Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25359 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25359

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12646/2015 proposto da:

B.B., M.G., G.A.,

D.P.V., MA.CL., C.F., MO.GI.,

P.E.D. O P., L.V.R., T.L.,

BA.TO. O BA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO

MAGNO 23/ A, presso lo studio dell’avvocato CARLO COMANDE’, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO PITRUZZELLA;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, REGIONE SICILIA, UNIVERSITA’

STUDI DI PALERMO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS),

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA C.F. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO senza numero di RG proposto da:

I.C.M. domiciliata ope legis presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GIOVANNI MERCADANTE;

– ricorrente successivo –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UNIVERSITA’ STUDI PALERMO,

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE

C.F. (OMISSIS), REGIONE SICILIANA, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’

RICERCA C.F. (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2067/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/11/2014 R.G.N. 2354/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. gli odierni ricorrenti, laureati in Medicina e Chirurgia, avevano frequentato i Corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo conseguendo il diploma negli anni compresi tra il 1998 e il 2007;

2. essi avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, l’Università degli Studi di Palermo e la Presidenza della Regione Siciliana per ottenere:

3. in via principale: il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, la condanna degli enti convenuti al pagamento delle differenze retributive da parametrarsi alla retribuzione di un medico neo assunto, ovvero ai compensi previsti dal D.P.C.M. 7 febbraio 2007, anche a tutolo di risarcimento del danno per mancato recepimento della direttiva comunitaria;

4. in via subordinata: la rivalutazione, con indicizzazione e adeguamento triennale, della borsa di studio percepita, oltre al pagamento dei contributi previdenziali;

5. il Tribunale ha respinto le domande;

6. la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello sulla scorta delle argomentazioni che seguono:

7. esclusa la sussistenza dei presupposti per la riproposizione della pregiudiziale comunitaria, avendo la Corte di Giustizia già esaminato questioni identiche (cause n. 131/97; n. 371/97), ha ribadito come, secondo i principi affermati dalla Corte di cassazione (Cass. n. 6427 del 2008; n. 20403 del 2009; n. 5889 del 2012; n. 794 del 2014), i rapporti dedotti in giudizio non erano sussumibili nello schema della subordinazione ovvero in quello della parasubordinazione e per questa ragione non trovava applicazione l’art. 36 Cost.;

8. la Corte Costituzionale (sentenza n. 432 del 1997) aveva escluso che il blocco della indicizzazione delle borse di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, ad opera della L. n. 549 del 1995, costituisse una misura irragionevole o discriminatoria; era stato poi escluso che tale sospensione contrastasse con le direttive Comunitarie che, pur sancendo in modo incondizionato e sufficientemente preciso l’obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione dei medici specializzandi, non erano immediatamente e direttamente applicative quanto alla identificazione del debitore tenuto al versamento della remunerazione adeguata e quanto alla misura di quest’ultima;

9. la pretesa dei medici specializzandi di vedersi applicato retroattivamente la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 368 del 1999, perchè il legislatore nazionale aveva dato attuazione alle direttive Comunitarie, disciplinando, già con il D.Lgs. n. 257 del 1991, la formazione specialistica dei medici e riconoscendo in favore di questi ultimi il diritto a percepire la borsa di studio;

10. avverso questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione (un ricorso è stato proposto da I.C.M.; l’altro ricorso dai rimanenti ricorrenti), affidati rispettivamente a due e a tre motivi; a ciascuno dei ricorsi hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze, della Salute, l’Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana; per la ricorrente I. è stato depositato controricorso al ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

11. Sintesi dei motivi di ricorso di I.C.M.:

12. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, L. n. 507 del 1993, art. 3, comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 300 e della L. n. 289 del 2002, art. 36; sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel negare la rideterminazione della borsa di studio in conseguenza degli incrementi contrattuali per il personale medico dipendente dal SSN, per i periodi successivi all’anno accademico 1992-1993; invoca i principi affermati nella sentenza di questa Corte n. 18562 del 2012.

13. col secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la sentenza impugnata omesso la dovuta distinzione tra integrazione automatica in base al tasso programmato di inflazione e adeguamento della borsa di studio mediante rideterminazione triennale;

14. entrambi i motivi prospettano questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze Cass. SS.UU. 29345 del 2008; Cass. 4449 del 2018; Cass. 18670 del 2016, 12625 del 2015, 11565 del 2011 e nelle Ordinanze nn. 19792/2017, 19449/2017, ai cui principi si ritiene di dare continuità;

15. diversamente da quanto opina la ricorrente, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, non è soggetto all’incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 19921992 al 2003-2005; per chi, come le ricorrenti, ha frequentato i corsi di specializzazione a partire dall’anno scolastico 1998-1999, trovano applicazione della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12, che ha disposto che non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui del predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1 (legge finanziaria 2003), che ha confermato il meccanismo di blocco dell’incremento annuale e della rideterminazione delle borse di studio previsto della L. n. 449 del 1997, citato art. 32, comma 12;

16. sintesi dei motivi di ricorso dei restanti ricorrenti:

17. con il primo motivo i suddetti ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’allegato alla Direttiva 93/16, per avere la Corte territoriale qualificato in modo erroneo l’attività prestata dai medici specializzandi; deducono che i medici in formazione hanno l’obbligo di eseguire personalmente le prestazioni dedotte nel contratto e di osservare le disposizioni impartite dai tutori per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro e sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della prestazione indicati dal Consiglio della Scuola; richiamano la Direttiva 2000/34/CEE del 22.6.2000, modificativa della direttiva 93/104/CEE e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 17;

18. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omessa disapplicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46 e del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8 e conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 249, comma 3 del Trattato CEE, del principio di leale cooperazione tra Stati membri e Istituzioni comunitarie e del principio comunitario di certezza del diritto; erronea e falsa applicazione delle norme sulla diretta efficacia dell’allegato 1 (adeguata retribuzione) della Direttiva 93/16 nell’ordinamento italiano; assumono che l’importo della borsa di studio, per essere rimasto immutato nel tempo e sottratto agli incrementi annuali, non corrisponde alla nozione di adeguatezza di cui alla Direttiva Comunitaria e che lo Stato Italiano, introducendo il blocco degli incrementi, ha recepito solo in parte le direttive Comunitarie;

19. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle Direttive CEE 82/76 e 93/16, per avere la Corte territoriale rigettato la domanda risarcitoria fondata sul dedotto inadempimento dello Stato Italiano agli obblighi imposti dalle Direttive;

20. i tre motivi di ricorso, da esaminarsi unitariamente, per la loro stretta connessione logico-giuridica, prospettano questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, 4449 pronunciate all’udienza del 7.2.2018 in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame;

21. in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che:

22. la disciplina recata dalla direttiva 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato;

23. la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione;

24. con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale;

25. non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi;

26. la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.;

27. l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005;

28. ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle 23, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1;

29. non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi;

30. non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/Ce non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico;

31. la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

32. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, ribaditi anche nelle successive decisioni nn. 17052, 17051, 15963, 31923, 16805, 15963, 31922 del 2018, condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che i ricorrenti nel ricorso non apportano argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

33. sulla scorta dei principi innanzi richiamati, entrambi i ricorsi vanno rigettati, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

34. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate avuto riguardo alla complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione;

35. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascuna dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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