Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25355 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25355 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso 12134-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12, è elettivamente domiciliato per legge;

– ricorrente contro
GIAMETTA BRUNO

-intimato avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 22 marzo 2011;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/12/2012 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.

Sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO,
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

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Data pubblicazione: 11/11/2013

RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con decreto depositato il 22 marzo 2011, in accoglimento
del ricorso proposto dall’attuale intimato, ha condannato il Ministero della Giustizia al
pagamento, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale da irragionevole
durata del processo, della somma di euro 6700 in favore di Bruno Giametta, con gli

La Corte di merito, rigettata la eccezione di prescrizione del diritto, ha rilevato che Maria
Chirico, dante causa del ricorrente Giametta, si era costituita nel giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli il 10 aprile 1990, e che lo stesso Giametta si era poi costituito quale
erede della Chirico il 20 luglio 1999. Il giudizio era stato dichiarato interrotto il 7 ottobre
2008 e si era estinto per mancata riassunzione. Esso aveva dunque avuto una durata
eccedente quella ragionevole di anni sette e mesi sei. La liquidazione disposta teneva
conto del fatto che il diritto del ricorrente all’indennizzo era in parte correlato alla sua
qualità di erede di Maria Chirico.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero della Giustizia sulla base di sette
motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4
della legge n. 89 del 2001. Si osserva che, essendo stato il procedimento interrotto in data
8 ottobre 2008, ed essendo stato poi lo stesso estinto per mancata riassunzione nei

interessi legali.

termini, è dalla data della interruzione — costituente l’ultima data di riferimento in cui il
procedimento risultava concretamente in fase di trattazione – che avrebbe dovuto essere
computato il termine decadenziale ex art. 4 della legge n. 89 del 2001.
La censura risulta priva di fondamento.
In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, il
termine semestrale di decadenza per la proposizione della relativa domanda, previsto
dall’art. 4 della citata legge n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la
decisione che conclude il processo della cui durata si discute.
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Con i successivi quattro motivi si contesta sostanzialmente la configurazione operata
dalla Corte di merito del diritto all’equa riparazione da durata irragionevole del processo
come una fattispecie unitaria in relazione alla quale la previsione di un termine semestrale
decadenziale ex art. 4 della legge n. 89 del 2001 assorbirebbe ogni termine prescrizionale,
laddove detto diritto matura, secondo il ricorrente, matura progressivamente via via che

presupposto, versandosi, pertanto, in tema di fattispecie a formazione progressiva. Si
rileva, altresì, nel ricorso il carattere non innovativo a livello ordinamentale della legge n.
89 del 2001 in relazione alla preesistenza del diritto rispetto alla legge medesima, stante la
norma di recepimento interna di cui alla legge n. 848 del 1955, con la conseguenza che il
diritto di cui si tratta ben poteva essere fatto valere dall’attuale ricorrente fin dal
momento in cui fu superato il termine ragionevole di durata del processo presupposto:
donde l’applicabilità della disciplina relativa alla prescrizione estintiva decennale alle
azioni riparatorie relative ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.
89 del 2001.
I quattro motivi, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, sono
immeritevoli di accoglimento.
Come chiarito dalle Sezioni Unite, in tema di equa riparazione per violazione del termine
di ragionevole durata del processo, la previsione della sola decadenza dall’azione
giudiziale per ottenere l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa
dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n.
89, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in
giudicato della decisione che ha definito il procedimento presupposto, esclude la
decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione, in tal senso deponendo non solo la
lettera dell’art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale, ma anche
una lettura dell’art. 2967 cod. dv. coerente con la rubrica dell’art. 2964 cod. civ., che
postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché il compimento dell’atto o
il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza;
inoltre, in tal senso depone, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se
riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di
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il ritardo non ragionevole trovi verificazione nello svolgimento del procedimento

maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del
processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonché il
frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che
l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo
ultradecennale nella definizione del processo (Cass., S.U., sent. n. 16783 del 2012.; conf.:

Con il sesto e il settimo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112
e 75 cod.proc.civ., nonché omessa e/o insufficiente motivazione. La Corte di merito,
nell’individuare in tre anni il termine di durata ragionevole del processo presupposto,
sarebbe andata ultra petita poiché la stessa controparte aveva indicato quale termine di
durata ragionevole quello di sei anni. Del resto, attesa la duplicità di titoli azionati, non si
sarebbe potuto nel contempo non tenere conto anche della diversa valenza soggettiva,
successoria ed originaria, con relativa duplicità di computo del termine di durata
ragionevole. Quanto alla richiesta svolta a titolo successorio, avrebbe dovuto essere
detratto dal periodo di durata irragionevole del processo il periodo, pari ad un semestre
circa, in cui, essendo deceduta la parte originaria, era mancata la costituzione dell’erede
in giudizio, mentre, dopo tale costituzione, il 20 luglio 1999, avrebbe dovuto essere
detratto il periodo di sei anni riferibile all’erede a titolo originario: sicchè fino al 2005
non si sarebbe potuto porre un problema di durata irragionevole del processo, mentre
successivamente il procedimento era proseguito solo per operazioni di sorteggio delle
quote da dividere con delega al notaio, e, nelle more, le parti avevano definito la vicenda
in via stragiudiziale: sicchè il relativo periodo non era indennizzabile. Del resto, la Corte
aveva liquidato un indennizzo unico non tenendo conto della diversità dei titoli e dei
relativi criteri di liquidazione, e non indicando il parametro per il computo per anno della
eccessiva durata del processo. In particolare, la Corte non avrebbe dato conto della
mancata liquidazione di un indennizzo parametrato sulla base di euro 750 per ognuno
dei primi tre anni di ritardo.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione che li avvince, sono
infondati.

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Cass., 16557 e 17277 del 2013).

La Corte di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale di valutazione, ha ritenuto
il processo presupposto non caratterizzato da complessità, applicando perciò il
parametro di tre anni indicato dalla giurisprudenza con riferimento ad un giudizio di
primo grado di media complessità.
Ciò posto, la Corte capitolina ha tenuto presente, nel liquidare l’indennizzo a favore del

del diritto all’indennizzo alla sua qualità di erede, e senza che rilevi la definizione in via
stragiudiziale della lite, poiché, come chiarito da questa Corte, in tema di equa
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il termine per
la proposizione della relativa domanda decorre dalla data del provvedimento conclusivo
del processo, a nulla rilevando eventi ad esso estranei, quale la stipulazione di un atto di
transazione (v. Cass., sent. n. 27719 del 2009).
A ciò va aggiunto che, ai fmi della liquidazione dell’indennizzo del danno non
patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo,
ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione affidato al giudice del
merito è segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come
applicata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e di casi simili a quello portato
all’esame del giudice nazionale; pertanto, è configurabile, in capo al giudice del merito,
un obbligo di tener conto dei criteri elaborati dalla CEDU, pur conservando un margine
di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole e motivatamente,
dalle liquidazioni effettuate in casi simili da quella Corte, che ha, in linea di massima,
determinato in una somma oscillante tra euro 1000,00 e euro 1.500,00 per ogni anno di
eccessiva durata l’importo relativo alla riparazione del danno (v., tra le altre, Cass., sent.
n. 1605 del 2007).
Questa Corte ha poi precisato che la quantificazione del danno non patrimoniale
dev’essere, di regola, non inferiore a euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai
primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1000 per quelli
successivi (v., tra le altre, Cass., sent. n. 8471 del 2012).
Nella specie, il giudice di merito non si è discostato, nell’esercizio della sua valutazione
discrezionale, da tale orientamento.
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Giametta, la duplicità dei titoli azionati, come emerge dal riferimento alla correlazione

Del resto, con riguardo al danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, la
sua stessa natura ne rende plausibile sia l’accertamento mediante ricorso a presunzioni ed
a fatti notori, sia la liquidazione con valutazione equitativa a norma dell’art. 1226 cod.
civ. (disposizione, questa, richiamata dall’art. 2056 cod. civ., cui a propria volta fa
riferimento l’art. 2 della citata legge n. 89 del 2001), sempre che – ad evitare che la
valutazione discrezionale propria del metodo equitativo non si risolva in una

può assumere anche caratteri di sommarietà, indicazioni sui criteri che lo hanno guidato
nel giudicare proporzionata una certa misura del risarcimento (v. Cass. , sent. n. 8 del
2003).
Nella specie, il giudice di merito ha espressamente rilevato, da un lato, che non
risultavano circostanze atte ad escludere la produzione, sulla parte ricorrente, delle
conseguenze normalmente derivanti dal superamento della ragionevole durata della
causa e, per altro verso, che il petitum della domanda avanzata non aveva importo
notevole.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle
spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione
Seconda, il 4 dicembre 2012.

quantificazione arbitraria – il giudice di merito fornisca nella motivazione del decreto, che

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