Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25357 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 25/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25357

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 255.56/2016 R.G. proposto da:0

T.R., CF (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TACITO, 41 (presso l’avv. Fortunato Francesco Mirigliani) unitamente

Michele Surace che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IL CONSIGLIO NOTARILE DI PALMI, in persona del Presidente pro

tempore;

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

PALERMO;

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA’ PRESSO LA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza della corte d’appello di Catanzaro n. 38/2016

depositata il 27.6.2016;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio in data

18 luglio 2017 dal relatore cons. Raffaele Sabato;

udito per la ricorrente l’avvocato Michele Surace;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

Celeste Alberto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Catanzaro, con provvedimento depositato il 27.6.2016, ha respinto l’impugnazione proposta dal notaio T.R., in (OMISSIS), contro la decisione depositata il 3.12.2014 della commissione regionale di disciplina, che l’aveva ritenuta responsabile delle violazioni di cui alla Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89, art. 147, lett. b e dell’art. 50 dei principi di deontologia approvati dal consiglio nazionale del notariato in data 5.4.2008, applicandole la sanzione della sospensione dall’eserciziò della professione per due mesi.

Al notaio era stato contestato di avere ricevuto in data 23.4.2004 un verbale di deposito di documento consistente nella fotocopia di testamento olografo di G.P. in favore di F.P., in data 20.1.2012 la conseguente accettazione di eredità, nonchè nella successiva data del 10.10.2012 un atto di donazione del predetto F.P. in favore della figlia M.L., avendo trattato negli ultimi atti il verbale di deposito come se si trattasse di pubblicazione di una scheda testamentaria e raccolto la dichiarazione del donante sulla provenienza senza indagini che avrebbero consentito di accertare l’avvenuta pubblicazione nel 2004 di testamento olografo di G.P. in favore di altra persona, pubblicato dal notaio T.M. di (OMISSIS); in tal modo il notaio era venuto meno ai compiti connessi ai doveri di informazione, adeguamento, chiarimento e indagine della volontà delle parti, oltre che di garanzia di pienezza ed effettività di esecuzione degli atti posti in essere.

La corte territoriale ha motivato il rigetto dell’impugnazione ritenendo che i fatti addebitati integrassero pienamente gli illeciti previsti dalle norme citate.

T.R. propone ricorso per cassazione con otto motivi illustrato da memoria. Gli intimati non svolgono difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. b in combinato disposto con l’art. 50, lett. a e b, dei principi di deontologia approvati dal consiglio nazionale del notariato in data 5.4.2008 (…) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. (…) (e) L. n. 89 del 1913, artt. 27 e 28 (…) Violazione L. n. 689 del 1981, art. 1 (…)”. Rileva che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, l’art. 50, lett. a e b dei principi deontologici non “impo(rrebbero) al notaio rogante un dovere di verifica preventiva della sostanziale sussistenza o meno della legittimazione a disporre”, imponendo solo una griglia contenutistico-formale rispettata nel caso concreto (titolo di provenienza, indicazione dei diritti dichiarati e qualificazione giuridica); richiama al riguardo che l’efficacia di prova privilegiata dell’atto notarile ex art. 2700 c.c. non si estende al contenuto delle dichiarazioni rese al notaio e che ai sensi dell’art. 28, comma 1 L. not. il notaio non può ricevere i soli atti espressamente proibiti; rileva infine che la norma che impone al notaio la verifica della legittimazione è contenuta nell’art. 14 dei principi di deontologia, non oggetto di contestazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Falsa applicazione della L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. b in combinato disposto con l’art. 50, lett. a e b, dei principi di deontologia approvati dal consiglio nazionale del notariato in data 5.4.2008 (…) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. (…) (e) della L. n. 89 del 1913, artt. 27 e 28 (…)”. In riferimento alla trattazione nell’atto di donazione del verbale di deposito di documento come se si trattasse di pubblicazione di una scheda testamentaria, rileva come l’art. 50 sanzioni l’omissione, e non l’imprecisione, dell’indicazione del titolo di provenienza.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo, indicato nel contenuto della dichiarazione rilasciata nell’atto di donazione circa la provenienza. Osserva che la dichiarazione del donante circa la provenienza era più ampia rispetto al solo titolo imprecisamente indicato quale testamento olografo, includendo anche dichiarazione di avvenuta accettazione di eredità per atto pubblico, trascritta, onde risulterebbe rispettata la norma deontologica stante il più ampio contesto di base di legittimazione.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 587 c.c., art. 475 c.c., comma 1, art. 459 c.c., art. 476 c.c. e art. 2652 c.c., comma 7 in combinato disposto con la L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. b e art. 50, lett. a e b, dei principi di deontologia approvati dal consiglio nazionale del notariato in data 5.4.2008”. Rileva che, quand’anche sussistesse il contestato dovere del notaio di verificare la legittimazione a disporre, nel caso in esame la scheda olografa in fotocopia non poteva ritenersi priva di effetti laddove sussistente la volontà testamentaria (ammettendo l’ordinamento anche effetti di testamenti nuncupativi), ponendo il beneficiario nella posizione di accettare la chiamata, come avvenuto, con la conseguente legittimazione a disporre, anche proveniente da accettazione tacita derivante da dichiarazione di successione.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Falsa applicazione (…) della L. n. 89 del 1913, art. 147, comma 1, lett. b”. Lamenta non avere la corte territoriale accertato il rilievo dell’occasionalità della condotta.

6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione e/o falsa applicazione (…) della L. n. 89 del 1913, art. 147,comma 1, lett. b” sotto due diversi profili, nel secondo anche in combinato disposto con l’art. 50 dei principi deontologici cit. e della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 3. Lamenta non avere la corte territoriale considerato che la norma dell’art. 147, comma 1, lett. b sanziona comportamenti sistematici e dolosi, non colposi, a fronte di mera imprecisione e nell’assenza di obbligo di menzione alle parti.

7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo, indicato nel contenuto della dichiarazione rilasciata nell’atto di donazione circa la provenienza. Osserva che la dichiarazione del donante circa la provenienza, come detta inclusiva anche di dichiarazione di avvenuta accettazione di eredità per atto pubblico, trascritta, faceva emergere il rilievo della volontà della parte nel porre in essere l’atto, escludendosi così qualsiasi partecipazione del notaio all’illecito contestato.

8. In via subordinata rispetto al settimo motivo, la ricorrente formula infine un ottavo motivo, articolato in effetti su due diversi profili: nell’ambito del primo, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo, indicato nell’errore incolpevole in cui sarebbe caduto il notaio a fronte di consolidati orientamenti che distinguono, come già accennato, il negozio giuridico testamentario dal documento che lo contiene, essendo possibile dedurre l’accettazione anche da altri atti (quali la voltura) ai fini dell’accertamento delta proprietà; nell’ambito del secondo, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e dell’art. 42 c.p., in combinato disposto con l’art. 147, comma 1, lett. b L. not., non avendo applicato la corte d’appello per quanto detto la scriminante dell’errore incolpevole.

9. Possono innanzitutto esaminarsi in un unico contesto, stante la loro stretta connessione, il primo, il secondo e il quarto motivo.

9.1. Anzitutto va richiamato che l’art. 147, comma 1, lett. b L. not. punisce il notaio che “viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal consiglio nazionale del notariato” e l’art. 50 dei principi di deontologia professionale dei notai impone che “per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza il notaio deve curare che dal testo dell’atto normalmente risultino:

a) la completa qualificazione giuridica della fattispecie, con indicazione dei più rilevanti effetti che ne derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge o quale espressione di usi contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilità);

b) le indicazioni necessarie per l’inquadramento dell’atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera (ad es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi; formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di disponibilità)”.

9.2. Nel caso di specie, come rettamente esplicato nella sentenza impugnata (pp. 11 ss.), il notaio doveva ritenersi tenuto, in omaggio a detti dettami deontologici, a “conformare la propria condotta in sede di espletamento dell’attività pubblicistica… (con) modalità compilative il più possibile contenutisticamente complete e puntuali e logicamente coerenti rispetto al tenore di eventuali risultanze di altri atti che ne rappresentino il presupposto fattuale e giuridico, con conseguente onere di preventiva e attenta verifica di queste ultime, il tutto a presidio e garanzia delle esigenze di certezza, stabilità e serietà dei rapporti sottesi all’atto che viene stipulato e dell’attitudine di quest’ultimo a conseguire il suo scopo tipico” (p. 12). Viceversa, avendo il notaio menzionato nell’atto di donazione (e prima ancora nella dichiarazione di accettazione) quale verbale di pubblicazione di testamento olografo (“dichiara la parte donante che il bene oggetto della presente donazione le è pervenuto per successione testamentaria… regolata da testamento olograf0 pubblicato con verbale a mio rogito del 23 aprile 2004…; l’eredità è stata accettata con dichiarazione ricevuta da me notaio con atto del 20 gennaio 2012… trascritta…”) un verbale di deposito di una fotocopia, il giudice dei merito ha notato (p. 15) come ad un tempo ciò abbia costituito violazione sia degli obblighi di cui all’art. 50, lett. a (di procedere alla più acconcia “qualificazione giuridica della fattispecie, con indicazione dei più rilevanti effetti che ne derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge”, ponendosi contro l’affermazione giurisprudenziale second� cui chi voglia far valere una disposizione di testamento olografo essendo in possesso di una mera fotocopia non può che rivolgersi all’autorità giudiziaria per il relativo accertamento nel contraddittorio dei controinteressati – pp. 12 e 13), sia degli obblighi della lett. b) (di fornire “le indicazioni necessarie per l’inquadramento dell’atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera; ad es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi; formalità pregiudizievoli”, avendo del tutto omesso il notaio di inquadrare la fattispecie alla luce dell’assenza di un titolo di acquisto e, anzi, dell’avvenuta trascrizione di verbale per notar T.M. di (OMISSIS) in data 10.3.2004 di pubblicazione di testamento in favore di altro soggetto, atto questo sicuramente in pregiudizio delle ragioni del donatario, di cui egli doveva essere edotto, e in maniera più rilevante in pregiudizio delle esigenze pubblicistiche di certezza delle situazioni giuridiche – p. 12 e 14).

9.3. In relazione a quanto innanzi, è dunque evidente anzitutto l’inammissibilità, per incongruenza rispetto alla decisione impugnata, del primo motivo, nell’ambito del quale la ricorrente osserva che l’art. 50, lett. a e b dei principi deontologici non imporrebbero (imponendolo altra norma) al notaio rogante un dovere di verifica preventiva della sostanziale sussistenza o meno della legittimazione a disporre; come detto, invero, dette norme impongono al notaio come si riconosce nello stesso ricorso – l’obbligo di ricevere gli atti curando che dal testo risulti non una qualunque “griglia contenutistico-formale” (così nel ricorso), ma quella effettivamente idonea a dar conto della fattispecie anche in riferimento alle sue vicende temporali, obbligo disatteso nel caso concreto. In tal senso, discorrendosi di obblighi deontologici, del tutto non confacenti sono i richiami contenuti nel ricorso circa l’ambito di applicabilità dell’art. 2700 c.c. e il divieto ai sensi dell’art. 28, comma 1 L. not. per il notaio di ricevere i soli atti espressamente proibiti, norme operanti su altri piani.

9.4. Infondato è invece il secondo motivo, alla luce di quanto innanzi, anche in ordine alla tesi secondo la quale l’art. 50 sanzionerebbe solo l’omissione, e non l’imprecisione, delle indicazioni relative alla provenienza. Nel caso di specie, infatti, non trattasi di mera imprecisione, ma di evidente trascuratezza circa il profilo centrale e problematico della vicenda giuridica di provenienza (già affrontata dal trasgressore con le medesime modalità connotate da opacità in sede di dichiarazione di accettazione dell’eredità), costituito dall’insussistenza di un documento qualificabile olografo come oggetto della precedente pubblicazione.

9.5. E’ poi inammissibile, sempre per difetto di pertinenza rispetto alla decisione impugnata, il quarto motivo. Alla luce di quanto precede, i giudici di merito con la sentenza impugnata hanno ben chiarito (v. p. 14) come fosse altra cosa l’addebito contestato (violazione dei criteri di completezza, coerenza e chiarezza, con obbligo di rendere edotte le parti circa i profili di incertezza connessi al deposito di fotocopia) rispetto all’addebito (non contestato) di divieto di ricevere atti radicalmente nulli. La corte territoriale ha chiarito come, quindi, non rilevasse il dibattito – evocato dalla parte – circa l’essere possibile un’efficacia di un testamento della specie ed essendo possibili accertamenti di proprietà in base a vicende basate documentalmente su altri atti. In ordine a tale ricostruzione, in quanto irrilevante, non mette conto per questa corte entrare, essendo altrimenti necessari chiarimenti e precisazioni.

10. Possono a questo punto esaminarsi, sempre congiuntamente stante la stretta connessione, il terzo e settimo motivo, con i quali la ricorrente denuncia, in reazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un medesimo fatto decisivo, da due diversi punti di vista.

10.1. In proposito, deve preliminarmente affermarsi l’ammissibilità dei motivi art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5. La stessa parte ricorrente la deduce, affermando non essere applicabile al caso di specie la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, , in quanto la prima decisione, cui la decisione della corte d’appello è stata conforme, non è provenuta da organo giurisdizionale ma amministrativo. Invero, non è tanto questione nel caso di specie di inapplicabilità della preclusione ex art. 348-ter cit. del ricorso in cassazione in base al motivo ex n. 5, per il non sussistere una “c1Cippia conforme” decisione giurisdizionale, trattandosi di giudizio in grado unico di merito, quanto di applicabilità della norma speciale dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 26, comma 4 che espressamente dispone la ricorribilità per cassazione delle decisioni della corte d’appello per i soli motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cit.

10.2. Con entrambi i motivi la ricorrente – traendo spunto dal fatto che la dichiarazione del donante circa la provenienza del bene era inclusiva non solo della menzione dell’olografo ma anche dell’avvenuta accettazione di eredità per atto pubblico, trascritta – ha dedotto essere stato omesso l’esame di tale fatto, ritenuto decisivo e tale da far emergere il rilievo della volontà della parte nel porre in essere l’atto, escludendosi così qualsiasi partecipazione del notaio all’illecito contestato, e comunque il rispetto della norma deontologica stante il più ampio contesto a fondamento della legittimazione. Senonchè il presunto omesso esame avrebbe riguardato un fatto (la più ampia menzione relativa alla provenienza) niente affatto decisivo, in quanto – quand’anche la corte territoriale si fosse specificamente soffermata su esso – la considerazione del più ampio contesto non avrebbe potuto privare il fatto invece considerato (l’erronea menzione dell’esistenza di un testamento olografo) della sua valenza dimostrativa precipua, atteso che l’atto di accettazione – come detto, – si è anch’esso ricollegato al documento presentato come olografo, mentre le mere dichiarazione di successione e volture nel caso di specie non potevano valere a sanare una situazione giuridica di partenza del tutto priva di base.

11. Passando a esaminare, congiuntamente in quanto strettamente connessi, il quinto e il sesto motivo, mediante essi la ricorrente denuncia false applicazioni di norme che avrebbero dovuto far emergere l’occasionalità e la colposità della condotta, scriminanti. In congiunzione con detti motivi può essere esaminato anche il settimo, con cui si è lamentata la mancata applicazione di quanto previsto in tema di errore incolpevole.

11.1. Anche tali motivi sono infondati. Invero, la corte d’appello (p. 15) ha ben sottolineato la non episodicità della condotta, per altro riflettentesi in due diverse violazioni (lett. a e b) pur se nello stesso rogito; l’analogo comportamento avuto nella ricezione della dichiarazione di accettazione, pur se non direttamente contestato, attesta comunque un contesto di volontaria disapplicazione delle norme.

12. In conclusione, il ricorso va respinto. Stante il mancato espletamento di difese dalle controparti, non deve provvedersi sulle spese.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte – ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA