Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25358 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 29/11/2011), n.25358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 7476/06) proposto da:

S.R. (c.f. (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’avv. MASTROSIMONE Giuseppino del Foro di Enna ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Martuccelli in Roma, via

Don Minzoni n. 9;

– ricorrente –

contro

C.A. (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avv. GUGLIARA Gaetano (rinunciante) del Foro di Enna,

elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in Aidone,

Via A. Scovazzo n. 33 e, ex lege, presso la Cancelleria della Suprema

Corte di Cassazione; e dall’Avv. Bruno Grimaldi con procura speciale

dep. il 11/11/11;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Aidone n. 15/2005, dep.ta

il 5/12/2005.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.R. propose opposizione avverso il decreto del Giudice di Pace di Aidone che le aveva ingiunto di pagare ad C. A., in solido con i germani S.G. e S. C.R. – tutti eredi del comune genitore Sa.Gi. – la somma di Euro 653,97, tante dovute per l’opera prestata dall’ingiungente quale consulente tecnico di ufficio innanzi al Tribunale di Enna, nella causa civile 759/1999 promossa da R. G. contro il defunto genitore.

A sostegno dell’opposizione sostenne – per quello che ancora conserva interesse in questa sede – l’ illegittimità della formazione di un nuovo titolo giudiziale, atteso che nella causa contro la R., già era stato emesso decreto, autonomamente azionabile, di liquidazione di compensi in favore del C..

Nelle more del giudizio di opposizione la stessa S. pagò la sorte capitale e gli interessi; l’adito Giudice di Pace, con sentenza n. 15/2005, dichiarò cessata la materia del contendere sul debito principale, confermando la condanna dell’ingiunta al pagamento delle spese del decreto ingiuntivo e condannandola altresì al pagamento di quelle del giudizio di opposizione.

La S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; il C. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene fatta valere la “violazione dell’art. 300 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; l’omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia” deducendo da un lato che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza, nel giudizio in cui era stato emesso il decreto di liquidazione in favore del consulente tecnico di ufficio, figuravano come parti non solo il defunto Sa.Gi. ma anche i suoi figli, attuali ricorrenti – anch’essi interessati dal decreto di liquidazione come parte unica con il padre – dall’altro che il processo tra i S. e la R. era stato dichiarato interrotto per morte di Sa.Gi. ed indi riassunto, così che non avrebbe avuto fondamento la motivazione del Giudice di Pace che aveva affermato che la richiesta di decreto ingiuntivo contro gli eredi sarebbe stata necessaria in quanto il de cujus era deceduto e quindi il decreto L. n. 319 del 1980, ex art. 11, non avrebbe potuto essere emesso contro il medesimo.

2 – Con il secondo motivo viene dedotta la “violazione della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11; violazione dei principi fondamentali del processo. Ne bis in idem. Violazione art. 2909 c.c. e art. 477 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa motivazione su un punto decisivo della causa “lamentando parte ricorrente che non sarebbe stata esplicitata nel ricorso monitorio la finalità che con il richiesto decreto si sarebbe perseguita – diversa rispetto a quella ottenibile con il già conseguito decreto L. n. 319 del 1980, ex art. 11 – al fine di non incorrere nel divieto di ne bis in idem – non essendo allo scopo condivisibili le motivazioni del primo giudice, facenti leva sulla non azionabilità del decreto di liquidazione nei confronti della opposta e sulla frazionabilità del debito tra eredi – sulla base dello stesso decreto di liquidazione- a fronte della solidarietà del credito se formante oggetto dell’emissione di specifica fattura contro i medesimi.

3 – Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contro ricorrente: sostiene il C. che, avendo pronunziato il Giudice di Pace secondo equità – dal momento che il valore della causa era inferiore ad Euro 1.100,00 – il ricorso in sede di legittimità sarebbe stato ammissibile solo per violazione dei “principi informatori” della materia mentre i vizi denunziati con il ricorso sarebbero stati attinenti ad una specifica applicazione del principio del ne bis in idem.

L’eccezione è fondata solo con riferimento ad alcuni motivi del ricorso.

3/a – Invero, le sentenze pronunziate dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ. sono impugnabili con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dai nn. 1 e 2 dell’art. 360 cod. proc. civ., solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge, mentre sono soggette a ricorso per cassazione – in relazione al n. 4 dello stesso art. 360 cod. proc. civ. – per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la ratio decidendi (Così Cass. 6382/2007).

3/b – Poste tali premesse e valutando congiuntamente entrambi i motivi del ricorso – a cagione della loro stretta connessione – appaiono inammissibili le censure attinenti ai vizi di motivazione che non possono dirsi rientrare nell’ambito della motivazione omessa o perplessa; quanto al punto centrale del ricorso, appuntantesi, come visto, sulla violazione del principio di ne bis in idem – inteso in senso lato, vale a dire come precludente la duplicazione di titoli giudiziali per la realizzazione del medesimo bene della vita – lo stesso può dirsi a buon diritto rientrare nel principi regolatori della materia, dal momento che attiene ad una regula juris di primaria importanza, volta ad impedire che l’attività giurisdizionale venga sviata – mediante duplicazione – dal suo obiettivo primario di dar ragione a chi l’abbia.

3/c – Sul punto ritiene il Collegio di potersi richiamare a recente pronunzia (Cass. 9759/2011) che sull’interpretazione dell’allocuzione “principi informatori della materia” ha avuto modo di rilevare che “Le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili in cassazione, ove eccedano i limiti che la legge pone all’equità, dal momento che il giudice non vincolato a decidere in base alle “norme di diritto” è, tuttavia, tenuto, per il principio di legalità, a rispettare i “principi informatori della materia”;

questi non corrispondono a singole norme regolatrici della materia, nè alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva, il cui mancato rispetto comporta una decisione ingiusta, censurabile in sede di legittimità. Le predette sentenze sono pertanto ricorribili per cassazione non solo quando violano norme inderogabili processuali, costituzionali e comunitarie, ma anche ove siano in contrasto con i principi informatori della materia oggetto di causa e che qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso, nonchè per omessa od apparente motivazione della sentenza.

3/d – Venendo all’esame dei motivi legittimamente sottoponibili allo scrutinio della Corte, va affermata rammissibilità della produzione – a corredo del ricorso – della copia dell’atto di citazione da parte della R.; del decreto di liquidazione della CTU, per il cui pagamento qui si controverte; dell’atto di riassunzione di quel giudizio, interrotto a seguito del decesso di Sa.Gi.:

ciò in quanto tali atti formarono oggetto della res litigiosa innanzi al Giudice di Pace (il decreto di liquidazione fu, anzi, prodotto a sostegno del ricorso monitorio) e quindi non può predicarsene la sostanziale novità, al fine dell’applicazione del divieto posto dall’art. 372 c.p.c..

4 – Ciò posto e valutando la doglianza attinente al divieto di immotivata duplicazione dei titoli di origine giudiziale, se ne apprezza la fondatezza, atteso che, se pure in astratto la formazione di un titolo giudiziale a seguito di ricorso monitorio, potrebbe costituire una legittima alternativa ad un decreto di liquidazione ex L. n. 319 del 1980 – sia allorchè si voglia iscrivere ipoteca giudiziale sia perchè si intenda estendere il vincolo di solidarietà agli eredi del debitore (che sarebbero invece tenuti a rispondere pro quota hereditatis) – di tale precipuo fine deve esser fatta menzione nel ricorso monitorio, per consentire al giudice di delibare rammissibilità della richiesta, in presenza di altro titolo già di per sè legittimante la realizzazione del credito.

4/a – Nel caso di specie, da un lato non è contestato che nel ricorso monitorio, pur dopo aver esposto come si sarebbe pervenuti all’insorgere del credito del C. nei confronti degli eredi di Sa.Gi., non si specificò la ragione per la quale – al di fuori dell’inadempimento alla richiesta di pagamento – il C. avesse ritenuto di emettere fattura e sulla base della stessa, di conseguire per altra via il medesimo credito, dall’altro è emerso che la domanda della R. – e così pure il decreto di liquidazione, era stata rivolta sia nei confronti di Sa.

G. che dei suoi figli (che così venivano ad essere assoggettati in via solidale alle eventuali iniziative esecutive intraprese in forza della liquidazione giudiziale dei compensi al CTU), facendo venir così meno le due condizioni per ritenere legittima la duplicazione del titolo.

5 – Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra delineati;

conseguente è la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio, per diversa statuizione sulle spese, al Giudice di Pace di Enna, che liquiderà anche quelle relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza nei termini di cui in motivazione; rinvia al Giudice di Pace di Enna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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