Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25355 del 29/11/2011
Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 29/11/2011), n.25355
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 30938/2005 proposto da:
I.A., G.M.R. (OMISSIS),
E.M.M., A.C., P.F.,
A.A., AR.AN., A.M.R., A.
P. ((OMISSIS)) (OMISSIS), A.M.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo
studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentati e difesi dagli
avvocati RASOIO Raffaele, REGINE BARTOLOMEO;
– ricorrenti –
contro
T.L., AR.PA. nato il (OMISSIS);
– intimati –
sul ricorso 1619/2006 proposto da:
AR.PA. nato il (OMISSIS), T.L.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso
lo studio dell’avvocato DORE’ SEBASTIANA, rappresentati e difesi
dall’avvocato ACUNTO VINCENZO;
– controricorrenti ricorrenti incidentali –
e contro
I.A., G.M.R., A.A.,
P.F., A.M.R., A.P.,
E.M.M., A.C., A.M.,
AR.AN.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 297/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 07/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
08/11/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del procedimento
per intervenuta rinuncia.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte:
Ritenuto che A.P., G.M.R., A. A.B., E.M.M., A.C., A.M., I.A., AR.An., A.M. R. e P.F. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 297/2005 depos. in data 7.2.05;
Rilevato che i ricorrenti con istanza in data 23.05.2001 hanno dichiarato di rinunziare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; e che la rinunzia è stata accettata dagli intimati;
Considerato pertanto che il ricorso dev’essere dichiarato estinto per avvenute rinuncia.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il processo estinto per avvenuta rinunzia.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011