Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25357 del 11/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25357 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
BRAVIN Avv. Massimiliano, rappresentato e difeso, in
forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.
Marco Di Benedetto, con domicilio eletto nello studio
dell’Avv. Francesco Baffa in Roma, piazzale Clodio, n.
137;
– ricorrente –

contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CHIETI,
in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore;

– intimati per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Chieti
in data 9 gennaio 2012.

Data pubblicazione: 11/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti;
udito l’Avv.

Arnaldo Del Vecchio, per delega

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha
concluso: “nulla osserva”.
Ritenuto

che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 6 marzo 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«L’Avv. Massimiliano Bravin ha proposto opposizione av-

verso l’ordinanza in data 9 gennaio 2012 con cui il Giudice del Tribunale di Chieti aveva rigettato
l’opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, avverso il decreto di liquidazione dei compensi per
l’attività professionale da esso prestata quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Occorre preliminarmente rilevare che il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale a quo si è svolto senza
che il contraddittorio sia stato esteso nei confronti
del Ministero della giustizia.

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dell’Avv. Marco Di Benedetto;

Va fatta applicazione del principio secondo cui, posto
che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n.
115 del 2002 presenta carattere di autonomo giudizio
contenzioso avente ad oggetto controversia di natura ci-

consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte
necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi
ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del
procedimento; con la conseguenza, che nei procedimenti
di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili
e penali suscettibili di restare a carico dell’erario,
anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della
Giustizia, è parte necessaria (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2012, n. 8516).
Di qui la proposta di decidere sul ricorso cassando con
rinvio l’ordinanza impugnata perché sia nuovamente celebrato il giudizio di opposizione dinanzi al Tribunale.
Il ricorso può essere avviato alla camera di consiglio».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi specifici rilievi critici;

che, pertanto, decidendosi sul ricorso, l’ordinanza
impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di
Chieti, che la deciderà, in persona di diverso giudican-

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vile incidente su situazione soggettiva dotata della

te, nel contraddittorio con il Ministero della giustizia;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.

La Corte,

decidendo sul ricorso,

cassa l’ordinanza

impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Chieti, in persona
di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 4 ottobre 2013.

P.Q.M.

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