Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25357 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12649/2015 proposto da:

C.V., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell’avvocato CARLO

COMANDE’, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

DOMENICO PITRUZZELLA;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS),

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA C.F. (OMISSIS), in persona dei rispettivi

Ministri pro tempore, REGIONE SICILIA, in persona del Presidente

della Giunta pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in

persona del Rettore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO stesso numero di R.G. proposto da:

B.V., L.A.V., domiciliate ope legis presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese

dall’Avvocato GIOVANNI MERCADANTE;

– ricorrenti successivi e controricorrenti incidentali –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS),

MINISTERO DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA C.F. (OMISSIS), in persona dei rispettivi

Ministri pro tempore, REGIONE SICILIA, in persona del Presidente

della Giunta pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in

persona del Rettore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2055/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/12/2014 R.G.N. 2352/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 30.12.2014, rigettava il gravame proposto dagli attuali ricorrenti e da altri litisconsorti avverso la decisione del Tribunale palermitano che aveva respinto il ricorso dei predetti, inteso ad ottenere la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di differenze retributive computate secondo il D.P.C.M. 7 marzo 2007, anche a titolo di risarcimento del danno per mancato recepimento della Direttiva comunitaria n. 93/16;

2. la Corte rilevava che la Direttiva 16/93 non aveva apportato significative modificazioni alla Direttiva 76/82 e che lo Stato Italiano aveva dato attuazione a quest’ultima con il D.Lgs. n. 257 del 1991, con attribuzione, in favore degli ammessi alle scuole di specializzazione, della borsa di studio determinata per l’anno 1991 in Lire 21.500.000;

3. osservava che il successivo D.Lgs. n. 368 del 1999, aveva introdotto l’obbligo della stipulazione, all’atto dell’iscrizione alla scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, del contratto annuale di formazione – lavoro e che l’art. 39 dello stesso aveva previsto il trattamento economico annuo determinato ogni 3 anni, pur essendone stata la entrata in vigore della prevista rideterminazione postergata dall’art. 346 dello stesso D.Lgs.. Infine, era intervenuto la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, ed era stata inserita la previsione secondo cui le nuove disposizioni sull’assetto economico relativo alla “formazione specialistica” si applicassero da decorrere dall’anno accademico 2006/2007;

4. richiamate anche le decisioni della CGUE intervenute su questioni analoghe a quelle proposte dagli appellanti, la Corte di Palermo evidenziava l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la esclusione della efficacia retroattiva del D.P.C.M. del 2007, dato che fino all’anno accademico 2006/2007 la remunerazione degli specializzandi era quella regolata dal D.Lgs. n. 257 del 1991, con il quale era stata recepita la normativa comunitaria, mentre il regime introdotto dal D.Lgs. n. 268 del 1999, artt. 37 a 39, era stato differito dall’anno 2007 e su tale differimento era intervenuta la C. Cost. a fugare i dubbi di legittimità costituzionale avanzati;

5. riteneva, poi, la legittimità della mancata indicizzazione e rideterminazione della borsa di studio alla stregua delle varie leggi finanziarie che ne avevano sancito il blocco fino al 31.12.2005;

6. di tale decisione domandano la cassazione Br.Gr. ed altri ventuno litisconsorti epigrafati, affidando l’impugnazione a tre motivi, nonchè, con separato successivo ricorso, B.V. e L.A.V., che propongono due motivi di ricorso. A ciascuno dei ricorsi, resistono, con controricorsi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Salute e dell’Economia e delle Finanze, l’Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana, che affidano a ricorso incidentale condizionato due censure.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. quanto al primo ricorso, cui è riunito il successivo,:

1.1 con il primo motivo, sono denunziate violazione e falsa applicazione dell’allegato alla Direttiva 93/16, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendosi l’errata qualificazione dell’attività prestata dai medici specializzandi a favore dell’Università e rilevandosi che la sussistenza dell’indubbio fine di apprendimento della specializzazione non renda le prestazioni degli specializzandi di nessun giovamento per la struttura in cui operano, eliminando ogni corrispettività, e che le caratteristiche delle prestazioni lavorative dagli stessi rese siano tali da evidenziarne il carattere di continuità, l’equiparazione all’impegno del personale medico, la predeterminazione dell’orario lavorativo come confortato dalla direttiva 2000/34 CEEE del 22.6.2000 recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. n. 66 del 2003;

1.2. con il secondo motivo, si contesta l’omessa disapplicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46 e del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8, con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 249, comma 3, Trattato CEE, del principio comunitario di leale cooperazione tra gli stati membri ed istituzioni comunitarie e del principio comunitario di certezza del diritto; si lamentano l’erronea e falsa applicazione di norme di diritto sulla diretta efficacia dell’Allegato 1 (adeguata remunerazione) della direttiva 93/16 nell’Ordinamento italiano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendosi che lo Stato italiano abbia posto in essere una condotta limitativa della piena efficacia delle direttive comunitarie, con conseguente illegittima riduzione della tutela dei diritti da essa riconosciuti; si osserva che il limite cronologico stabilito dal D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8, al quale ha fatto seguito la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300 – secondo cui le disposizioni del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42, si applicano soltanto a decorrere dall’anno accademico 2006/2007 – possa essere agevolmente rimosso disapplicando tali norme;

1.3. con il terzo motivo, sono dedotte violazione e falsa applicazione delle Direttive CEE 82/76 e 92/16, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendosi che, a fronte di una previsione chiara della Direttiva 93/16, affermativa del principio dell’adeguata remunerazione, non possa il giudice italiano limitarsi a prendere atto che le fonti comunitarie abbiano rimesso al legislatore nazionale la concreta determinazione dell’entità del compenso agli specializzandi e trarne il corollario che gli organi giurisdizionali non potrebbero sindacare l’adeguatezza della remunerazione corrisposta sino all’anno 2005/2006;

2. il secondo ricorso, proposto dalla B. e dalla L., iscritte ai corsi di specializzazione negli anni compresi tra il 1998 – 2007, prospetta:

2.1. con il primo motivo, violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, L. n. 507 del 1993, art. 3, comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 300 e della L. n. 289 del 2002, art. 36, sul blocco degli incrementi contrattuali, con riferimento agli incrementi contrattuali – sindacali successivi al 31.12.1993;

2.2. con il secondo motivo, omesso esame di fatto decisivo, sostenendosi che la Corte del merito non abbia distinto tra integrazione automatica in relazione al tasso programmato di inflazione ed adeguamento della borsa di studio mediante rideterminazione triennale, operazione non ricompresa nel blocco degli automatismi incrementativi a partire deal 1994;

3. i motivi del primo ricorso, che vanno esaminati unitariamente, per la loro stretta connessione logico-giuridica, prospettano questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, 4449 pronunciate all’udienza del 7.2.2018 in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame;

4. in particolare, nelle sentenze innanzi citate – alle cui motivazioni, che sono integralmente e pienamente condivise, si pone rinvio – è stato affermato che: la disciplina recata dalla Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione; con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale; non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi; la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.; l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005; ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1; non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi; non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/CE non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico; la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

5. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, ribaditi anche nelle successive decisioni nn. 31923, 31922, 17052, 17051, 16805, 16137, 15963 del 2018, condividendone le ragioni, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente nel ricorso non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

6. i due motivi del ricorso proposto da B.V. e da L.A.V. vanno anch’essi trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, pur nella differente articolazione del vizio dedotto;

7. rispetto alla questione dell’adeguamento agganciato all’evolversi della contrattazione collettiva, Cass. 4449/2018, attraverso una dettagliata ricostruzione normativa, ha evidenziato come la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, abbia stabilito che “a partire dal 1998 resta consolidata in Lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui del predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1″, con dato letterale inevitabilmente destinato a riguardare entrambi gli aggiornamenti di cui alla disposizione interessata e dunque non solo l’indicizzazione, ma anche la riparametrazione ai nuovi valori della contrattazione collettiva;

8. è stato osservato come il dato letterale dell’art. 32, evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpus normativo contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale (comma 1) e che siffatta lettura trova conforto nella circostanza che l’intera quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialistici, a far tempo dal 1998, è stata consolidata nell’importo pari a 315 miliardi di Lire;

9. è stato considerato che il blocco dell’incremento annuale e della rideterminazione delle borse di studio previsto della L. n. 449 del 1997, citato art. 32, comma 12, è stato confermato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1 (legge finanziaria 2003) e tale disposizione – dopo avere stabilito che le disposizioni del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 66 e 67 e da ultimo della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 22, contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005 – stabilisce che, fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, art. 37, l’ammontare delle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, a carico del Fondo sanitario nazionale, rimane consolidato nell’importo previsto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e successive modificazioni;

10. da ciò è stato ricavato che, a partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale previsto del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”.

11. se pur è vero che quest’ultimo incremento era stato riconosciuto (Cass. 18 giugno 2015, n. 12624; Cass. 29 ottobre 2012, n. 18562 e Cass. 17 giugno 2008, n. 16385), sul presupposto che il blocco degli incrementi contrattuali non si fosse esteso successivamente al 31 dicembre 1993 e riguardasse solo il biennio 1992-1993, l’assunto è stato rivisto appunto da Cass. n. 4449/2018 cit., in considerazione non tanto di una diversa interpretazione, quanto piuttosto valorizzandosi una normativa riguardante quanto meno il periodo successivo all’entrata in vigore della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 (in cui ricadono le borse di studio oggetto di questa causa, che decorrono dall’anno accademico 1998/1999) e non considerata da quei precedenti;

12. sulla scorta dei principi innanzi richiamati, i motivi di entrambi i ricorsi principali vanno rigettati, con assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati riferiti alla nullità della sentenza o del procedimento per essersi la Corte d’appello pronunciato sulla domanda, nuova, relativa all’indicizzazione annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio ed al rigetto implicito dell’eccezione di prescrizione dei diritti vantati;

13. le spese del giudizio di legittimità vanno compensate avuto riguardo alla complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine alle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione;

14. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali (anche B. e L.), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi dei medici e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi principali, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA