Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25355 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.25/10/2017),  n. 25355

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26479-2011 proposto da:

DEL COLLE DI M.T. & C SNC, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A TRAVERSARI 55, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE MARZANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BERARDINO CIUCCI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORPURGO

31, presso lo studio dell’avvocato FRANCO BOFFA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ASCENZO LUCANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1030/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Del Colle snc di M.T. & C., premesso di possedere un fondo rustico sito a Rocca di Messo (AQ), di avere accesso alla pubblica via (altrimenti intercluso) attraverso una strada in proprietà del Condomino (OMISSIS); strada che era percorsa da oltre venticinque anni, chiedeva al Tribunale dell’Aquila che venisse dichiarato l’acquisto di servitù di passaggio, a piedi e con mezzo di ogni tipo, su detta strada per usucapione, in subordine, chiedeva che venisse costituita coattivamente detta servitù.

Il Condominio (OMISSIS), costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda attorea e, in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata l’inesistenza di un diritto altrui sulla propria proprietà. Parte convenuta adduceva, altresì, l’insussistenza del requisito dell’apparenza necessario per l’usucapione del diritto de quo, e, comunque, negava ogni utile possesso altrui, nonchè il fatto dell’interclusione assoluta del fondo.

Il Tribunale dell’Aquila, espletata l’istruttoria, con sentenza n. 726 del 2004, rigettava le domande proposte dalla società Del Colle e in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal Condominio (OMISSIS), dichiarava l’insussistenza di un diritto di servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà di parte attrice ed a carico di quello di proprietà del Condominio.

La Corte di Appello dell’Aquila, pronunciandosi su appello proposto dalla società Del Colle snc di M.T. & C. e su appello incidentale del Condominio, in ordine all’assenza del requisito dell’apparenza della servitù, richiesto ai fini dell’acquisto per usucapione, con sentenza n. 1030 del 2011, rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale discostandosi dalle valutazioni del Tribunale, condannava parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte distrettuale, la prova orale, comunque, non deponeva affatto per ritenere provato il possesso della servitù di transito, apparsa occasionale e precaria. Richiamando la presenza di un percorso alternativo non peculiarmente disagevole che precludeva la costituzione coattiva della servitù, riaffermava la natura cortilizia dell’area su cui si intendeva imporre il transito.

La cassazione, di questa sentenza, è stata chiesta dalla società Del Colle snc di M.T. & C. con ricorso affidato a quattro motivi. Il Condominio (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

All’udienza del 23 settembre 2016 questa con ordinanza rinviava la causa a nuovo ruolo, concedendo termine al Condominio di depositare verbale di autorizzazione all’amministratore di stare in giudizio. E, tale onere è stato assolto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso la società Del Colle snc di M.T. & C. lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1061 e 1158 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) difetto di motivazione sul punto. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale affermando che “semmai la Corte si discosta dalle valutazioni del Tribunale nel ritenere infondata l’eccezione resa dal convenuto e afferente all’assenza di “apparenza” della servitù, infatti il dato della presenza di apertura nelle recinzione non è tale da assurgere il livello di inequivocità richiesto dalla giurisprudenza (Cass. 21255/09)” non darebbe modo di comprendere perchè la presenza dell’apertura di cui si dice non sarebbe tale da assurgere al livello di inequivocità richiesto dalla giurisprudenza”. E, tuttavia, aggiunge la ricorrente, l’affermazione della Corte si potrebbe prestare ad una duplice interpretazione entrambe non condivisibili, posto che la Corte distrettuale: a) non avrebbe tenuto conto che un varco sarebbe senz’altro opera visibile e permanente destinata all’esercizio di servitù di passo; b) non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che quel varco esistente non fosse idoneo ad integrare il requisito dell’apparenza.

Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato, pure, nell’escludere il possesso della servitù di transito, perchè apparsa occasionale e precaria, non tenendo conto che, anche un transito saltuario, qualora conforme alle necessità corrispondenti ad un determinato uso del fondo dominante può dar luogo ad un possesso utile al fine dell’usucapione.

1.1.= Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

a) Come è stato già affermato da questa Corte (Cass. 6488 del 2011) il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Pertanto, non è sufficiente l’esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, ossia è necessario un “quid pluris”, rispetto alla mera esistenza di un percorso o di una strada, che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù E, giusto nel caso in esame, la Corte distrettuale, sia pure con espressione sintetica, ha escluso che l’apertura nella recinzione di cui si dice, potesse costituire quel quid pluris che dimostrasse la specifica destinazione all’esercizio della servitù che si pretendeva acquistare per usucapione. Infatti, l’espressione “il dato della presenza dell’apertura nella recinzione non è tale da assurgere al livello di inequivocità”, altro non vuol dire che quell’esistenza, oggettivamente e di per se sola, non consentiva di ritenere che fosse preordinata all’esercizio di un diritto di servitù di passo.

B) Infondato è anche il secondo profilo del motivo in esame e per quella stessa ragione evidenziata dalla ricorrente riportando la motivazione del Tribunale, fatta propria dalla Corte distrettuale e cioè “(…) va per altro considerato che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza non si ha possesso della servitù di passaggio utile ai fini dell’usucapione, in caso di attraversamenti sporadici o saltuari del fondo altrui allorquando la intermittenze o periodicità degli stessi sia collegata a ricorrenti esigenze del fondo dominante”. Con l’ulteriore precisazione che “(….) se è vero che la continuità del possesso va posta in relazione con la destinazione del bene che ne forma oggetto e l’intermittenza dei relativi atti di godimento quando rivestono carattere di normalità in redazione a detta destinazione, non esclude la persistenza del potere di fatto (…) è, altresì, indiscutibile che nei limiti in cui può ritenersi raggiunta la relativa prova, gli atti di godimento di cui si tratta risultano talmente saltuari (a cadenza annuale) da non potersi rappresentare quali idonei all’acquisto per usucapione del relativo diritto (…)”.

Per altro, si tratta di un accertamento di fatto, privo di vizi logici e razionalmente convincente e, perciò, non sindacabile nel giudizio di cassazione.

2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d’ufficio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale, nel ritenere che la costituzione coattiva della servitù era preclusa dall’esistenza di un percorso alternativo non peculiarmente disagevole, non avrebbe tenuto conto che il percorso indicato dalla CTU poteva essere realizzato scavalcando un “fosso” esistente tra la particella (OMISSIS) il cui nome sarebbe “(OMISSIS)”, che essendo un bene demaniale non avrebbe potuto essere asservito alla funzione di passaggio.

2.1. = Il motivo è infondato ed, essenzialmente, perchè si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici. D’altra parte, l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui “(…) la presenza di un percorso alternativo non peculiarmente disagevole” trova conferma nella relazione peritale così come riportata dalla stessa ricorrente. Infatti, il CTU aveva evidenziato “Una prima ipotesi di servitù può essere individuata a carico del terreno distinto con la particella (OMISSIS) di proprietà di terze persone non citate in giudizio. Infatti, tale soluzione permetterebbe di collegare la strada della Chiusa con il fondo 511. Il tracciato dovrebbe ricalcare quello già esistente della strada cantiere oggi in loco già realizzata. (…). Va evidenziato che la particella n. (OMISSIS) e la particella n. (OMISSIS) confinanti sono separate da un “fosso”. Lo scavalcamento di detto fosso è in luogo già stato attuato per la realizzazione della predetta strada di cantiere”.

3.= Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo la ricorrente, avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere che il fondo servente avesse natura cortilizia e la natura cortilizia fosse di per sè sufficiente ad impedire, ai sensi dell’art. 1051 c.c., che il fondo potesse essere gravato da una servitù, perchè il profilo della natura cortilizia non risulterebbe nella fase di merito nè emergerebbe dalla prospettazione delle parti atteso che da quest’ultima emergerebbe soltanto che l’area de qua era adibita a parcheggio. Per altro, la Corte distrettuale, non avrebbe tenuto che l’art. 1051 c.c. non prevederebbe un’esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nel caso in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.

3.1.= Anche questo motivo non merita di essere accolto, non solo perchè, viene, essenzialmente, censurato (nonostante venga denunciato una violazione di legge), l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte distrettuale in merito alla natura cortilizia dell’area sulla quale si vorrebbe imporre la servitù di cui si dice, non proponibile nel giudizio di cassazione posto che la valutazione computa dalla Corte distrettuale non presenta vizi logici e, nonostante espressa in forma sintetica, è sufficiente ad indicare le ragioni di fatto (condizione in essere ed uso dell’area) poste a fondamento dell’affermata natura cortilizia del fondo di cui si dice, ma anche perchè la normativa richiamata è stata applicata correttamente. Come aveva affermato il Tribunale (così come riportato dalla stessa ricorrente) e condiviso dalla Corte di Appello, sia pure con affermazioni eccessivamente sintetiche “(…) il fondo che si vorrebbe asservire consiste di uno spazio scoperto, posto a disimpegno esclusivo del fabbricato condominiale, destinato a parcheggio riservato ad autovetture, nonchè ad area di accesso e di manovra per i condomini, sicchè tale fondo può essere ragionevolmente qualificato alla stregua di cortile ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 1051 c.c., u.c.; b) nel caso di specie non ricorrono le condizioni per escludere l’esenzione della servitù di cui alla norma menzionata, sussistendo la possibilità di trovare per il fondo dell’attrice sbocchi alternativi sulla pubblica via attraverso terreni di proprietà di terzi (….)”. E, anche la Corte distrettuale ha ritenuto che l’area di che trattasi presentava le caratteristiche di un cortile e che l’esistenza di percorsi alternativi di transito precludevano la costituzione della servitù di cui si dice. Infatti, altro non possono significare le affermazioni della Corte distrettuale secondo cui “(…) richiamando, comunque, la presenza di percorso alternativo, non peculiarmente disagevole che preclude la costituzione cattiva di servitù (..)” posto che “(…) va riaffermata la natura cortilizia dell’area su cui si intende imporre il transito (…)”.

3.2.= Nè è pertinente il richiamo della sentenza 17899 del 2011 di questa Corte, nei termini voluti dalla ricorrente, proprio perchè quella sentenza ha avuto modo di precisare che la natura cortilizia non emergerebbe certamente, ex se, dalla destinazione del fondo a parcheggio, ma sarebbe necessaria un’indagine di fatto per accertare se l’invocata natura sussiste o meno. E, giusto nel caso in esame, il Tribunale prima e la Corte di appello, dopo, hanno ritenuto, con giudizio di merito, che la destinazione dell’area a parcheggio, ad accesso, a manovra per i condomini fossero elementi sufficienti per qualificare l’area de qua alla stregua di “cortile”.

4.= Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 15,91 e 92 c.p.c. e D.M. 8 aprile 2004, tariffario forense (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè difetto di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Secondo la ricorrente, tenuto conto che il valore del presente giudizio doveva essere considerato inferiore ad Euro 1.033,00, data la natura della controversia (costituzione di una servitù su fondo di modestissime dimensioni) e il criterio di calcolo dettato dall’art. 15 c.p.c.. le spese di lite in grado di appello avrebbero dovuto essere contenute nell’importo Euro 418,00 per diritti, e Euro 1.415,00 per onorari, a fronte delle somme liquidate dalla Corte distrettuale di Euro 1518,00 per diritti e Euro 5225,50 per onorari. La Corte territoriale, per di più, avrebbe omesso, sempre secondo la ricorrente, di indicare le ragioni per cui avrebbe deciso di disattendere le indicazioni dell’appellante.

4.1.= Il motivo è inammissibile per genericità. La ricorrente nel ritenere che il valore della causa fosse inferiore ad Euro 1.033,00, così come, per altro, determinato nell’atto di appello, ha omesso, però, di indicare il criterio o l’iter seguito per determinare quel valore. E’ insufficiente al riguardo richiamare una semplice indicazione contenuta nell’atto di appello così come è insufficiente richiamare la natura della causa (costituzione di una servitù su un fondo di modestissime dimensioni) perchè di per sè non sono esplicativi dell’effettivo valore della causa.

A sua volta, la ricorrente, invocando l’applicazione della normativa di cui all’art. 15 c.c., omette di indicare il reddito domenicale o la rendita catastale. Sicchè, in mancanza di un criterio certo che giustificherebbe l’individuazione del valore indicato dal ricorrente, la sentenza impugnata, sul punto, va mantenuta.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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