Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2536 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 02/02/2011), n.2536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.P., P.M.G. e P.R.,

elettivamente domiciliate in Roma, via Edoardo D’Onofrio n. 43,

presso lo studio dell’avv. Cassano Umberto, che le rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 3^, n. 170, depositata il 26.3.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che, avverso la decisione indicata in epigrafe, le contribuenti propongono ricorso per cassazione in tre motivi;

che l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

rilevato:

– che, con il primo motivo, le contribuenti deducono omessa pronunzia in merito all’eccepita inapplicabilità della sanatoria ex art. 156 c.p.c. in relazione alla notifica degli atti d’imposizione fiscale nonchè in merito alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16;

che, con il secondo ed il terzo motivo, le contribuenti deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censurando la decisione impugnata per la mancata declaratoria di estinzione del giudizio a seguito dell’intervenuta definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 nonchè per il malgoverno di presunzioni legali;

osservato:

che, essendosi la decisione impugnata, seppur stringatamente, pronunziata in merito alla questione della sanatoria ex art. 156 c.p.c. della notifica degli atti impositivi, il primo profilo del primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato;

– che manifestamente fondato appare, per converso, il secondo profilo del medesimo motivo;

che, infatti, la questione non risulta minimamente esaminata dai giudici di appello, ancorchè, dalla stessa narrativa in fatto della decisione impugnata, emerga che la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 fosse stata effettivamente introdotta come specifico motivo di impugnazione;

considerato:

– che – mentre la fondatezza del suindicato profilo del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso – il terzo motivo, concernente l’asserito malgoverno da parte dei giudici del merito delle presunzioni legali, si rivela inammissibile, in quanto introducente questione, che, dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso delle contribuenti, risulta estranea al ricorso introduttivo (incentrato sul difetto d motivazione dell’accertamento e sul vizio di notifica del medesimo);

ritenuto:

che, pertanto, il secondo profilo del primo motivo di ricorso va accolto e che, assorbito il secondo mezzo, tutte le altre doglianze vanno disattese, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che la sentenza impugnata va, dunque cassata, .in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il primo motivo di ricorso nei termini sopra indicati, assorbito il secondo e respinto il terzo; cassa, in relazione, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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