Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25354 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 29/11/2011), n.25354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18703/2005 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato SAMMARCO

Annunziato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COND (OMISSIS) – P.I. (OMISSIS), in

persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, L.RE FLAMINIO 46

PAL IV SC B, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIANMARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CELLE Giovanni;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2005 del TRIBUNALE di LA SPEZIA sezione

distaccata di SARZANA, depositata il 30/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato SAMMARCO Annunziato, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 82/2005 con la quale il Tribunale della Spezia, sez. distaccata di Sarzana decidendo nel giudizio d’appello promosso dal Condominio (OMISSIS), accoglieva il gravame proposto da quest’ultimo e conseguentemente rigettava l’opposizione formulata dall’attuale ricorrente in relazione al decreto ing. n. 201/2001 emesso dal giudice di pace di Sarzana il 27.8.2001, su istanza dello stesso condominio, per il pagamento di spese condominiali relative alla gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, da cui si era unilateralmente distaccato lo stesso S. dopo aver corredato il proprio appartamento di autonomo impianto. Il tribunale sulla base dell’espletata CTU rilevava che il S. comunque ancora riceveva un vantaggio, ancorchè minimo dal funzionamento dell’impianto centralizzato, mentre gli altri condomini rimasti allacciati allo stesso, non essendovi alcun risparmio di consumo energetico, dovevano ripartire tra loro il medesimo esborso in precedenza condiviso pro quota anche con il S., subendo così un aggravio di spesa per lo stesso quantitativo di carburante, il ricorso si basa su di un solo mezzo e proviene dalla trattazione camerale ex art. 375 c.p.c.;

resiste con controricorso il Condominio; all’udienza del 1.2.01 la causa è stata rinviata a n.r., per consentire al condominio di produrre delibera assembleare di autorizzazione dell’amministratore a resistere con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1177 e 1118 c.c., in relazione agli artt. 1102 e 1104 c.c., nonchè il vizio di motivazione. Deduce che il tribunale non aveva tenuto conto che anche le unità immobiliari degli altri condomini ricevevano a loro volta un vantaggio dal riscaldamento autonomo installato in quelle di proprietà del S. e funzionante per 8 ore al giorno, per cui egli contribuiva in questo modo al riscaldamento degli altri appartamenti. Invero l’esponente, in conformità della giurisprudenza di questa S.C., ritiene di avere provato che il distacco degli appartamenti di sua proprietà non aveva provocato danni e/o aggravi di spese per l’impianto di riscaldamento condominiale; anzi il distacco dall’impianto condominiale avrebbe potuto “migliorane in quantità infinitesima ed economicamente irrilevante, le condizioni di resa del consumo”.

Ciò posto, osserva il Collegio in via preliminare che il giudice a quo ha ritenuto che, a seguito del distacco delle unità immobiliari del ricorrente dall’impianto di riscaldamento centralizzato, si era invece verificato un aggravio di spesa per gli altri condomini, anche se era rimasta invariata la quantità di carburante utilizzata dall’impianto condominiale; ha sottolineato infatti che gli stessi condomini, “non essendovi un risparmio di consumo energetico, dovevano ripartire tra loro il medesimo esborso in precedenza condiviso pro quota anche dal S., subendo così singolarmente un aggravio di spesi per io fornitura dei carburante”.

Tale precisa affermazione (che costituisce autonoma ratio decidendi), individuando un danno per tutti gli altri condomini costituito dal maggior esborso individuale per la gestione dell’impianto, non è stata impugnata specificamente dal ricorrente, ed è quindi divenuta definitiva di talchè il ricorso non può che essere disatteso. E’ opportuno precisare al riguardo che, ” …ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass. n. 3386 del 11/02/2011).

Il ricorso dunque dev’essere rigettato.

Stante l’inammissibilità del controricorso, in conseguenza della mancata di produzione dell’autorizzazione dell’assemblea all’amministratore di condominio di proporre controricorso ( è stata infatti prodotta una vecchia Delib. assembleare 15 gennaio 2001, in fotocopia peraltro totalmente illeggibile) non si provvederà per le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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