Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25356 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 29/11/2011), n.25356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7010/2006 proposto da:

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 37, presso lo studio dell’avvocato SEPE

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERRI Francesco;

– ricorrenti –

contro

FRIGOR SYSTEM SNC;

– intimata –

sul ricorso 11540/2006 proposto da:

FRIGOR SYSTEM SNC, P.I. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore TO.RE. elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 350, presso lo studio

dell’avvocato MACCARRONE GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MOLINARI GIAMPIERO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 37, presso lo studio dell’avvocato SEPE

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERRI FRANCESCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 348/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 26/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato ARILLI Giovanni, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PIERRI Francesco, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato MACCARONE Giuseppe, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MOLINARI Giampiero difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.R., con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo del 16 dicembre 1994 e, successivamente, con atto di riassunzione del 6 luglio 1995 impugnava il decreto ingiuntivo con il quale la Frigor System, sua interlocutrice contrattuale come venditrice di attrezzature per esercizi di macelleria chiedeva la residua somma di Euro 12.311,99. T. con l’atto di opposizione contestava l’entità del corrispettivo pretesa e in via riconvenzionale eccepiva che la Frigor System non aveva decurtato dall’importo complessivo il valore del vecchio bancone (L. 6.000.000) come pure quello del vecchio impianto motore di due celle frigorifere (L. 5.000.000) dati in dietro in permuta, nè l’ammontare dei danni cagionatigli nell’operazioni di rimozione del precedente arredamento che avrebbe dovuto essere riutilizzato per l’allestimento del nuovo negozio quantificabili – a suo dire – in L. 13.000.000. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della convenuta al pagamento della differenza risultante a sua favore una volta compensato il residuo credito della stessa con il suo maggiore credito rivendicato per i titoli suddetti.

Si costituiva la Frigo System, ribadendo la fondatezza della sua domanda, asserendo di aver considerato nel preventivo il valore dei beni dati in permuta e negando di aver cagionato i danni lamentati, per altro, non contestati in precedenza. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’opponente al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria.

Il Tribunale di Perugia con sentenza del 18 aprile 2002 rigettava l’opposizione ritenendo non provare le circostanze poste a fondamento della stessa rigettava la domanda riconvenzionale della Frigor System ritenendo non provato il maggior danno da svalutazione monetaria.

Avverso tale sentenza proponeva appello T. lamentando: a) il mancato riconoscimento da parte del Giudice di prime cure del diritto di credito di Euro 5.681,03 come risultava dai prezzi concordati tra le parti; b) il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni dimostrato mediante prova testimoniale.

Si costituiva ritualmente la società appellata proponendo appello incidentale in ordine alla rifusione del danno subito dalla Frigor System per effetto della svalutazione commerciale.

La Corte di appello di Perugia con sentenza n. 348 del 2005 accoglieva parzialmente l’appello del T. ed, in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, riconosceva all’appellante il valore del bancone permutato, ma non anche il valore del motore delle celle frigorifere perchè la defalcazione realmente era stata operata dalla società appellata. La Corte perugina respingeva la domanda di risarcimento danni perchè non era stato provata, nè la sussistenza, nè l’ammontare e, soprattutto, non era stata provata la colpa degli operai della Frigor System. La Corte di merito rigettava, anche, l’appello incidentale proposta dalla Frigor System perchè la stessa non aveva offerto alcun elemento idoneo a dimostrare, neanche in via presuntiva, l’effettiva verificazione di un danno da svalutazione monetaria maggiore di quello coperto dagli interessi legali.

La cassazione della sentenza n. n. 348 del 2005 della Corte di Appello di Perugia è stata chiesta da T.R. con atto di ricorso affidato a tre motivi. Frigor System ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale per un motivo.

T.R. ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente i ricorsi, principale e incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., vanno riuniti in quanto proposti contro la medesima sentenza.

A.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 cod. civ., comma 2 e delle norme che regolano il principio dell’onere della prova, correlato il tutto ad una insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo il ricorrente la Corte perugina avrebbe valutato erroneamente come prova del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto la detrazione della somma di Euro 2.582,28, la dicitura Maggiorazione per i due gruppi apposta dal legale rappresentante della Frigor System nel preventivo di vendita. Epperò, non sarebbe comprensibile – a giudizio sempre del ricorrente- quale sia stato il ragionamento logico-giuridico che ha portato la Corte di merito, a dare dignità di prova ad una semplice annotazione sul preventivo per cui è causa.

1.1.= La censura non è fondata e non può essere accolta non solo o non tanto perchè postula una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite, inibita alla Corte di Cassazione quale giudice di legittimità, ma soprattutto perchè la Corte territoriale, ha riconosciuto che la somma riportata nel preventivo era stata decurtata della somma di Euro 2.582,28, quale compensazione del valore del vecchio impianto di refrigerazione, dato in permuta, in ragione di una valutazione complessiva delle prove, compreso l’interrogatorio formale del rappresentate della Frigor System e, secondo scienza, ha ritenuto che l’affermazione del legale rappresentante della Frigor System secondo la quale nel preventivo al T. veniva addebitata la differenza tra la nuova fornitura e la vecchia che veniva restituita, era credibile perchè convincente.

Di certo, ha ritenuto la Corte territoriale, l’indicazione, nel preventivo, del prezzo pari a L. 2.700.000 più Iva, non poteva indicare l’importo del nuovo impianto di refrigerazione, perchè era assurdo ritenere che il nuovo impianto avesse un costo inferiore al prezzo di permuta dell’impianto restituito, il cui costo, non messo in dubbio dalle parti, era di L. 5.000.000.

Il ragionamento, pertanto, della Corte perugina trova, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il suo fondamento in specifici dati probatori. Gli elementi presi in considerazione (preventivo, costo concordato per la restituzione del vecchio impianto di refrigerazione, interrogatorio formale del rappresentante della Frigor System), sono seri, precisi e concordanti, e determinano una connessione tra i fatti accertati ed il senso da attribuire all’importo riportato nel preventivo.

1.2.= Va qui evidenziato, altresì, che le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono, nondimeno, costituire il fondamento del convincimento del giudice. D’altra parte, la dichiarazione del rappresentate della Frigor System, di cui si dice, non è stata smentita – con prova contraria – dall’attuale ricorrente.

2= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed omessa applicazione dell’art. 257 c.p.c., e, comunque, delle norme che regolano il principio dell’onere della prova ed omessa o insufficiente esame dell’istanza ammissiva dei mezzi istruttori (art. 360 c.p.c., n. 3). Avrebbe errato la Corte di Appello di Perugia, secondo il ricorrente, nell’aver rigettato la richiesta di prova per testi, nella persona di T.M., avanzata dal ricorrente nell’atto di gravame, ritenendo che detta prova non fosse caratterizzata dalla novità ma fosse soltanto una mera estensione delle prove già assunte in primo grado e che comunque sarebbe stata inficiata di scarso valore probatorio. Piuttosto, ritiene il ricorrente, la norma di cui all’art. 257 c.p.c., non costituisce una mera reiterazione di mezzi istruttori richiesti nel giudizio di 1^ grado, ma affida al potere del Giudice ex officio di sentire un teste indicato da altri che giusto l’art. 345 c.p.c., comma 2, può essere decisivo.

2.1.= Anche tale censura non è fondata perchè la Corte territoriale, affermando che la prova richiesta non integrava gli estremi di una nuova prova, ma di una mera estensione della prova già ammessa in primo grado e che, comunque, aveva per oggetto circostanze non decisive, ha adeguatamente motivato la non ammissione del mezzo di prova richiesto. E di più, avendo, la Corte perugina specificato le ragioni per le quali riteneva che quella prova non sarebbe stata neppure decisiva considerato che non costituiva oggetto del capitolo l’indicazione della natura dei danni e, soprattutto, la dimostrazione della colpa particolarmente grave in capo agli operai della Frigor System, ha indicato l’iter logico che ha orientato la sua decisione.

2.2= Va qui osservato che l’esercizio da parte del Giudice del potere di disporre, anche d’ufficio, l’ascolto delle persone che dei testimoni indicano quali persone a conoscenza dei fatti di causa, esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell’art. 359 c.p.c., involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. A sua volta, la richiesta di ammissione di nuove prove in appello, ex art. 345 cod. proc. civ., è sottoposta al vaglio del giudice di merito, che le ammetterà solo ove indispensabili al fine del decidere. E, la sua esclusione se è adeguatamente (come nel caso in esame) motivata con argomentazioni prive di vizi logici non può essere oggetto di censura in sede di legittimità.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 92 c.p.c., e segg., in tema di onere della prova in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3. Avrebbe errato la Corte di Appello di Perugia, secondo il ricorrente, dell’aver posto le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 3/4 a carico del T..

3.1 .= Il motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha disposto una parziale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio in considerazione di una prevalente soccombenza dell’attuale ricorrente. La compensazione, parziale o totale, delle spese processuali per giusti motivi (art. 92 c.p.c., comma 2) rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto quando sia fondata su motivi erronei o illogici, ipotesi che non sussiste nel caso di specie, perchè la Corte perugina ha tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio di primo e di secondo grado e, nel riguardare la posizione dell’attuale ricorrente, ha considerato che solo nel giudizio di secondo grado, lo stesso, era risultato parzialmente vittorioso.

B.= Ricorso incidentale.

4.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la Frigor System lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 116 c.p.c., nonchè mancato e, comunque, errato esame e valutazione delle prove documentali e testimoniali ed illogica e travisante motivazione su punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di Appello di Perugia, secondo il ricorrente (nel ricorso incidentale) per aver riconosciuto al T. il diritto di decurtare dal residuo corrispettivo dovuto alla Frigor System la somma pari ad Euro 3.098,74 corrispondente al valore di un banco ad angolo, dato in permuta, perchè avrebbe omesso di esaminare e valutare oltre le dichiarazioni fatte da To. in sede di interrogatorio, anche le deposizioni resa da testi indotti dalla Frigor System e la documentazione versati in atti. In particolare – specifica la ricorrente- la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’importo fatturato a saldo e di cui alla fattura (OMISSIS) (posta a fondamento della richiesta monitoria) era inferiore a quello pattuito ed accettato nel preventivo del 17 dicembre 1993 e al successivo contratto del 4 gennaio 1994 e ciò ad ulteriore dimostrazione che essendo la necessità di una modifica del banco ad angolo sopravvenuta solo durante l’esecuzione dei lavori il valore di quello dato in premuta era stato e non poteva essere altrimenti successivamente detratto da quanto ancora dovuto a saldo dal T..

4.1.= Il motivo di ricorso è infondato e non può essere accolto perchè tale censura si risolve essenzialmente nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio, inibito al Giudice di legittimità.

La Corte di appello di Perugia, laddove afferma che “(…) se fosse stata indicata, nel preventivo soltanto la maggiorazione per la differenza fra il nuovo ed il vecchio (bancone) non si troverebbero indicati nel preventivo almeno in quella quantità, gli altri banconi ed arredi”, mostra di avere sufficientemente esaminato e valutato i documenti cui si riferisce la stessa società Frigo System.

Considerato poi che la valutazione, in ordine ai dati probatori, della Corte parigina, nonostante la sua sinteticità, è priva di vizi logici, essa non è censurabile in cassazione.

In definitiva, riuniti i ricorsi entrambi vanno rigettati. La reciproca soccombenza da ragione di disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta entrambi, compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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