Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25354 del 11/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25354 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 12772-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
BALISCIANO DOMENICO;

– intimato avverso la sentenza n. 91/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 15/04/2010, depositata il
23/04/2010;

’40k143-

Data pubblicazione: 11/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2011 n. 12772 sez. MT – ud. 09-10-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.189/05/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del
contribuente Balisciano Domenico- ed ha così annullato l’avviso di irrogazione delle
sanzioni amministrative adottato sulla premessa che il Balisciano aveva impiegato n.4
lavoratori non risultanti dalle scritture od altra documentazione obbligatoria, sanzioni
computate nel periodo dal 1.1.2002 al 11.9.2002.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che, per quanto spetti al
trasgressore che ha impiegato lavoratori omettendo di fare risultare la loro assunzione
dai libri e dalla documentazione obbligatoria l’onere di fornire la prova contraria
sulla reale durata del rapporto obbligatorio, detta prova nella specie di causa poteva
ritenersi fornita in virtù delle dichiarazioni rese dai lavoratori ai verbalizzanti,
dichiarazioni idonee a superare la presunzione di legge di decorrenza del rapporto sin
dall’inizio dell’anno.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato due motivi.
La parte contribuente non si è costituita.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, il primo motivo di censura (rubricato come:”Violazione e falsa applicazione
delle disposizioni di cui all’art.3 D.L. n.12/2002 …., in relazione all’art.360 n.3 cpc”
con il quale la parte ricorrente si duole che il giudice di merito abbia attribuito effetto
alle sole dichiarazioni dei lavoratori irregolarmente assunti, per quanto queste siano
inidonee a vincere la presunzione di legge) risulta del tutto conforme alla
giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012; Cass.

3

Osserva:

Sez. 5, Ordinanza n. 7118 del 2010) secondo cui:”In tema di sanzioni amministrative
per l’impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, non è sufficiente a provare la
data di inizio del rapporto di lavoro la dichiarazione del dipendente di essere stato
assunto lo stesso giorno dell’accertamento”.
Che pertanto si ritiene che possa essere accolto il primo motivo del ricorso (con

anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della
Campania.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR
Campania che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del
presente grado.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

assorbimento del secondo) e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA