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1590,1591,1592,1593 c.c. e della L. n. 203 del 1982, artt. 17 e 20.

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui, rigettando il relativo motivo di gravame incidentale, ha confermato la condanna dell’affittuaria al risarcimento del danno per il ritardato rilascio del bene (e dunque per il periodo compreso tra il 20 dicembre 2010 e il 24 ottobre 2011): danno liquidato nell’importo di Euro 40.696,20, in relazione al maggior canone che le resistenti avrebbero conseguito se avessero potuto locare il fondo de quo, libero dal soprassuolo, alla Soc. Isola d’Agri S.r.l..

Premette la ricorrente che:

– in primo grado la domanda in questione era stata accolta sul rilievo che la stessa era da ritenere “sufficientemente provata a mezzo produzione in atti di contratto di affitto in essere con la soc. Isola d’Agri” e che tale contratto non era stato “attinto da specifiche contestazioni in ordine alla congruità del canone convenzionale… stabilito, avendo la ricorrente genericamente riferito che lo stesso sarebbe stato costruito “ad arte””;

– con l’appello incidentale essa aveva censurato tale statuizione rilevando che:

a) “se le opere e gli impianti erano quelli realizzati prima del 1990, si è dimenticato che essi erano stati legittimamente realizzati (secondo quanto la stessa sezione specializzata riconosce) e quindi è evidente che il concedente il quale preveda in base a un nuovo contratto di affitto di mutare la destinazione colturale del fondo, non può accollare al precedente affittuario le spese per la rimozione dei miglioramenti dallo stesso realizzati”;

b) “se le opere e gli impianti sono quelli realizzati dopo il 1990, anche volendo aderire alla tesi della sentenza impugnata, secondo la quale essi non costituivano miglioramenti indennizzabili, si è omesso di considerare che essi erano comunque del tutto legittimi in base al contratto di affitto, e quindi ugualmente il concedente non poteva accollare all’affittuario le spese per la loro rimozione in quanto aveva intenzione di dare una diversa destinazione colturale al fondo”;

c) “anche volendo prescindere da tali decisive considerazioni, la prova di tali costi non poteva essere desunta esclusivamente, come è avvenuto, da dichiarazioni del concedente e dell’affittuario contenute nel nuovo contratto di affitto, di fronte a una esplicita contestazione della attendibilità di tali dichiarazioni”;

– sul punto la corte campana ha osservato che “la condanna della N. al risarcimento del danno previsto dall’art. 1591 c.c., per il tardivo rilascio del bene, non collide con il riconoscimento del suo diritto di ottenere dalle F. il pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 17, giacché gli interventi ritenuti dal giudice di primo grado indennizzabili e, dunque, legittimanti lo ius ritentionis sono quelli realizzati tra gli anni 1979 e 1990 e non quelli eseguiti successivamente, come gli impianti fruttiferi, con la conseguenza che, non potendo la conduttrice fondare su questi ultimi alcun diritto di permanere nella disponibilità del terreno fino alla corresponsione del valore dei miglioramenti ad esso apportati, la pretesa delle proprietarie di conseguire il maggior danno commisurato ai canoni di affitto percepibili ove il fondo fosse stato tempestivamente restituito era meritevole di accoglimento”.

Tutto ciò premesso, la ricorrente incidentale lamenta anzitutto la violazione dell’art. 1591 c.c., rilevando che tale norma prevede il risarcimento del danno per ritardata restituzione dell’immobile locato, mentre nella specie – assume – il danno di cui è stata riconosciuta la risarcibilità avrebbe un diverso fondamento.

Soggiunge che, trattandosi di miglioramenti o addizioni, vengono in rilievo (non l’art. 1590 c.c., che obbliga il conduttore a restituire la cosa locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, ma) gli artt. 1592 e 1593 c.c., i quali implicitamente escludono che tali miglioramenti o addizioni, anche quando non indennizzabili, debbano essere eliminati dal conduttore.

Rileva infine che il riconoscimento dell’indennità di occupazione per la ritardata consegna del fondo collide con il riconoscimento in sentenza dei miglioramenti (ante 1990), evidenziando in proposito di avere espressamente invocato, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il diritto alla ritenzione del fondo fino all’effettivo soddisfo (del diritto al relativo indennizzo).

12. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione alla manifesta ed irriducibile contraddittorietà con quanto affermato in altra parte (pagg. 13-14) della sentenza impugnata, a fondamento del rigetto del motivo dell’appello principale con il quale le concedenti pretendevano per il mancato espianto del frutteto un risarcimento maggiore di quello liquidato dal Tribunale.

13. Con il quarto motivo, infine, in via ulteriormente subordinata, la ricorrente incidentale denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte campana omesso di pronunciare sul secondo motivo di appello là dove si rilevava che la prova di tali danni non poteva essere desunta esclusivamente, come è avvenuto, da dichiarazioni del concedente e dell’affittuario contenute nel nuovo contratto di affitto.

Lamenta che al riguardo la Corte territoriale è caduta in contraddizione, da un lato, riconoscendo che il miglioramento era stato autorizzato dal cav. F., dall’altro, nondimeno affermando dovesse essere riconosciuta (a controparte) l’indennità per ritardata consegna, assumendo che la circostanza che fosse stato apportato miglioramento al fondo durante la durata del primo contratto stipulato in data 1/11/1979 non era tale da fondare il diritto a permanere sul fondo ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 17.

Osserva in proposito che la contraddizione nasce dalla omessa considerazione del principio secondo cui i miglioramenti vanno valutati e riconosciuti se sussistono al momento in cui il fondo viene rilasciato.

Afferma di avere fatto valere il diritto alla ritenzione del fondo, dapprima opponendosi all’esecuzione forzata per rilascio del fondo, quindi azionando direttamente detto diritto con ricorso “prodotto in data 12/10/2011” preceduto da tentativo di conciliazione, e ciò prima rilascio del fondo intervenuto alla fine del di mese ottobre.

14. I detti tre motivi, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili, per inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti richiamati, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Le doglianze sono essenzialmente fondate sul contenuto del secondo motivo di appello incidentale, su un passo della sentenza di primo grado, sul tenore della domanda avversaria e, quanto al quarto, su una serie di circostanze – soprattutto quelle indicate in chiusura della pag. 26 – ma del primo e della seconda si omette la localizzazione e del detto tenore, quanto ai fatti costitutivi allegati dalle F., si omette anche una precisa e puntuale riproduzione anche indiretta, che non si evince, peraltro, nemmeno dall’esposizione del fatto del ricorso incidentale. Delle circostanze indicate, peraltro in modo del tutto generico, non si individua inoltre dove e come risultassero nel giudizio di merito.

14.1. L’aspecificità, nei sensi predetti, delle censure, impedisce di dare ingresso a censure che sembrano contrapporre, alle ragioni della decisione sul punto espresse in sentenza, l’esistenza di questioni diverse e da quelle non attinte: questioni che, come tali, avrebbero richiesto la puntuale e specifica dimostrazione del se, come e quando esse erano state dedotte nel giudizio di merito e nel passaggio da un grado all’altro.

Dalla motivazione della sentenza d’appello, sul punto, si trae, invero, con sufficiente chiarezza, che la stessa considera fonte di danno risarcibile la ritardata consegna dell’immobile a sua volta conseguente alla permanenza nel fondo degli impianti fruttiferi realizzati dopo il 1990, per i quali l’affittuaria non può opporre alcun diritto di ritenzione. Se ne desume, dunque, che l’unica ragione di doglianza presa in esame dalla Corte d’appello (e giudicata infondata) sia stata per l’appunto l’esistenza o meno di un diritto di ritenzione per i miglioramenti rappresentati dall’impianto del frutteto (successivo al 1990).

A tale motivazione la ricorrente incidentale muove, come detto, critiche che postulano invece l’esistenza di altre ragioni di gravame, quali la irrisarcibilità, comunque, del danno in questione, in quanto rappresentato da opere che, ancorché non indennizzabili, erano da considerarsi comunque legittime, ovvero l’esistenza di un diritto di ritenzione riferibile non ai miglioramenti effettuati successivamente al 1990 ma a quelli effettuati anteriormente (questi sì indennizzabili e di fatto indennizzati).

L’aspecificità delle censure impedisce però di valutare se, come e quando tali diverse questioni fossero state effettivamente e ritualmente introdotte nel giudizio e in quello di appello in particolare.

14.2. Ne discende l’inammissibilità anche della censura di motivazione apparente o intrinsecamente contraddittoria dedotta con il terzo motivo.

Varrà peraltro al riguardo osservare che una nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, può infatti ammettersi solo in quattro casi:

– quando la motivazione manchi del tutto sinanche “sotto l’aspetto materiale e grafico”;

– quando sia puramente apparente;

– quando contenga un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”;

– quando, infine, sia “perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U. n. 8053 del 07/04/2014).

Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie, non potendo in particolare ravvisarsi “irriducibile contraddittorietà” tra l’avere, da un lato, la corte d’appello respinto il motivo dell’appello principale con il quale le concedenti pretendevano il risarcimento del danno per il mancato espianto del frutteto, commisurato al costo della rimozione, e l’avere, dall’altro, però confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alle stesse concedenti il risarcimento del danno per il ritardato rilascio del fondo.

Trattasi infatti di capi distinti della sentenza il cui contenuto decisorio è in sé perfettamente ricostruibile, così come lo sono anche le motivazioni che ne stanno alla base.

Che, poi, tali motivazioni facciano applicazione di opposte regole di giudizio è ipotesi che, quand’anche possa ritenersi fondatamente prospettata, non integrerebbe di per sé vizio di motivazione apparente, non impedendo di per sé la piena comprensione dell’una e/o dell’altra motivazione, ma potrebbe al più palesare un vizio diverso (error in iudicando a base dell’una o dell’altra statuizione o di entrambe).

Nella specie però un tale sindacato non può essere svolto proprio in quanto l’aspecificità delle censure non consente, come detto, uno scrutinio conferente in tale prospettiva, non essendo dato sapere, con i dovuti caratteri della specificità e autosufficienza, se e quali questioni fossero state effettivamente sottoposte, sul punto, al vaglio del giudice d’appello.

In mancanza di tale dato, dunque, il fatto che in un caso (rigetto dell’appello principale delle concedenti) il giudice d’appello ha rigettato la domanda risarcitoria non considerando la permanenza del frutteto di per sé fonte di danno risarcibile e nell’altro invece (rigetto dell’appello incidentale dell’affittuaria) confermato la sentenza di primo grado (che aveva considerato la permanenza di quel frutteto fonte di danno risarcibile in quanto causa della ritardata piena disponibilità del bene) non può di per disvelare né contrasto irriducibile né error in iudicando, non essendo dato ritenere che al vaglio di tale seconda questione esso sia stato cniamato alla luce della medesima regola di giudizio e delle medesime circostanze di fatto dedotte con riferimento alla prima.

14.3. L’inosservanza dell’onere di specifica indicazione dell’atto e dei documenti richiamati ex art. 366 c.p.c., n. 6, rende infine inammissibile, come detto, anche il quarto motivo, sia in relazione al vizio di omessa pronuncia (l’unico del resto indicato in rubrica), sia con riferimento alle altre considerazioni critiche, le quali peraltro – certamente eccentriche rispetto al vizio predetto – non appaiono agevolmente riconducibili ad alcuno degli altri vizi tipizzati.

15. Entrambi i ricorsi devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili, con integrale compensazione delle spese, giustificata dalla reciproca soccombenza.

16. Trattandosi di controversia agraria, il processo è esente dal contributo unificato e non si applica pertanto, in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (v. ex aliis Cass. 31/03/2016, n. 6227; n. 537 del 15/01/2020; n. 17804 del 26/08/2020; nn. 25871-2 del 16/11/2020; n. 29430 del 23/12/2020; n. 6552 del 10/03/2021).

P.Q.M.

dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa integralmente le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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