Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25354 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. II, 12/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 12/12/2016), n.25354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17294/2014 proposto da:

MINICHIELLO DE FURIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTON GIULIO BARRILI 49, presso lo studio dell’avvocato DANIEL DE

VITO, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO FREDA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4475/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato FREDA Valerio, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato TORTORA Fabio, (Avv. Generale dello Stato) difensore

del resistente che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La società Minichiello De Furia srl ha proposto ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza del tribunale di Ariano Irpino, ha rigettato l’opposizione da lei proposta avversa l’ordinanza ingiunzione con la quale detto Ministero l’aveva condannata al pagamento, quale obbligata in solido L. n. 689 del 1981, ex art. 6, di una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui al D.L. n. 143 del 1991, art. 1, convertito in legge con la L. n. 197 del 1991. La sanzione era stata irrogata per l’effettuazione – da parte della legale rappresentate della società opponente, sig.ra D.F.A. – di transazioni finanziarie in contanti presso la Cassa Arianese di Mutualità (di seguito, C.A.M.), intermediario non munito della abilitazione di cui all’articolo 4, secondo comma, del medesimo decreto legge.

La corte d’appello ha disatteso, tra l’altro, il motivo di gravame relativo alla violazione della L. n. 689 del 1981, art. 6,dedotta dalla società Minichiello De Furia sul rilievo che l’Amministrazione aveva proceduto nei suoi confronti, quale coobbligata in solido con l’autrice materiale dell’infrazione, pur non avendo sanzionato quest’ultima in ragione della intervenuta decadenza, come emergente dalla stessa ordinanza ingiunzione impugnata ove si legge (cfr. pag. 6 della sentenza gravata). “Non vi è luogo a procedere nei confronti di D.F.A.M. per intervenuta decadenza”.

Il ricorso per cassazione è articolato in sei motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.

2. Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 6,7 e 14, per avere la Corte d’appello escluso che la società, coobbligata in via solidale, potesse beneficiare della estinzione per intervenuta decadenza L. n. 689 del 1981, ex art. 14, u.c., già riconosciuta in favore dell’autrice materiale dell’illecito amministrativo.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tre la parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla prova delle violazioni.

Con il terzo motivo del ricorso (violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, art. 4, commi 1 e 2, e art. 6, commi 1 e 4 bis, in relazione al disposto di cui all’art. 106 T.U.B.) si sostiene che la C.A.M. rientrava tra i soggetti abilitati ad effettuare le operazioni oggetto di contestazione.

Con il quarto motivo si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento della carenza dell’elemento soggettivo ovvero della sussistenza di un errore scusabile, mentre con il quinto mezzo si ripropone la medesima doglianza sotto il profilo della nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente.

Con il sesto motivo si censura la statuizione di rigetto del motivo di appello con cui l’odierna ricorrente aveva richiesto la riduzione dell’entità della sanzione.

3. Il primo motivo di ricorso pone la questione se l’estinzione dell’obbligazione L. n. 689 del 1981, ex art. 14, u.c., nei confronti dell’autore della violazione si estenda, o meno, all’obbligato in solido L. n. 689 del 1981, ex art. 6; su tale questione le soluzioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte non sono convergenti.

Invero, secondo un primo orientamento – espresso da Cass. Lav. n. 26387/08 e Cass. 2^ n. 23871/11 – l’estinzione L. n. 689 del 1981, ex art. 14, u.c., dell’obbligazione dell’autore materiale dell’infrazione comporta ex se anche l’estinzione dell’obbligazione gravante sull’obbligato solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all’obbligazione incombente sul primo dei due soggetti, nonchè una posizione di accessorietà e dipendenza alla obbligazione del secondo.

Ad opposta soluzione è giunta Cass. 2^ n. 4342/13: muovendo dalla premessa che l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., è limitato alfa persona nei cui confronti non sia stata eseguita la notifica, tale pronuncia afferma che, nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, l’effetto estintivo derivante dalla mancata o intempestiva contestazione nei confronti del trasgressore non si estende all’obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6, (a differenza, si ha cura di precisare nella sentenza in esame, dall’effetto estintivo derivante dalla morte del trasgressore).

Il contrasto ora evidenziato porta ad emersione, nello specifico tema dell’estensione all’obbligato solidale dell’effetto estintivo dell’obbligazione del trasgressore conseguente al difetto di tempestiva contestazione dell’illecito, una distonia presente da tempo nella giurisprudenza di legittimità tra i principi enunciati con riferimento al tema della estensione all’obbligato solidale dell’effetto estintivo dell’obbligazione derivante dalla morte del trasgressore e i principi enunciati con riferimento al tema della estensione all’obbligato solidale dell’effetto estintivo dell’obbligazione derivante dalla omessa o tardiva contestazione dell’illecito (tema, questo secondo, al quale si connette strettamente il tema del potere dell’Amministrazione di chiamare a rispondere dell’infrazione solo l’uno o l’altro fra l’autore della violazione e l’obbligato solidale, nonchè l’ulteriore tema della legittimità della sanzione irrogata nei confronti dell’obbligato solidale in difetto di identificazione del trasgressore).

IV. In proposito si deve ricordare, per un verso, l’orientamento secondo cui la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione (L. n. 689 del 1981, art. 7), ma altresì l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale e l’impossibilità per quest’ultimo, ove abbia pagato la sanzione, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 6, u.c.. Tale orientamento viene enunciato in Cass. 1^ n. 2064/94 (seguita da Cass. 1^ n. 2501/00, Cass. 1^ n. 1193/08, Cass. Lav. n. 5717/11).

In Cass. 1^ n. 2064/94 si svolgono le seguenti considerazioni:

a) si valorizza il dato, di natura letterale, che il testo della L. n. 689 del 1981, art. 6, fa riferimento al diritto di regresso nei confronti “dell’autore della violazione” (e non dei suoi eredi);

b) si argomenta che ammettere il regresso nei confronti degli eredi vanificherebbe il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 7, giacchè gli eredi verrebbero a subire comunque le conseguenze sanzionatorie della violazione, essendo tenuti a pagare non più verso l’Amministrazione, ma verso l’obbligato solidale che abbia adempiuto l’obbligazione sanzionatoria;

c) si evidenzia come tanto l’intrasmissibilità della sanzione agli eredi quanto la non esperibilità dell’azione di regresso nei confronti dei medesimi rappresentino espressioni del principio della personalità della sanzione amministrativa;

d) si afferma che l’obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6, realizza la figura, prevista in via eccezionale dall’art. 1298 c.c., dell’obbligazione solidale prevista (dalla legge) nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali, e cioè dell’autore della violazione, onde essa non si ripartisce nei rapporti interni tra gli obbligati solidali, restando sempre a carico del debitore principale; con conseguente accessorietà della posizione dell’obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6, rispetto alla posizione del debitore principale;

e) si afferma che nella solidarietà prevista nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali, quale quella di cui alla L. n. 489 del 1981, art. 6, il fatto estintivo dell’obbligazione, che attiene all’obbligato principale, produce effetti anche sull’obbligazione del debitore accessorio, che rimane anch’essa estinta.

5. Per altro verso, si deve ricordare l’orientamento secondo cui l’Amministrazione può chiamare a rispondere dell’infrazione l’autore della violazione e l’obbligato solidale, oppure l’uno o l’altro fra di loro, e l’identificazione dell’autore materiale dell’illecito non costituisce requisito di legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6. Tale orientamento viene enunciato in Cass. SSUU 890/94 (seguita da Cass. Lav. n. 9830/2000, Cass. 1^, n. 18389/03, Cass. 1^ 23783/04, Cass. 2^ n. 16661/07; Cass. 2^ 11643/10, Cass. 2^ n. 7884/11, Cass. Lav. n. 145/15).

In Cass. SSUU 890/94 si svolgono le seguenti considerazioni:

1) l’autonomia della posizione dell’autore della violazione dell’obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6, si desume dal tenore letterale della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., che prevede che l’omessa contestazione nel termine di legge comporta l’estinzione dell’obbligazione per il soggetto nei cui confronti l’omissione stessa si è verificata (non anche, quindi, nei confronti dell’obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6);

2) l’estinzione dell’obbligazione nei confronti di un obbligato non impedisce l’assoggettamento a sanzione dell’altro obbligato (che abbia ricevuto la tempestiva contestazione); non vi è, cioè, legame necessario tra le due obbligazioni, l’una potendo sussistere anche se l’altra si è estinta;

3) l’azione di regresso L. n. 689 del 1981, ex art. 6, è autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e l’eventualità che ne sia impossibile l’esercizio non può fare venire meno l’obbligazione del debitore solidale.

6. Tra le affermazioni riportate nel paragrafo 4^ e quelle elencate nel paragrafo 5^ non è ravvisabile un vero e proprio contrasto, giacchè si tratta di affermazioni svolte in contesti decisionali diversi, concernenti, con riferimento alla posizione dell’obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6, da un lato, per le sentenze di cui al paragrafo 4, la questione degli effetti dell’estinzione dell’obbligazione pecuniaria per la morte del trasgressore e dall’altro, per le sentenze di cui al paragrafo 5^, la questione della legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa in assenza di identificazione dell’autore della violazione o, comunque, nei confronti di uno solo dei coobbligati solidali (questioni, queste, strettamente connesse a quella degli effetti dell’estinzione dell’obbligazione pecuniaria per omessa o intempestiva contestazione all’autore della violazione).

Ciò non di meno, il Collegio rileva che la ragione fondamentale delle posizioni espresse nelle sentenze richiamate nel paragrafo 4^ va ravvisata nelle argomentazioni di cui ai punti d) ed e) di tale paragrafo, concernenti la qualificazione dell’obbligato solidale L. 689 del 1981, ex art. 6, come obbligato nell’interesse esclusivo del trasgressore; e tali argomentazioni non appaiono facilmente conciliabili con l’affermazione di cui al punto 2) del paragrafo 5^, secondo la quale tra l’obbligazione del trasgressore e quella dell’obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6, non vi è legame necessario, l’una potendo sussistere anche se l’altra si sia estinta (e ciò pur quando l’obbligazione estinta sia quella dell’autore della violazione e l’obbligazione che permanga sia quella dell’obbligato solidale).

Così come il principio che l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso L. n. 689 del 1981, ex art. 6, non fa venire meno l’obbligazione del debitore solidale, riportato nel punto 3) del paragrafo 5^, non appare facilmente conciliabile con il principio della personalità della sanzione, richiamato nell’affermazione riportata al punto c) del paragrafo 4^.

Cosicchè, in definitiva, l’intero sviluppo argomentativo dei filoni di cui ai precedenti paragrafi 4^ e 5^ finisce col tradire una tensione concettuale di cui il contrasto evidenziato nel paragrafo 3^ costituisce l’inevitabile esito.

Il tema sotteso al contrasto giurisprudenziale evidenziato nel par. 3^, in definitiva, presenta ricadute sistematiche sulle seguenti questioni:

A) La questione della natura della responsabilità dell’obbligato solidale ex art. 6 l. 689/81 – generalmente definita nella giurisprudenza di legittimità in termini di sussidiarietà (Cass. Lav. n. 145/15, Cass. 2^ n. 24573/06) o accessorietà-dipendenza (Cass. II n. 23871/11) – e la funzione di tale responsabilità, che in alcuni precedenti è ricondotta alla figura dell’obbligazione solidale nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali (art. 1298 c.c.), cioè dell’autore della violazione (Cass. Lav. n. 5717/11), in altri precedenti è stata ritenuta funzionale alla garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione (Cass. 5^ n. 12264/07) e in altri precedenti ancora è stata ritenuta funzionale all’esigenza di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare il trasgressore e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente (Cass. 1^ n. 4725/04, Cass. 2^ n. 11643/10).

B) La questione della differenziazione degli effetti dell’estinzione dell’obbligazione, riguardo all’obbligato solidale, a seconda che la stessa derivi dalla morte del trasgressore o dalla mancanza o intempestività della contestazione nei confronti del trasgressore.

Al riguardo sembra opportuno un chiarimento sulla consistenza dei presupposti sistematici della differenziazione degli effetti, riguardo all’obbligato solidale, dell’estinzione dell’obbligazione, a seconda che tale estinzione derivi dalla morte del trasgressore o dalla mancanza o intempestività della contestazione nei confronti del trasgressore (presupposti ravvisati da taluni commentatori nel diverso ambito, sostanziale o procedimentale, in cui tali cause di estinzione rispettivamente operano).

Così come sembra opportuno un chiarimento anche sulla effettiva sovrapponibilità della ipotesi di mancata identificazione del trasgressore e della ipotesi in cui il trasgressore sia stato identificato e l’Amministrazione abbia omesso, volontariamente o meno, di contestargli tempestivamente l’illecito; ciò anche alla luce della diversa decorrenza del termine per la contestazione nei confronti della società e nei confronti del rappresentante o dipendente della stessa che ha commesso l’illecito, allorquando l’identificazione di costui intervenga dopo l’identificazione della società. Significativo appare, a questo riguardo, che la recente sentenza Cass. Lav. n. 145/15, affrontando appunto il tema dell’ordinanza ingiunzione emessa in assenza di identificazione dell’autore della violazione, ha espressamente escluso la pertinenza a tale tema di Cass. 2^ n. 23871/11 e Cass. Lav. n. 26387/08, sopra citate, così mostrando di ritenere che, quanto agli effetti rispetto alla posizione dell’obbligato solidale, la questione della mancata identificazione del trasgressore e quella della mancata contestazione dell’illecito al trasgressore identificato vadano collocate su piani diversi.

C) La questione della permanenza, in capo all’obbligato solidale L. n. 689 del 1981, ex art. 6, che abbia pagato la sanzione, dell’azione di regresso nei confronti, da un lato, del trasgressore che non abbia ricevuto tempestiva contestazione dell’illecito e, d’altro lato, degli eredi del trasgressore defunto.

Al riguardo sembra opportuno un supplemento di riflessione sulla consistenza ermeneutica dei rilievi letterali ricordati nel punto a) del paragrafo 4^ e nel punto 1) del paragrafo 5^, i quali appaiono fondati più su ciò che non è scritto che su ciò che è scritto nel testo della L. n. 689 del 1981, artt. 6 e 14; supplemento di riflessione che rivaluti, per un verso, se il mancato riferimento agli eredi, nell’art. 6, u.c., sia ostativo ad una interpretazione secondo cui costoro succedano (non nella sanzione ma) nella obbligazione di regresso verso l’obbligato solidale che abbia pagato; per altro verso, se, alla luce del principio della personalità della sanzione, la formulazione letterale dell’art. 14, u.c., non possa intendersi nel senso che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingua tanto per la persona nel cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto quanto per l’obbligato in solido con tale persona L. n. 689 del 1981, ex art. 6, mentre non si estingua per i coautori della violazione.

Atteso che l’evidenziato contrasto emerge da pronunce di Sezioni diverse di questa Corte e investe i principi generali dell’illecito amministrativo il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

PQM

La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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