Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25358 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 11/11/2020), n.25358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29212/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e

Ministero dell’rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

Agri Food s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 4188/29/14, depositata il 5 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2020

dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 4188/29/14 del 05/05/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Agri Food s.r.l. (di seguito AF) avverso la sentenza n. 348/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 54 bis;

1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva riportato nell’anno d’imposta 2006 un credito IVA risultante dalla dichiarazione del 2004, benchè fosse stata omessa la dichiarazione relativa all’anno 2005;

1.2. la CTR motivava l’accoglimento dell’appello di AF evidenziando la sussistenza, nell’anno di imposta 2006, del diritto alla detrazione del credito IVA maturato nel 2004 indipendentemente dalla omissione della dichiarazione nell’anno 2005, credito peraltro risultante dalle liquidazioni periodiche;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. AF non si costituiva in giudizio e restava pertanto intimata;

4. in data 9 luglio 2020 si è tenuta l’adunanza camerale nell’aula d’udienza della sezione V civile del palazzo della Corte di Cassazione alla presenza dei sig.ri magistrati Giacinto Bisogni, presidente, Enrico Manzon, consigliere, Salvatore Saija, consigliere, e con la presenza in collegamento remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams individuata con decreto dirigenziale adottato ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, conv. con modif. nella L. 24 aprile 2020 n.

27 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicato sul portale dei servizi telematici in data 20 marzo 2020 – dei sig.ri magistrati Giacomo Maria Nonno, consigliere, e Maria Giulia Putaturo Donati Viscido Di Nocera consigliere, ai quali è stata assicurata la disponibilità degli atti attraverso la medesima piattaforma.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, e art. 55, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando la non configurabilità del diritto alla detrazione in caso di omissione della dichiarazione, non potendo l’Amministrazione finanziaria procedere all’accertamento del credito;

2. il motivo è infondato.

2.1. con una recente sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016);

2.1.1. dalla motivazione della sentenza si evince che il contribuente possa limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui all’art. 17 della direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa;

2.1.2. la menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale;

2.2. peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla deducibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato l’art. 19, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, applicabile ratione temporis: da ultimo, si veda anche Cass. n. 19938 del 27/07/2018);

2.3. applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, deve evidenziarsi la non correttezza della prospettazione giuridica della difesa erariale, in quanto AF non perde il diritto alla detrazione per il solo fatto di avere omesso la dichiarazione relativa all’anno 2005, avendo correttamente riportato il credito IVA maturato per l’anno 2004 nella dichiarazione successiva, relativa all’anno 2006 (e, quindi, nel rispetto del termine biennale di decadenza);

2.4. nè in questa sede può essere affrontata la questione della effettiva sussistenza, in ipotesi, dei requisiti sostanziali per la sussistenza del diritto alla detrazione: detti requisiti, infatti, sono stati espressamente ritenuti dalla CTR (secondo la quale il credito risulterebbe dalle dichiarazioni periodiche) e non è stato proposto sulla questione uno specifico motivo di impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio di AF;

3.1. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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