Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25355 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 29/11/2011), n.25355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30938/2005 proposto da:

I.A., G.M.R. (OMISSIS),

E.M.M., A.C., P.F.,

A.A., AR.AN., A.M.R., A.

P. ((OMISSIS)) (OMISSIS), A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo

studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO, rappresentati e difesi dagli

avvocati RASOIO Raffaele, REGINE BARTOLOMEO;

– ricorrenti –

contro

T.L., AR.PA. nato il (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 1619/2006 proposto da:

AR.PA. nato il (OMISSIS), T.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso

lo studio dell’avvocato DORE’ SEBASTIANA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ACUNTO VINCENZO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

e contro

I.A., G.M.R., A.A.,

P.F., A.M.R., A.P.,

E.M.M., A.C., A.M.,

AR.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 297/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del procedimento

per intervenuta rinuncia.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte:

Ritenuto che A.P., G.M.R., A. A.B., E.M.M., A.C., A.M., I.A., AR.An., A.M. R. e P.F. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 297/2005 depos. in data 7.2.05;

Rilevato che i ricorrenti con istanza in data 23.05.2001 hanno dichiarato di rinunziare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.; e che la rinunzia è stata accettata dagli intimati;

Considerato pertanto che il ricorso dev’essere dichiarato estinto per avvenute rinuncia.

P.Q.M.

La Corte, dichiara il processo estinto per avvenuta rinunzia.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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