Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2536 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, (ud. 17/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14883/2017 R.G. proposto da:

Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Agrigento,

in liquidazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo Polizzi,

con domicilio eletto in Roma, largo Antonio Sarti, n. 4, presso lo

studio dell’Avv. Gabriele Giambrone;

– ricorrente –

contro

Lorental S.r.l., Assessorato alle Attività Produttive della Regione

Sicilia;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, n. 902/2016,

pubblicata l’11 maggio 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Tecnofin Group S.p.A. chiedeva e otteneva, nel 2008, l’emissione, nei confronti del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Agrigento, di tre decreti ingiuntivi per il pagamento del complessivo importo di Euro 1.603.680 pretesi in relazione a contratto di appalto stipulato tra il Consorzio e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui la predetta società era capogruppo mandataria.

Avverso tali decreti il Consorzio A.S.I. proponeva opposizione instaurando altrettanti giudizi successivamente riuniti, nei quali citava anche l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia.

Eccepiva tra l’altro – per quanto ancora in questa sede interessa – che, all’esito di procedimento di esecuzione presso terzi, promosso da Serit Sicilia S.p.A. nei confronti della Tecnofin Group S.p.A., quale debitrice esecutata, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 28/1/2008, aveva ad esso ordinato (quale terzo pignorato che aveva dichiarato di essere debitore della Tecnofin del complessivo importo di Euro 2.785.920) di pagare alla creditrice procedente, assegnataria, la somma di Euro 1.056.816,34, oltre interessi maturati e maturandi ed accessori.

Con sentenza n. 885/2010 il Tribunale di Agrigento, dichiarata la nullità della chiamata in causa dell’assessorato regionale, in quanto non autorizzata, rigettava nel merito l’opposizione rilevando, sul punto suindicato, l’irrilevanza del menzionato procedimento di esecuzione nella controversia in oggetto, riguardando questa l’esistenza o meno di un credito della Tecnofin discendente dall’appalto predetto.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento del gravame interposto dal Consorzio, riconoscendo che quest’ultimo aveva dato prova del versamento in favore dell’opposta, in corso di causa, con tre mandati del giugno e del dicembre del 2008, del complessivo importo di Euro 360.609,26, ha revocato i decreti opposti condannando il Consorzio al pagamento, in favore di Lorental S.r.l. (subentrata nel processo ex art. 111 c.p.c., alla originaria opposta Tecnofin Group S.r.l., già Tecnofin Group S.p.A.), del residuo importo di Euro 1.243.070,93.

In merito alla questione sopra esposta, riproposta con l’atto di gravame, ha rilevato che “l’esistenza del procedimento di esecuzione è irrilevante nel presente giudizio che riguarda un rapporto diverso, e segnatamente il credito vantato dalla Tecnofin Group nei confronti del Consorzio A.S.I., in forza del contratto di appalto sopra citato”, soggiungendo che, “inoltre, come si evince dallo stesso atto di appello, l’importo pignorato è ampiamente inferiore a quello per il quale il Consorzio si è riconosciuto debitore nei confronti della Tecnofin”.

3. Avverso tale decisione il consorzio A.S.I. propone ricorso per cassazione con unico motivo.

Gli intimati non svolgono difese nella presente sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo l’ente ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge (art. 553 c.p.c., art. 2928 c.c., D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 112, comma 2, lett. c), per omessa valutazione dell’efficacia dell’ordinanza di assegnazione delle somme.

Lamenta che la Corte d’appello, mentre ha dato atto dei pagamenti effettuati direttamente alla creditrice, ha erroneamente ritenuto invece irrilevanti i pagamenti effettuati in favore del terzo creditore procedente, in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell’esecuzione, per un complessivo importo di Euro 1.094.353,31, anch’essi opposti in compensazione quanto meno parziale del credito azionato.

Rileva che l’ordinanza di assegnazione, quale atto esecutivo conclusivo del procedimento, impugnabile come tale solo con l’opposizione agli atti esecutivi (da nessuno proposta nella specie), non reclamabile, nè revocabile dal giudice dell’esecuzione, suscettibile di formare a sua volta oggetto di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza, ha natura decisoria e attitudine al giudicato.

Richiama quindi il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una datio in solutum, oltre che la conclusione dell’espropriazione; peraltro l’assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non opera anche l’immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest’ultimo verso il creditore assegnatario (Cass. 31/03/2011, n. 7508).

2. La censura è inammissibile in quanto aspecifica.

Essa invero non coglie, e pertanto non si confronta, con la effettiva ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata, la quale invero non consiste nella astratta e aprioristica negazione di un possibile effetto almeno parzialmente estintivo del debito del terzo pignorato, debitor debitoris, nei confronti del debitore esecutato, quanto piuttosto sul rilievo che l’ordinanza di assegnazione, e i pagamenti eseguiti in esecuzione della stessa, fanno riferimento a somme dovute dal consorzio nei confronti di quest’ultimo in base ad altro titolo, ovvero con riferimento a un rapporto obbligatorio diverso da quello da cui nasce invece il credito monitoriamente azionato, ciò che verrebbe anche avvalorato, secondo la Corte d’appello (alla stregua di considerazione in sè intrinsecamente tutt’altro che illogica), dal fatto che lo stesso Consorzio si era dichiarato debitore di un importo (pari a Euro 2.785.920) evidentemente ben maggiore e tale da comprendere sia le somme poi effettivamente assegnate al creditore procedente, SE.RI.T. Sicilia S.p.a. (pari come detto a Euro 1.056.816,34), sia quelle oggetto di controversia nel giudizio a quo (pari a Euro 1.603.680), di guisa che, in difetto di alcuna diversa specifica imputazione, ex art. 1193 cod. civ. (nemmeno ipotizzata in ricorso), nessuna evidenza imponeva di riferire quel versamento al rapporto obbligatorio de quo.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non avendo gli intimati svolto difese nella presente giudizio, non v’è luogo a provvedere sul regolamento delle spese.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater,inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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