Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25356 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. II, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5143-2016 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 49,

presso lo studio dell’avvocato CARLO ARNULFO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA VELLETRI E

CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, V. COSTANTINO

MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GIACCHETTI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO ROMA;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

11/11/2015;

uditi gli Avvocati Arnulfo e Giacchetti nella camera di consiglio del

19/10/2016;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, il quale ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo,

ovvero per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La notaia L.G. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza resa dalla Corte d’Appello di Roma in data 11 novembre 2015 ai sensi della Legge Notarile art. 158 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 26, in sede di reclamo contro il provvedimento adottato dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per i Notai del Lazio del 24 ottobre 2014, di applicazione alla predetta notaio della sanzione della sospensione per la durata di mesi cinque, perchè ritenuta responsabile della violazione della Legge Notarile art. 147, lett. a) e della Legge Notarile art. 147, lett. b), quest’ultimo in relazione agli artt. 7, 10, 14 e 31 del codice deontologico. Alla notaia L. è stato contestato di aver stipulato dal mese di gennaio 2014 presso lo studio del notaio C.N. e per i clienti dello stesso (pur nella consapevolezza che questi era stato sospeso, avvalendosi dei dipendenti dello studio C. per i colloqui precedenti alla stipula), e di aver rogato atti presso uffici a (OMISSIS) ed a (OMISSIS) di professionisti amici, stipulando 42 atti a raccolta nel solo mese di gennaio 2014. Il Consiglio distrettuale notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia ravvisava in tali condotte una illecita concorrenza nell’attività notarile e l’apertura di ufficio secondario non comunicata, attesa la stipula con carattere di regolarità presso lo studio di altri professionisti, anche nei giorni di obbligatoria assistenza al proprio studio.

Rigettando il reclamo, la Corte d’Appello di Roma ha superato l’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’incolpata davanti al Consiglio notarile distrettuale, negando che tale fase dovesse essere soggetta ai principi del diritto di difesa proprio dei procedimenti penali o disciplinari. I giudici del merito hanno perciò valutato le dichiarazioni effettuate in quella sede dalla notaia L. e ritenuto i fatti contestati “incontrovertibili”, conseguenzialmente ravvisando come integrate le violazioni della Legge Notarile art. 147, lett. a), e della Legge Notarile art. 147, lett. b), in relazione agli artt. 7, 10, 14 e 31 del codice deontologico. La Corte di Roma ha poi stimato proporzionata la sanzione irrogata e condiviso la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma la notaia Giuditta L. ha proposto ricorso articolato in nove motivi, cui resiste con controricorso il. Consiglio notarile dei distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Va osservato come il controricorrente Consiglio notarile dei distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia abbia eccepito l’improcedibilità e/o l’inammissibilità del gravame per sua tardività. L’ordinanza resa dalla Corte d’Appello di Roma in data 11 novembre 2015 risulta, invero, sulla base della relata prodotta dal controricorrente, notificata in data 2 dicembre 2015 al procuratore costituito della notaia L., avvocato Carlo Arnulfo, nel domicilio eletto di (OMISSIS), mediante consegna a mani dell’avvocato Francesca Galli, collega di studio.

Con istanza, non sottoscritta, depositata il 12 aprile 2016, l’avvocato Carlo Amulfo ha richiesto la “rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., comma 2”, dichiarando di non aver avuto conoscenza dell’ordinanza della Corte d’Appello notificatagli il 2 dicembre 2015, in quanto l’avvocato Francesca Galli aveva omesso di consegnargliela. Adduce l’istanza che l’avvocato Galli non è addetta alla ricezione degli atti all’interno dello studio professionale, nè tale si è infatti la stessa dichiarata nella relata di notifica.

Le parti hanno quindi presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

La notaia L.G. ha poi proposto, con istanza depositata in cancelleria in data 14 ottobre 2016, querela di falso in riferimento alla relata di notificazione dell’ordinanza della Corte d’Appello di Roma, limitatamente alla parte in cui l’ufficiale giudiziario vi ha attestato che l’avvocato Francesca Galli si era dichiarata “addetta alla ricezione di atti, nonchè “convivente” dell’avv. Carlo Arnulfo. La notaia L.G. si è poi riportata alla dichiarazione di querela di falso durante l’audizione in camera di consiglio del 19 ottobre 2016.

Ritiene il Collegio che, ai fini della decisione del ricorso in esame, sia opportuno attendere la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in ordine alla questione della procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata del provvedimento impugnato, non prodotta dal ricorrente, agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, sia stata comunque depositata da altra parte nel giudizio di legittimità, giusta ordinanza di rimessione Cass. Sez. 1, n. 1081 del 21/01/2016. La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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