Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25354 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/10/2017, (ud. 31/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25354

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27271 – 2014 R.G. proposto da:

D.G.R., – c.f. (OMISSIS) – (in proprio e quale erede di

A.S.), A.M. – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

A.S.), A.P. – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

A.S.), A.A. – c.f. (OMISSIS) – (quale erede di

A.S.), rappresentati e difesi in virtù di procura

speciale in calce al ricorso dall’avvocato Francesco Cipolla ed

elettivamente domiciliati in Roma, alla via Gallia, n. 2, presso lo

studio dell’avvocato Cesare Berti;

– ricorrenti –

contro

M.A., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Giovanni

Liguori ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Garigliano,

n. 11, presso lo studio dell’avvocato Nicola Maione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1087 dei 23.5/1.7.2014 della corte d’appello

di Palermo, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona

del sostituto procuratore generale dott. Salvato Luigi, che ha

chiesto rigettarsi il ricorso;

udita la relazione nella camera di consiglio del 31 maggio 2017 del

consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 5.11.2006 M.A., proprietaria di un immobile al piano terra in (OMISSIS), citava a comparire innanzi al tribunale di Palermo A.S. e D.G.R., proprietari dell’immobile adiacente.

Chiedeva accertarsi l’esatta linea di confine tra l’immobile di sua proprietà e l’immobile limitrofo e se del caso condannarsi i convenuti al rilascio della porzione illegittimamente occupata.

Si costituivano A.S. e D.G.R..

Instavano per il rigetto dell’avversa domanda.

All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 5733/2008 il tribunale adito rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

Proponeva appello M.A..

Resistevano A.S. e D.G.R.; esperivano appello incidentale.

Con sentenza n. 1087 dei 23.5/1.7.2014 la corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame principale, dichiarava che il confine tra gli immobili limitrofi era quello risultante dalla prima planimetria allegata alla relazione di c.t.u. depositata il 5.3.2008 e, per l’effetto, condannava gli appellati a restituire all’appellante la porzione di vano contrassegnata in rosso con le lettere A, B, C, e D; condannava altresì gli appellati alle spese del doppio grado.

Dava atto previamente la corte della legittimazione delle parti in lite.

Indi evidenziava che le risultanze della c.t.u., per nulla contestate, immuni da vizi logici e frutto d’indagine condotta con buon metodo, avevano palesato che all’immobile dell’appellante mancava una porzione ovvero il camerino di mq. 6,54 accorpato alla proprietà degli appellati.

Evidenziava dunque che andava ripristinato il confine, così come acclarato dall’ausiliario, e andava ordinata agli appellati la restituzione all’appellante della porzione costituente parte integrante dell’immobile di proprietà di costei.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso D.G.R., in proprio e quale erede di A.S., nonchè M., P. ed A.A., quali eredi di A.S.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

M.A. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 950 c.c..

Deducono che l’art. 950 c.c. trova applicazione nei “casi in cui vi sia incertezza nella demarcazione del confine tra due fondi e non nel caso in cui il confine (…) riguardi due magazzini di cui uno è stato acquistato a corpo” (così ricorso, pag. 5); che del resto la nozione di “fondo” si riferisce ad aree di terreno.

Deducono che la porzione immobiliare oggetto di contestazione è da sempre stata parte integrante dell’immobile di loro proprietà.

Deducono che il primo giudice aveva correttamente ritenuto che si fosse al cospetto di una rivendicazione di proprietà.

Il ricorso va respinto.

Non merita seguito il primo profilo dell’addotto mezzo di impugnazione.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, in tema di regolamento di confini, l’art. 950 c.c. – prevedendo che ciascuno dei proprietari possa chiedere che sia giudizialmente stabilito l’incerto confine tra “due fondi” e disponendo il ricorso all’uopo, in mancanza di altri elementi, alle mappe catastali – si riferisce non solo ai terreni rustici, ma anche a quelli urbani, edificati o non, essendo la parola “fondo” indicativa dell’unità immobiliare come area suscettibile di tutte le sue possibili utilizzazioni (cfr. Cass. 28.1.1983, n. 801).

Non merita seguito il secondo profilo dell’addotto mezzo.

E’ ben evidente che in parte qua il motivo si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero occorre tener conto, da un lato, che i ricorrenti con il profilo in disamina censurano sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte palermitana ha atteso (“la porzione di immobile oggetto di contestazione ha sempre fatto parte dell’immobile de quo (…)”: così ricorso, pag. 6); dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

In questi termini si rappresenta altresì che l’asserito vizio motivazionale rileva nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis al caso di specie (la sentenza impugnata è stata depositata in data 1.7.2014), e nelle forme che le sezioni unite di questa Corte hanno esplicitato con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

Su tale scorta si rappresenta inoltre quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della statuizione a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui la corte distrettuale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il giudice di seconde cure, siccome si è premesso, ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Dall’altro, che la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa.

D’altronde, i ricorrenti censurano la valutazione delle risultanze di causa (“il Giudice di secondo grado, attraverso (…) un’incomprensibile ed erronea valutazione delle prove fornite dalle parti (…)”.ò così ricorso, pag. 6).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum, oltre che ineccepibile, risulta assolutamente congruo ed esaustivo.

Non merita seguito il terzo profilo dell’addotto motivo di impugnazione.

E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale allorquando viene proposta l’azione di regolamento di confini la determinazione del confine può comportare la attribuzione a una delle parti di una zona occupata dall’altra, con la conseguenza che la richiesta di tale attribuzione non incide sulla essenza della azione, trasformandola in rivendica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine (cfr. Cass. 26.1.1985, n. 404).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 7.11.2014.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrenti, D.G.R. (in proprio e quale erede di A.S.), nonchè M., P. ed A.A. (quali eredi di A.S.), a rimborsare alla controricorrente, M.A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis cit..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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