Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25356 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25356 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

CO

Data pubblicazione: 11/11/2013

+d

TARASCONI Edda, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Giuseppe Foglia e
Bruno Belli, con domicilio eletto presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, corso Trieste, n. 87;
– ricorrente contro
GHIRINI Bianca e TARASCONI Roberto, rappresentati e difesi, in
forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli
Avv. Lino Vignali e Francesco Luigi Braschi, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli, n.
180;
– con troricorrenti. –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, depositata il 15 novembre 2011.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

uditi gli Avv. Giuseppe Rapisarda, per delega dell’Avv.
Bruno Belli, e Francesco Luigi Braschi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ignazio Patrone, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto

che, con sentenza depositata in data 8 agosto

2006, il Tribunale di Parma rigettò la domanda con la quale
Bianca Ghirini e Roberto Tarasconi avevano chiesto,

ex art.

1168 cod. civ., la condanna di Edda Tarasconi alla rimozione
della rete di recinzione da lei apposta su area di cortile comune sita in Calestano, frazione Màrzolara, località Cassiolo,
e la loro reintegrazione nel possesso della servitù di transito ivi esistente;
che, nel rammentare che i ricorrenti avevano lamentato che
la rete apposta dalla resistente aveva impedito, nell’area da
sempre utilizzata al servizio dell’azienda agricola, la manovra del mezzi pesanti necessari alla conduzione del fondo, il
Tribunale riteneva che entrambi i ricorrenti non avessero dato
la prova della sussistenza del requisito del possesso;

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Giusti;

che, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 novembre 2011, la Corte d’appello di Bologna ha
accolto il gravame e, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha
ordinato a Edda Tarasconi di reintegrare gli appellanti Bianca

di passaggio sull’area per cui è causa mediante la completa
rimozione della recinzione metallica e delle paline di sostegno e di ogni altro eventuale ostacolo al transito ivi esistente, e di astenersi per il futuro dal commettere ulteriori
atti di spoglio e di turbativa del possesso degli appellanti,
ponendo a carico dell’appellata le spese di entrambi i gradi
del giudizio e condannando la medesima a restituire agli appellanti la somma di euro 6.159,73 da loro versata in esecuzione della condanna al pagamento delle spese del primo grado;
che la Corte territoriale ha a tal fine rilevato:
– che l’oggetto della domanda di tutela possessoria è rappresentato dal possesso del transito sull’area, in quanto
tale, indipendentemente dalle modalità con cui era esercitato, e perciò anche a piedi o con mezzi agricoli di
qualsiasi dimensione;
– che dalle deposizioni testimoniali emerge che gli appellanti si sono serviti dell’area cortiliva, anche nella
parte racchiusa dalla recinzione o ostacolata dai paletti
metallici, fino dal 1980, ed ininterrottamnente, per il
transito non solo con mezzi di grandi dimensioni, ma con

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Ghirini e Roberto Tarasconi nel pieno possesso della servitù

qualunque mezzo destinato all’esercizio dell’agricoltura
e anche a piedi;
– che la recinzione e i paletti apposti da Edda Tarasconi
risultano apposti su area già utilizzata dagli appellanti

malmente adibiti al servizio dell’azienda agricola, realizzando così una privazione del possesso;
– che il convincimento di Edda Tarasconi di uniformarsi, con
l’apposizione della recinzione, allo schizzo planimetrico
che avrebbe dovuto regolare i confini tra le proprietà
delle parti non esclude l’elemento soggettivo dello spoglio;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la Tarasconi ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 agosto 2012, sulla base di tre motivi;
che gli intimati hanno resistito con controricorso;
che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato
una memoria illustrativa.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione in forma semplificata;
che con il primo motivo (violazione e falsa applicazione
degli artt. 1140, primo e secondo comma, e 1142 cod. civ., in
relazione agli artt. 1066, 1168, 1170, 1704 cod. civ., nonché
insufficienza e contraddittorietà della motivazione) si deduce
che, trattandosi di possesso di servitù, occorreva avere ri-

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per il transito e ne hanno impedito l’uso con mezzi nor-

guardo esclusivamente alla pratica nell’anno anteriore alla
controversia possessoria e che, in tale periodo, il transito
appariva precluso solo in ordine al passaggio con mezzi di
particolare ingombro, mentre non risultava impedito il passag-

pertanto errato la Corte territoriale a dare rilevanza al possesso remoto e a quello intermedio, come pure alla condotta
del mero acquirente del fieno dagli appellanti (tale Orlando
Ghirardi), la quale non sarebbe idonea a costituire, in capo a
questi ultimi, un possesso mediato;
che il motivo è infondato;
che la Corte territoriale si è attenuta al principio per
cui ai fini della tutela del possesso di una servitù, per accertare e qualificare la relazione di fatto instauratasi fra
il ricorrente ed il fondo che si assume servente non è sufficiente avere riguardo alla pratica dell’anno precedente al
preteso spoglio (o alla turbativa), dovendosi valutare
l’intera relazione di fatto, così come si è sviluppata nel
tempo: la regola, posta dall’art. 1066 cod. civ., secondo la
quale occorre avere riguardo alla pratica dell’anno antecedente, infatti, indica solo i criteri che devono essere seguiti
per risolvere le controversie relative alla misura e alle modalità del possesso delle servitù, ma non stabilisce che per
qualificare come possesso la relazione di fatto col fondo che
si assume come servente occorra riferirsi solo alle manifesta-

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gio a piedi né con mezzi di più ridotte dimensioni: avrebbe

zioni di detta relazione nell’anno precedente al preteso spoglio (Caos., Sez. Il, 29 novembre 2002, n. 16956; Caso., Sez.
II, 20 luglio 2011, n. 15971);
che, nel valutare le risultanze testimoniali, il giudice

l’area veniva utilizzata per la manovra di mezzi le cui dimensioni non erano inferiori e neanche meno ingombranti di quelle
dell’autocarro, del trattore e del relativo cassone;
che non rileva che il carico delle balle di fieno con mezzi
ingombranti sia stato da ultimo effettato, non direttamente
dai proprietari del fondo dominante Ghirini e Tarasconi ma, da
tale Orlando Ghilardi, il quale si è recato presso l’azienda
agricola su detto fondo esercitata “per ivi ricevere consegna
del fieno sei-sette volte circa all’anno”, e ciò in quanto la
Corte d’appello ha – evidentemente – considerato l’acquirente
del fieno con i propri mezzi di enorme ingombro uno strumento
per la realizzazione del possesso ad immagine della servitù di
passaggio a vantaggio del fondo dominante e dell’impresa agricola in esso esercitata;
che il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1168-1170 cod. civ., anche in relazione all’art.
1066 cod. civ., nonché insufficienza e contraddittorietà della
motivazione) censura che la sentenza impugnata abbia ritenuto
sussistente ranímus spollandi in capo a Edda Tarasconi, pur

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del merito è giunto alla conclusione che, fino dal 1980,

avendo questa agito nei limiti degli accordi divisionali e
quindi mantenendosi nell’ambito del proprio ius possessionis;
che il motivo è infondato;
che la Corte d’appello ha motivatamente dato rilievo – al

Bianca Ghinini e di Roberto Tarascioni di continuare a possedere l’area senza impedimenti – alle seguenti circostanze: al
fatto che la planimetria invocata da Edda Tarasconi risaliva
al 1941 e che, nel frattempo, la situazione di fatto non era
mai stata modificata e l’area in questione era sempre stata
utilizzata per il transito e la manovra dei mezzi agricoli e,
in genere, per il passaggio; (b) alla mancata prova, da parte
della Tarasconi, che la Ghirini e il Tarasconi avessero prestato il loro consenso alla delimitazione della proprietà o
che tale consenso potesse desumersi de facto da condotte incompatibili con una volontà contraria;
che, tale essendo la situazione di fatto, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui
l’animus spoilandi può ritenersi insito nel fatto stesso di
privare del godimento della cosa il possessore contro la sua
volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell’agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di
diritto, mentre la volontà contraria allo spoglio da parte del
possessore può essere esclusa soltanto da circostanze univoche

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fine di ritenere sussistente l’anímus spoliandi e l’intento di

ed incompatibili con l’intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l’onere della cui prova grava sul
soggetto autore dello spoglio medesimo (Case., Sez. Il, 22
giugno 2000, n. 8486);

dell’art. 345 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt.
1219 e 2033 cod. civ. e 91 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione) ci si duole che la Corte
d’appello: (a) abbia, nonostante l’opposizione di Edda Tarasconi, ritenuto ammissibile la produzione della distinta di
pagamento di euro 6.159,73, nonché la domanda di condanna alla
restituzione di detto importo; (b) abbia ricompreso nella somma da restituire diritti, onorari e spese di precetto, importi, questi, che invece erano legati al mancato spontaneo adempimento della controparte ed al ritardo colpevole con cui
quest’ultima aveva provveduto ad effettuare il pagamento a favore della parte vittoriosa;
che il motivo è infondato;
che la domanda di restituzione delle somme corrisposte in
esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente
alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova, ed è perciò ammissibile in appello,
nel cui ambito è consentita la produzione della documentazione
attestante l’avvenuto pagamento di dette somme;

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che con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione

che, quanto all’entità della restituzione, essa deve includere anche gli accessori, come gli interessi e le spese, atteso che la riforma o la cassazione della sentenza provvisoriamente eseguita ha un effetto di restitutio in

Integrum e di

gio 2006, n. 11491; Case., Sez. III, 8 luglio 2010, n. 16152);
che il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cessazione, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e

condanna la ricorrente al

rimborso delle spese sostenute dai controricorrenti, che

li-

quida in euro 2.200, di cui euro 2.000 per compensi, oltre ad
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 ottobre
2013.

ripristino della situazione precedente (Cass., Sez. I, 16 mag-

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