Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25359 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7015/2015 R.G. proposto da:

Rimap s.p.a. in liquidazione e in fallimento, in persona del curatore

pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, piazza dei Martiri di

Belfiore n. 2, presso lo studio dell’avv. Stefanori Angelo, che la

rappresenta e difende, unitamente all’avv. Castaldo Guglielmo,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e

Ministero dell’rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 513/04/14, depositata il 26 agosto 2014.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Sanlorenzo Rita, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2020

dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 408/04/14 del 24/06/2014, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto da Rimap s.p.a. in liquidazione e in fallimento (di seguito Rimap) avverso la sentenza n. 78/08/13 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto i ricorsi riuniti proposti nei confronti di due avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2008 e 2009;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, gli atti impositivi erano stati emessi: i) per l’effettuazione di cessioni in regime di non imponibilità IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 2, nei confronti di International Plastic s.r.l. e Nord Est Polimeri s.r.l. (entrambe costituite nel 2008 e rivelatesi delle cd. cartiere) sulla base di lettere d’intento emesse da queste ultime in qualità di esportatori abituali, da ritenersi ideologicamente false; ii) per l’effettuazione di acquisti dalle suddette società in regime di imponibilità, acquisti da ritenersi inesistenti; iii) limitatamente all’anno 2008, per l’indebita effettuazione di cessioni in regime di non imponibilità IVA D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 7 per mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’assenza del requisito della territorialità;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello di Rimap evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) non era stato proposto alcun motivo di appello con riferimento alla ripresa di cui sub ii) del paragrafo che precede; b) con riferimento alla ripresa di cui sub i), gli avvisi di accertamento impugnati erano fondati su elementi di fatto e presunzioni gravi precise e concordanti (dichiarazioni ideologicamente false rese da International Plastic s.r.l. e Nord Est Polimeri s.r.l., aventi natura di cartiere; ignoranza colpevole di Rimap con riferimento alla falsità delle dichiarazioni, essendo sufficiente un semplice controllo camerale; consegna delle merci nel territorio italiano e per lo più a soggetti diversi dai predetti; pagamento delle merci con assegni protestati o con compensazioni con operazioni oggettivamente inesistenti; Rimap era l’unica effettiva beneficiaria dell’operazione posta in essere); c) con riferimento alla ripresa sub iii), la documentazione prodotta dalla società contribuente non era idonea a dimostrare che le merci si trovavano in regime di vigilanza doganale, nè vi era prova dell’esportazione delle merci;

2. Rimap impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

4. 4. in data 9 luglio 2020 si è tenuta l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei sig.ri magistrati Bisogni Giacinto, presidente, Manzon Enrico, consigliere, Saija Salvatore, consigliere, e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams – individuata con decreto dirigenziale adottato ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. con modif. nella L. 24 aprile 2020 n. 27 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei sig.ri magistrati Nonno Giacomo Maria, consigliere, e Putaturo Donati Viscido Di Nocera Maria Giulia consigliere, ai quali è stata assicurata la disponibilità degli atti attraverso la medesima piattaforma, in data 9 luglio 2020 si è tenuta l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei sig.ri magistrati Bisogni Giacinto, presidente, Manzon Enrico, consigliere, Saija Salvatore, consigliere, e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams individuata con decreto dirigenziale adottato ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. con modif. nella L. 24 aprile 2020 n. 27 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei sig.ri magistrati Nonno Giacomo Maria, consigliere, e Putaturo Donati Viscido Di Nocera Maria Giulia consigliere, ai quali è stata assicurata la disponibilità degli atti attraverso la medesima piattaforma.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, con riferimento all’annualità 2009, la motivazione della sentenza impugnata assumerebbe i caratteri della mera apparenza;

2. il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

2.2. nel caso di specie, non può dirsi che la sentenza impugnata abbia una motivazione apparente con riferimento alla annualità d’imposta 2009: anche con riferimento alla predetta annualità, le società cartiere difficilmente avrebbero potuto acquisire la qualifica di esportatore abituale, essendo state costituite nell’ottobre 2008 e la qualifica di esportatore abituale deve fare riferimento quanto meno ai dodici mesi precedenti;

2.3. in ogni caso, la CTR fa riferimento ad una molteplicità di elementi indiziari ulteriori, che hanno riguardo non solo alla qualifica di esportatore abituale, ma anche alla natura fraudolenta della complessiva operazione;

2.4. la ricorrente tende a mettere in discussione la valenza indiziaria dei singoli elementi ma, così facendo, finisce per contestare non già l’apparenza ma la congruità della motivazione della CTR, denunciando sostanzialmente una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inammissibile non solo perchè non specificamente dedotta, ma anche perchè preclusa dalla sussistenza di una doppia conforme di merito;

2.4.1. invero, “le disposizioni sul ricorso per cassazione, di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, circa il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità. Ne consegue che il D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3-bis, quando stabilisce che “le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al processo tributario di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546″, si riferisce esclusivamente alle disposizioni sull’appello, limitandosi a preservare la specialità del giudizio tributario di merito” (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014);

2.4.2. tali disposizioni si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione successivamente all’11 settembre 2012 (Cass. n. 26860 del 18/12/2014; Cass. n. 24909 del 09/12/2015; Cass. n. 11439 del 11/05/2018) e, dunque, anche al presente giudizio, introdotto con appello depositato il 20/12/2013, come si evince dalla sentenza impugnata;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, artt. 1,2 e 4, conv. con modif. nella L. 27 febbraio 1984, n. 17, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 7 e della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 384, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

3.1. in buona sostanza, la ricorrente evidenzia che le cessioni di Rimap sarebbero state effettuate a seguito di dichiarazione d’intento regolarmente comunicata all’Agenzia delle entrate, sicchè non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità in capo alla società contribuente in relazione all’illegittimità delle dichiarazioni ovvero al luogo in cui i beni sono stati consegnati;

4. il motivo, che concerne la ripresa di cui sopra sub i), è infondato;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema d’IVA, la non imponibilità delle cessioni all’esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali, prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c), non può essere subordinata alla sola formale specifica dichiarazione d’intento dell’esportatore ove questa sia ideologicamente falsa, occorrendo in tale ipotesi che il contribuente cedente dimostri l’assenza di un proprio coinvolgimento nell’attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell’assenza delle condizioni legali per l’applicazione del regime di non imponibilità o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere” (Cass. n. 19896 del 05/10/2016; Cass. n. 176 del 09/01/2015; si veda anche Cass. n. 9586 del 05/04/2019);

4.2. nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai superiori principi di diritto, evidenziando che la dichiarazione d’intenti rilasciata dai cessionari era ideologicamente falsa e che Rimap era consapevole della natura fraudolenta dell’operazione;

4.3. trattasi di accertamento di fatto che non può essere messo in discussione in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, accertamento sufficiente al fine di configurare la responsabilità della società contribuente, indipendentemente da qualsiasi ulteriore circostanza;

5. con il terzo motivo di ricorso Rimap deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, degli artt. 459 e 460 cod. nav. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la CTR avrebbe valorizzato circostanze estranee alla previsione dell’art. 7 del decreto presidenziale sopra menzionato;

6. il motivo, che concerne la ripresa di cui sopra sub iii), è inammissibile;

6.1. la CTR ha ritenuto non dimostrato che le merci successivamente rivendute si trovassero in stato di vigilanza doganale e, quindi, che le stesse fossero state acquistate da uno Stato estero e temporaneamente introdotte in Italia ai fini della loro successiva riesportazione;

6.2. le affermazioni di parte ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, tendono ad accreditare un differente accertamento di fatto da quello compiuto dalla sentenza impugnata, come tale inammissibile in sede di legittimità;

7. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 1.098.690,00.

8.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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