Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25353 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/10/2017, (ud. 31/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16849/2013 R.G. proposto da:

M.A., c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Franco Portesan

ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Pasteur, n. 33,

presso lo studio dell’avvocato Giovanni Nappi;

– ricorrente –

contro

T.E., c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Paolo

Zannini ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Yser, n. 8,

presso lo studio dell’avvocato Vittorio Martellini;

– controricorrente –

e

MA.SI. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Michela

Marangon ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pompeo

Magno, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Saverio Gianni;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2416 del 14.9/12.11.2012 della corte d’appello

di Venezia;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 31 maggio 2017 del

Consigliere Dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto dichiararsi

inammissibile il ricorso.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 17.4.1997 Ma.Si. citava a comparire innanzi al tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, T.E..

Deduceva che aveva posseduto pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente per oltre vent’anni porzione di terreno cortilivo in territorio del Comune di (OMISSIS).

Chiedeva dichiararsi l’intervenuto acquisto per usucapione da parte sua ed in danno del convenuto della proprietà della porzione anzidetta.

Si costituiva T.E..

Chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa P.M.L., sua dante causa.

Instava in via principale per il rigetto dell’avversa domanda; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell’avversa domanda, perchè il tribunale condannasse P.M.L. a restituirgli il prezzo pagato per l’acquisto della porzione asseritamente usucapita nonchè a risarcirgli i danni sofferti.

Non si costituiva la terza chiamata e veniva dichiarata contumace.

Assunte le prove articolate, espletata c.t.u. con sentenza n. 1/2010 l’adito tribunale dichiarava l’intervenuto acquisto per usucapione da parte dell’attore della porzione di terreno cortilivo e condannava P.M.L. a risarcire ad T.E. il danno per la parziale evizione sofferta, danno quantificato in Euro 18.850,00 oltre rivalutazione ed interessi; condannava il convenuto a rimborsare all’attore le spese di lite; condannava la terza chiamata a rimborsare al convenuto le spese di lite; poneva le spese di c.t.u. a carico della terza chiamata.

Interponeva appello M.A., erede di P.M.L..

Resisteva Ma.Si..

Resisteva T.E.; esperiva appello incidentale.

Con sentenza n. 2416 del 14.9/12.11.2012 la corte d’appello di Venezia rigettava sia il gravame principale sia il gravame incidentale, condannava l’appellante principale a rimborsare al T. le spese del grado d’appello e parimenti condannava T.E. a rimborsare a Ma.Si. le spese di seconde cure.

Evidenziava la corte, in ordine all’assunto della principale appellante secondo cui T.E. sarebbe stato a conoscenza della reale situazione dell’immobile acquistato, che non era stato acquisito alcun elemento idoneo a comprovare siffatta conoscenza in capo all’acquirente; che del resto la prospettazione della M. contrastava con le risultanze dell’atto di compravendita, nel quale “la venditrice aveva garantito, per espresso, la piena proprietà e disponibilità di tutti i beni ivi elencati e descritti, nei loro confini, cui le parti avevano fatto certo ed incondizionato riferimento” (così sentenza d’appello, pag. 9); che al contempo del tutto irrilevanti erano le deduzioni dell’appellante principale in ordine alla buona fede della propria dante causa, atteso che “la responsabilità del venditore, nel caso di evizione, si verifica anche in mancanza di colpa” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Evidenziava altresì la corte, in ordine alla censura concernente la quantificazione del danno, che la liquidazione operata dal primo giudice era senz’altro corretta, atteso che, sulla scorta della relazione di c.t.u., si era tenuto conto, “da un lato, dei costi necessari per procurare l’accesso alla pubblica via, garantito nel contratto, ma, in realtà, insussistente, e dall’altro, del minor valore dell’area ceduta solo sulla carta (…), in quanto già usucapita dal Ma.” (così sentenza d’appello, pag. 11).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso M.A., erede di P.M.L.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

T.E. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Ma.Si. ha depositato controricorso; del pari ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria di spese del giudizio di legittimità.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

Il controricorrente T.E. ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione di norme di diritto.

Deduce che, contrariamente agli assunti della corte di merito, da un lato, “la situazione dei beni compravenduti era ben nota a tutte le parti in causa, dato che si trattava di zone cortilive retrostanti abitazioni limitrofe” (così ricorso, pag. 9), dall’altro, in ordine alla buona fede della sua dante causa, che T.E. “continua a possedere e godere in modo pieno e completo esattamente la stessa estensione di terreno cortilivo che gli era stata consegnata dall’allora venditrice P.” (così ricorso, pag. 9), sicchè il medesimo T. “non ha subito alcuna menomazione patrimoniale” (così ricorso, pag. 10).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce, in ordine all’operata quantificazione del danno, che le conclusioni cui è pervenuta la corte territoriale non rinvengono alcun supporto nella documentazione agli atti di causa; che “in particolare l’interclusione dei fondi si avrebbe su due lati mentre sul terzo vi sarebbe solamente un’area boschiva (pineta) per la quale al momento non è prevista alcuna urbanizzazione” (così ricorso, pag. 11).

Deduce in pari tempo che la necessità per il Ma. di procurarsi una servitù di passaggio carrabile è circostanza emersa unicamente in grado di appello e che l’asserito danno è meramente ipotetico, atteso che l’accesso alla pubblica via è consentito solo in forma pedonale.

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Invero pur il primo motivo si qualifica in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che anche con il primo motivo M.A. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte di Venezia ha atteso (“i due assunti ora delineati sono del tutto sconfessati dai dati che si possono trarre da quanto emerso in sede di giudizio di primo grado”: così ricorso, pag. 9); dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).

Si giustifica perciò la disamina contestuale di ambedue gli esperiti mezzi. Entrambi i motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta previamente che i vizi motivazionali veicolati dagli addotti mezzi di impugnazione rilevano nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – quale introdotta dal D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (è il caso de quo: la sentenza della corte di Venezia è stata depositata il 12.11.2012) – e nei termini esplicitati dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 8053 del 7.4.2014.

Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.

Per un verso, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni – dapprima riferite – cui la corte d’appello ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte di merito, siccome si è in precedenza enunciato, ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il percorso argomentativo seguito.

Per altro verso, che la corte distrettuale ha sicuramente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa.

D’altronde, la ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“il discorso logico argomentativo dell’impugnata sentenza (…) non risulta corretto e sorretto da un costante e critico riferimento alle singole e specifiche risultanze processuali”: così ricorso, pag. 10; “detti principi sono stati (…) estrapolati in modo del tutto fuorviante dalla documentazione presente negli atti di causa dalla quale nulla di tutto quanto appena sopra esposto emerge (…)”: così ricorso, pag. 11).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

E parimenti nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dello stesso art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7. 2015, n. 13928).

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte d’appello risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

Segnatamente si rimarca, per un verso, che del tutto irrilevante è la circostanza per cui T.E. continui a godere della stessa estensione di terreno cortilivo consegnatagli da P.M.L.; per altro verso, che la presenza sul terzo lato di un’area boschiva può non escludere la sussistenza di una situazione, quanto meno, di interclusione relativa; per altro verso ancora, che, siccome riferisce la medesima ricorrente, di già l’ausiliario officiato in primo grado aveva in sede di valutazione del danno fatto riferimento nella relazione depositata in prime cure il 29.4.2002 alla “mancanza di possibilità di accedere e quindi tranquillamente sostare con la propria auto in cortile” (così ricorso, pag. 7).

La ricorrente, giacchè soccombente, va condannata a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 27.6.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, M.A., a rimborsare al controricorrente, T.E., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, M.A., a rimborsare al controricorrente, Ma.Si., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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