Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25358 del 12/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25358 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 13464-2011 proposto da:
GAMBINO ANTONIO GMBNTN44A07C708G, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo
studio dell’avvocato LIOI MICHELE ROSARIO LUCA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MIRENGHI
MICHELE giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 12/11/2013

avverso la sentenza n. 187/28/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 27/10/2010, depositata
il 10/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 13464 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

udito l’Avvocato Orlando Marco (delega Mirenghi Michele) difensore

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: Irap
RG: 13464/2011

E’ stata depositata la seguente relazione:
1. Il prof. Antonio Gambino
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
2010 che rigettava l’appello del
Tributaria Regionale del Lazio 187 /28 /10 del 10 dicembre
contribuente affermando che il ricorso con cui prof. Antonio Gambino aveva sostenuto il non
assoggettamento ad IRAP dei suoi redditi professionali relativi all’attività svolta nell’anno 2004,
doveva essere respinto; e ciò in quanto rivolto contro la cartella di pagamento emessa a seguito
della denuncia dei redditi presentata dal contribuente stesso.
2. L’Agenzia non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto in quanto è pacifico che il contribuente può contestare una pretesa
tributaria anche in sede di impugnazione della cartella emessa sulla base delle sue dichiarazioni;
purchè ovviamente tale cartella costituisca il primo atto con cui la pretesa viene portata a
conoscenza del contribuente. E non è affatto necessario che il contribuenti versi quanto chiesto in
cartella e quindi presenti domanda di rimborso, impugnando il silenzio-rigetto. Infatti la Corte di
Cassazione con sentenza tat% n. 9872 del 5 maggio 2011, ha affermato che il contribuente può
contestare, anche emendando le dichiarazioni presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto
impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a
suo carico; e tale contestazione deve farla proprio impugnando la cartella esattoriale, non
essendogli consentito di esercitare l’azione di rimborso dopo il pagamento della cartella. Ed in
difetto di impugnazione della cartella risulta precluso il rimborso previsto dall’art. 38 del d. P.R.
29 settembre 1973, n.602.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
(sentenzal della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà anche per le spese di
questo giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il

RICORRENTE: Antonio Gambino
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

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