Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25357 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 17/11/2011, dep. 29/11/2011), n.25357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 22185/05 proposto da:

G.S. (c.f. (OMISSIS)); M.A. (c.f.

(OMISSIS)), parti entrambe rappresentate dagli avv.ti

MARIANI Nerino; Marco Mariani; Massimiliano Mastretta del Foro di

Milano e dall’avv. Elio Ludini del Foro di Roma e presso lo studio di

quest’ultimo elettivamente domiciliate in Roma, Via Alberico II n.

33, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Condominio dello stabile in (OMISSIS) (c.f.

(OMISSIS)) in persona dell’amministratore p.t. geom B.

M.; rappresentato e difeso dall’avv. PISANI Carmela del Foro di

Milano e dall’avv. Dario Tedeschi del Foro di Roma ed elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale

Dell’Università n. 27, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1446/05,

dep.ta il 4/06/05;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

17/11/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Elio Ludini, per la parte ricorrente, che ha insistito

per l’accoglimento del ricorso;

Udito l’avv. Dario Tedeschi, per la parte contro ricorrente, che ha

insistito per il rigetto del ricorso principale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.S. e M.A., con due successivi atti di citazione, originanti cause poi riunite, evocarono innanzi al Tribunale di Milano il Condominio dello stabile sito nel detto capoluogo alla Via (OMISSIS), del quale essi facevano parte, al fine di far dichiarare la nullità di due delibere assembleari rese in data 7 novembre 1995 e 27 maggio 1998, su due specifici punti, riguardanti la ripartizione delle spese di giudizio relative ad un procedimento in cui era parte lo stesso Condominio: le parti attrici in particolare lamentarono che nell’ordine del giorno della prima delibera non sarebbe stato inserito l’argomento, poi trattato, della ripartizione di dette spese ma solo genericamente la valutazione del contenzioso pendente e che la seconda manifestazione di volontà assembleare, oltre ad essere affetta da invalidità derivata – assumendosi la stretta correlazione con la precedente delibera- sarebbe stata altresì nulla perchè avrebbe modificato la ripartizione precedentemente operata all’unanimità, che seguiva il criterio millesimale, ìntroducendo quello, diverso, fondato sulla proporzione delle spese ai danni quantificati dal CTU nominato nel giudizio in cui il Condominio agiva. L’ente di gestione, costituendosi, sostenne l’infondatezza delle domande dei G. – M.; tali richieste furono respinte dall’adito Tribunale, con sentenza n. 7194/2003.

La Corte d’Appello di Milano, adita dai condomini soccombenti, ne rigettò a sua volta l’impugnazione con sentenza n. 1446/2005, osservando innanzi tutto che non sussisteva alcuna causa di nullità della deliberazione del novembre 1995 sia perchè il G. era presente anche in rappresentanza della M. sia perchè l’ordine del giorno era sufficientemente specifico al fine di consentire ai condomini di prender atto del contenuto delle materie che si sarebbero discusse; ritenne la Corte distrettuale che, se anche si fosse rinvenuta una invalidità, essa avrebbe concretizzato una causa di annullamento, oramai sanata per decorso del termine stabilito per legge; puntualizzò inoltre il giudice di appello che la ripartizione delle spese di giudizio, successivamente approvata, non sarebbe stata in contraddizione con quella adottata nell’indicata delibera, atteso il carattere dichiaratamente provvisorio di quest’ultima. Quanto poi alla manifestazione di volontà assembleare del maggio 1998 – alla quale gli appellanti non avevano partecipato – ritenne la Corte territoriale che, avendo gli appellanti limitato le loro censure al fatto che la stessa avrebbe ribadito il contenuto della precedente delibera che si assumeva nulla, allora, negata detta nullità, sarebbe anche venuta meno ogni ragione per censurare la delibera successivamente adottata. Il giudice dell’appello negò infine ingresso a ulteriori profili di censura contenuti per la prima volta nell’atto di gravame e regolò di conseguenza le spese di lite.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i G. – M. sulla base di quattro motivi, cui ha resistito il Condominio con controricorso. All’udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire la produzione della delibera condominiale che autorizzava l’ente di gestione a resistere nel presente giudizio, prodotta la quale è stata depositata memoria denunziantene rinammissibilità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La produzione della delibera 16 maggio 2011, di ratifica dell’operato dell’amministratore nella proposizione del controricorso, consente di verificare l’intervenuta sanatoria della precedente carenza di legitimatio ad causarti: deve in proposito disattendersi l’eccezione di tardività dell’intervenuta ratifica rispetto al termine per proporre ricorso per cassazione, in considerazione dell’effetto retroattivo di tale manifestazione di volontà assembleare (cfr. da ultimo: Cass. S.U. 18331/2010) 1 – Con il primo motivo le parti ricorrenti lamentano la “violazione e falsa applicazione della legge ingenerale; travisamento nella individuazione dell’oggetto della domanda e/o dell’atto avente rilevanza ed efficacia giuridiche ed effettivamente impugnato;

violazione degli artt. 163, 112, 113 e 115 c.p.c., e degli artt. 1137 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” per aver, la Corte territoriale, ritenuto che oggetto dell’impugnativa fosse anche la delibera del novembre 1995 anzichè solo la successiva del maggio 1998.

2 – Con il secondo e connesso motivo viene dedotta la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto; violazione dell’art. 1137 c.c., degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c.; omessa e/o insufficiente, irrilevante, contraddittoria motivazione su un punto decisivo ; in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” assumendosi che non si sarebbe potuto neppure parlare di decadenza dalla facoltà di impugnare la delibera del novembre 1995 in quanto la stessa non avrebbe avuto un contenuto decisorio che invece sarebbe stato presente solo nella successiva deliberazione.

1-2/a Le suddette censure – tra loro strettamente connesse e che vanno pertanto trattate congiuntamente – non sono fondate in quanto dalle conclusioni degli allora appellanti, riportate nella sentenza di appello, emerge chiaramente che le parti oggi ricorrenti impugnarono specificamente la delibera del novembre 1995 – punto 6 dell’ordine del giorno -; contraddittoriamente poi i condomini, da un lato, assumono l’irrilevanza della delibera in questione e dall’altro deducono la violazione della volontà assembleare in cui sarebbe incorso il Condominio -nella successiva assemblea del novembre 1998- proprio per contrasto con la precedente manifestazione di volontà.

1-2/b – Del tutto generiche sono altresì le dedotte violazioni di legge – fol. 12 del ricorso- in quanto tali inidonee a sollecitare un riesame della Corte in merito al percorso logico seguito dal giudice del merito per ricondurre il fatto esposto in cita2ione alla norma regolatrice.

3 – Con il terzo mezzo si fa valere la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto; violazione degli artt. 112, 113 c.p.c.; dell’art. 1123 c.c.; omessa pronuncia su un punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” in forza dell’osservazione che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto inammissibili, in quanto proposte per la prima volta innanzi al Tribunale, le censure il merito al criterio concretamente seguito per la ripartizione delle spese del giudizio intrapreso dal Condomino contro l’appaltatore, contestando che fosse stata fornita la prova della proporzionalità tra riparto delle spese e danni accertati dal CTU a carico dei singoli condomini.

3/a – Il mezzo è infondato in quanto, essendo stata iniziata la causa successivamente alla nuova formulazione degli artt. 163, 183 e 189 c.p.c., introdotta dalla L. n. 353 del 1990 e successive modifiche, la causa petendi non poteva essere immutata in sede di precisazione delle conclusioni, come correttamente statuito dalla Corte d’Appello.

4 – Con il quarto motivo le parti ricorrenti evidenziano: “nullità delle delibere e del riparto; violazione e falsa applicazione di norme e di principi di diritto; violazione e travisamento degli artt. 1123, 1137 e 1136 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” ribadendo la nullità della delibera del maggio 1995, contestando che l’ordine del giorno fosse sufficientemente specifico al fine di consentire loro di percepire che l’assemblea avrebbe trattato anche della ripartizione delle spese del giudizio intrapreso dal Condominio.

Il motivo è del tutto infondato.

4/a – La Corte distrettuale ha sufficientemente e congruamente motivato in merito agli elementi che avrebbero consentito ai condomini di prender contezza degli argomenti che, pur non analiticamente specificati nell’ordine del giorno, comunque ne risultavano connessi; non è allora ammissibile richiedere un nuovo scrutinio a questa Corte sul processo logico seguito dal giudice di merito, dal momento che non viene censurata la sussunzione del fatto in una determinata fattispecie legale – vizio riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – bensì la valutazione di tale fatto storico – avviso di convocazione- che motivatamente ne ha dato la Corte di merito.

5 – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto indicato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA