Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25359 del 12/12/2016

Cassazione civile sez. lav., 12/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 12/12/2016), n.25359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9386-2013 proposto da:

TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO IRACE, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIANNA DIONIGI, 57, presso lo studio dell’avvocato ANNA

BEVILACQUA, rappresentato e difeso dagli avvocati CRISTIANO LIETO,

BRUNO TORRE, MASSIMILIANO LIETO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6886/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/01/2013 r.g.n. 1328/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;

udito l’Avvocato CRISTIANO LIETO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 6886/2012, depositata il 2 gennaio 2013, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto da Tangenziale di Napoli S.p.A. nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli che, in accoglimento della domanda di L.G., l’aveva condannata al pagamento della somma di Euro 17.951,05 quale maggiore importo del trattamento di fine rapporto derivante dall’inclusione nella relativa base di calcolo dei compensi pagati al ricorrente per il lavoro straordinario dallo stesso prestato. La Corte rilevava che l’originale del ricorso in appello era privo di sottoscrizione, tanto del procuratore cui era stato conferito il mandato, come della parte; nè l’atto conteneva (a margine ovvero in calce) la firma del procuratore per autentica del mandato ad litem, limitandosi a richiamare quello già conferito a margine dell’atto introduttivo di primo grado: premesse sulle quali la Corte richiamava, facendone applicazione, l’orientamento di legittimità, secondo cui la sottoscrizione dell’originale dell’atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell’atto stesso, così che il suo difetto risulta tale da determinare l’inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Tangenziale di Napoli S.p.A. con unico motivo; il L. ha resistito con controricorso.

Risulta depositata memoria di costituzione di nuovi difensori per il controricorrente, in persona degli avvocati Cristiano Lieto e Massimiliano Lieto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo proposto la Tangenziale di Napoli S.p.A., lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 156 e 182 c.p.c., censura la sentenza impugnata per avere trascurato di applicare il principio di diritto, secondo il quale il precetto dell’art. 125 c.p.c., è da ritenersi soddisfatto qualora l’atto, pur privo della firma del difensore, contenga, come nella specie, elementi in grado di stabilirne la provenienza, e comunque per non avere considerato che il ricorso in appello aveva comunque raggiunto il proprio scopo.

Il ricorso è infondato.

La Corte territoriale si è, infatti, conformata all’ormai consolidato principio di diritto, per il quale “poichè l’art. 125 c.p.c., prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell’atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso”: Cass. n. 1275/2011 (ord.); conformi n. 6111/1999 e n. 4116/2001.

Come, in particolare, osservato in quest’ultima pronuncia (ove ampi richiami a precedenti ancor più risalenti), “è ormai giurisprudenza pacifica di questa Corte che l’originale dell’atto introduttivo del giudizio privo di sottoscrizione sia del procuratore che della parte è inesistente perchè privo dell’elemento indispensabile per la sua formazione fenomenica; che l’omissione della sottoscrizione comporta quindi l’inesistenza dell’atto nella sua materialità empirica, non realizzando l’atto privo di tale elemento essenziale quella consistenza che permetta una valutazione giuridica in termini di invalidità o di nullità; che tale inesistenza non può essere sostituita da prove esterne sull’identificazione del suo autore, perchè non idonee a costituire il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione”.

Non risultano, d’altra parte, nelle argomentazioni svolte al riguardo nel ricorso in esame, elementi sufficienti per giustificare un mutamento nella giurisprudenza di questa Corte, sicchè il principio di cui sopra, informato al necessario rispetto delle esigenze di certezza circa la provenienza degli atti indicati dall’art. 125 c.p.c., deve trovare conferma.

Nè può ritenersi che la Corte di appello sia incorsa nella violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., poichè – come egualmente osservato in Cass. n. 4116/2001 – la sottoscrizione dell’atto, da parte del procuratore legalmente esercente davanti al giudice adito, “integra un requisito essenziale dell’atto stesso, che, attenendo allo ius postulandì, riguarda non tanto la vocatio in ius, quanto la proposizione della domanda al giudice, cosicchè la costituzione in giudizio della parte citata non può mai sanare l’inesistenza o la nullità assoluta di un atto di citazione, derivante dal difetto di sottoscrizione del soggetto a tanto abilitato dalla legge”.

Quanto, infine, alla denunciata violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, per non avere la Corte di appello accolto la richiesta di sanatoria dell’atto con effetti ex tunc, si deve rilevare, anche a voler prescindere dalla irrituale formulazione del motivo, dando ipoteticamente luogo la censura in esame ad un error in procedendo (in quanto tale deducibile ai sensi del n. 4 dell’art. 360 anzichè ai sensi del n. 3), come la norma, nella versione introdotta con L. 18 giugno 2009, n. 69, trovi applicazione esclusiva ai giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 complessivi, di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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