Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2536 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13365-2018 proposto da:

SACE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo

studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELANGELO PECCATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3588/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Sace ha presentato domanda di insinuazione in via privilegiata nel passivo fallimentare della s.p.a. (OMISSIS). Ha titolato la propria richiesta nell’avere rilasciato una “lettera di manleva”, quale forma di intervento di sostegno pubblico ex D.Lgs. n. 123 del 1998, e di averla dovuta poi onorare a seguito dell’escussione effettuata dalla Banca mutuante. Ha inoltre aggiunto di avere, già prima della subita escussione, accertato la presenza di inadempimenti dell’impresa mutuataria circa la restituzione delle somme così ricevute e dato anche corso al procedimento di revoca del sostegno pubblico.

Il giudice delegato ha ammesso il credito al chirografo.

2.- Sace ha allora proposto opposizione ex art. 98 L. Fall., avanti al Tribunale di Milano. Che la ha respinta con decreto depositato in data 28 marzo 2018.

Ha ritenuto, in particolare, il decreto che, “tenuto conto della tassatività normativa dei privilegi ex art. 2745 c.c., e, di conseguenza, dell’eccezionalità delle norme istitutive dei privilegi, che impone una interpretazione restrittiva delle relative disposizioni, il privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, deve ritenersi applicabile solo alle ipotesi di crediti derivanti da “finanziamenti erogati” e successivamente “revocati” per i casi previsti di cui ai commi 1 e 3″. “Pertanto, deve affermarsi che il riferimento contenuto al comma 5 ai “finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo” va circoscritto alle sole ipotesi di erogazioni dirette di denaro, posto che, se il legislatore avesse ritenuto di estenderlo anche ad altre tipologie di intervento di sostegno alle imprese, avrebbe fatto generico riferimento ai “benefici” di cui agli artt. 1 e 2 del decreto”.

3.- Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso la s.p.a. Sace, articolando tre motivi di cassazione.

Ha resistito, con controricorso, il Fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.

Primo motivo: “violazione del D.Lgs. n. 123 del 1998, artt. 1 e 7 e art. 9, comma 5 “.

Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 e del TUB, art. 1, comma 2, lett. f), punto 6 e art. 196, comma 3”.

Terzo motivo: “violazione ed errata interpretazione dell’art. 2745 c.c. e del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5”.

Con questi motivi, il ricorrente sostiene, in specie, che la ratio della norma dell’art. 9, comma 5, è “quella di assicurare una prelazione a ogni forma di contributo pubblico volto a sostenere lo sviluppo delle attività delle imprese nazionali, come tale rientrante nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 123 del 1998”; che “il credito della Sace non può essere confuso con quello vantato dal creditore surrogato, in quanto si tratta di due pretese creditorie autonome e distinte”; che la “nozione di finanziamento non può essere interpretata nel senso restrittivo fatto arbitrariamente proprio dal Tribunale di Milano”; che con l’intervento in forma di garanzia personale, la Sace “eroga all’impresa un credito di forma, certamente idoneo a configurare un finanziamento”; che l'”esistenza di un privilegio generale a favore delle garanzie concesse da Sace trova giustificazione proprio nel ruolo” che svolge questa società, di propulsione e ausilio alla “crescita e sviluppo dell’economia nazionale”.

I tre motivi sono suscettibili di un esame unitario, in ragione della loro stretta complementarietà.

5.- Il ricorso è fondato.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che si è ormai venuto a consolidare, infatti, “in sede fallimentare gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch’essi del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, perchè le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un unitario disegno normativo” e pure perchè occorre “comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione”. In questa direzione, si vedano in particolare le pronunce di Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664; Cass., 31 maggio 2019, n. 14915; Cass., 26 giugno 2019, n. 17101; Cass., 25 novembre 2019, n. 30621; Cass., 26 novembre 2019, n. 30739.

E’ opportuno altresì precisare che la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che, “in tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione”. Sul punto è da compulsare, in particolare, la decisione di Cass., 20 aprile 2018, n. 9926.

6.- In conclusione, il ricorso va accolto. Di conseguenza, va cassata la pronuncia impugnata e la controversia rinviata al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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