Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25353 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. III, 20/09/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 20/09/2021), n.25353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9076/2019 R.G. proposto da:

P.R., (in proprio e nella qualità di genitore esercente

la responsabilità genitoriale sui figli minori M. e

Pe.Ri.), I.T., P.G., D.C. di

D.G. & C. s.a.s., tutti rappresentati e difesi dall’Avv.

Marco C.M. Impelluso, e dall’Avv. Simonetta De Julio, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Delle

Baleniere, n. 92 Sc. B;

– ricorrente –

contro

Zurich Insurance Public Limited Company, rappresentata e difesa

dall’Avv. Adriana Morelli, con domicilio eletto in Roma, Via Monte

Zebio, n. 28, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Ciliberti;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Milano Multiservice Soc. Cooperativa;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 4839/2018

depositata il 12 novembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021

dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;

lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. Capasso Lucio, formulate ai

sensi e con le modalità previste dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23,

comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le

quali si chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.R. – in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori M. e Pe.Ri. – I.T., P.G. e la Società D.C. di D.G. & C. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Zurich Insurance p.l.c. e la Milano Multiservice Società Cooperativa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il (OMISSIS) sulla Strada Provinciale n. (OMISSIS), che vide coinvolti l’autocarro Iveco Magirus targato (OMISSIS) di proprietà della società D.C. e condotto da P.A. ed il furgone Renault Master targato (OMISSIS) di proprietà della Società Cooperativa Milano Multiservice, condotto da C.R. ed assicurato con la Zurich, a seguito del quale decedevano entrambi i conducenti.

Dedussero a fondamento che la responsabilità dell’incidente era da attribuire in via esclusiva al conducente del furgone Renault Master, C.R., per la violazione dell’obbligo di arresto all’incrocio.

Instaurato il contraddittorio ed all’esito dell’istruzione compiuta il tribunale, ritenuta la responsabilità nella determinazione del sinistro del conducente dell’autocarro Iveco Magirus, P.A., e del conducente del furgone Renault Master, C.R., rispettivamente nella misura del 30% e del 70%, condannò le convenute Zurich e Milano Multiservice – per quanto ancora in questa sede interessa – al pagamento, a titolo di risarcimento, in rapporto alla detta percentuale, delle seguenti somme, al lordo degli acconti già corrisposti:

Euro 321.407,18 in favore di I.T., convivente more uxorio della vittima primaria (di cui Euro 168.000,00 per danno non patrimoniale ed Euro 153.407,18 per danno patrimoniale, entrambi da perdita del rapporto stabile di convivenza);

Euro 164.000 in favore di P.R., figlio, ed Euro 16.100,00 in favore di P.G., sorella, a titolo di danno morale da perdita del rapporto parentale;

Euro 34.922,72 in favore della Società D.C., a titolo di danno patrimoniale.

Rigettò invece la domanda di risarcimento del danno morale avanzata nell’interesse dei minori.

2. La Corte d’appello di Milano ha respinto i gravami interposti da P.R., in proprio e nella predetta qualità, nonché da I.T., P.G. e dalla D.C. s.a.s., confermando la decisione di primo grado con riferimento alle loro posizioni.

3. Per la cassazione di tale sentenza i predetti tutti ricorrono con tre mezzi; resiste la Zurich Insurance depositando controricorso.

In vista dell’odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

I ricorrenti e la società controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per il mancato deposito di copia autentica della sentenza notificata.

Tale eccezione è fondata.

Risulta infatti depositata (in allegato al ricorso sub doc. 2) copia della sentenza impugnata attestata conforme dalla cancelleria ed inoltre (in allegato al ricorso sub doc. n. 3) copia cartacea della relata di notifica della stessa, effettuata a mezzo p.e.c., priva però di attestazione di conformità all’originale digitale.

Diversamente da quanto dedotto nella memoria dai ricorrenti non può considerarsi idonea ad escludere l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità la circostanza che nel controricorso la compagnia d’assicurazione – pur rilevando tale circostanza (e pur eccependo, in ragione di essa, l’improcedibilità del ricorso) – non abbia tuttavia disconosciuto l’autenticità della copia prodotta.

Tale mancato disconoscimento non può, invero, nella specie, sortire detto effetto sanante provenendo da uno solo dei contraddittori, non anche dall’altro, ossia dalla Milano Multiservice Soc. Cooperativa, litisconsorte necessaria, rimasta intimata.

Viene al riguardo in rilievo i primi due dei principi affermati da Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019, secondo i quali:

“1) il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata;

“2) i medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa”.

Nella fattispecie, atteso che – come detto – la Milano Multiservice Soc. Coop. è rimasta intimata nel presente giudizio, i ricorrenti avrebbero dovuto attestare la conformità all’originale, secondo le dette modalità, del messaggio p.e.c. relativo alla notifica della sentenza gravata.

La notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass. n. 17066 del 2013), essendo stata effettuata in data 12/3/2019, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (12/11/2018).

La detta omissione determina quindi l’improcedibilità del ricorso (v. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 27484 del 28/10/2019).

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti della controricorrente.

Nulla a disporre quanto all’intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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