Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25353 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. II, 12/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 12/12/2016), n.25353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10242-2012 proposto:

M.A. elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso

la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO

CURATOLO;

– ricorrenti –

contro

L.F.G., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 52/2011 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 29/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor M.A. ricorre nei confronti delle persone nominate in epigrafe per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso una sentenza del tribunale di Nicosia che aveva rigettato (tranne che nei confronti del convenuto L.F.G.) un’azione negatoria di servitù proposta dallo stesso M. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da taluni convenuti e dall’ intervenuta A.M.R., aveva costituito una servitù coattiva di passaggio sul fondo del medesimo M..

Secondo la corte nissena l’appello del M. andava giudicato inammissibile per la nullità degli atti di citazione notificati dall’appellante ai signori Lo.Ci.An., C.M. e C.F., eredi dell’appellato Co.Fr. (chiamato in causa nel giudizio di primo grado, quale litisconsorte necessario, per ordine del giudice ex art. 102 c.p.c.); nonchè, per quanto riguarda gli atti di citazione a M. e C.F., per la nullità della relativa notifica.

La citazione di Lo.Ci.An., C.M. e C.F. era stata disposta dal consigliere istruttore, con l’ordinanza dell’8 marzo 2007, per integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in quanto solo uno degli eredi di Co.Fr. – la signora C.P. – si era costituito nel giudizio di appello (segnalando tra l’altro, appunto, la pretermissione di Lo.Ci.An., C.M. e C.F.).

In particolare la corte distrettuale affermava:

a) la nullità dell’ atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti e tre i litisconsorti Lo.Ci.An., C.M. e C.F., perchè la data di comparizione indicata nell’atto (7 novembre 2007) era erronea, in quanto l’udienza di comparizione era stata fissata dal consigliere istruttore alla data dell’8 novembre 2007;

b) la nullità della notifica dell’atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di C.M., perchè:

– nell’avviso postale di ricevimento della raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non erano state indicate le ragioni della mancata consegna del plico al destinatario, risultando lasciati in bianco gli spazi destinati a tale indicazione;

– l’appellante non aveva prodotto il secondo avviso postale di ricevimento, relativo al plico contenente l’avviso di deposito presso l’ufficio postale del plico contenente la citazione.

c) la nullità della notifica dell’ atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di C.F., perchè l’appellante non aveva prodotto il secondo avviso postale di ricevimento, relativo al plico contenente l’avviso di deposito presso l’ufficio postale del plico contenente la citazione.

La corte d’appello motiva la declaratoria di inammissibilità dell’appello con riferimento al “carattere perentorio del termine concesso ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 331 e 350 c.p.c.”, sottolineando come la suddetta citazione tendesse alla integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di uno dei convenuti (rectius: chiamati in causa) in primo grado, signor Co.Fr., nei cui confronti era stato proposto l’appello, ancorchè il medesimo fosse deceduto il (OMISSIS), tra il deposito della sentenza di primo grado (24 maggio 2005) e la notifica dell’appello.

Il ricorso per cassazione si articola su nove motivi, di cui solo il primo ed il secondo attingono la statuizione di inammissibilità dell’appello.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 164 c.p.c. e il vizio di insufficiente motivazione in cui la corte di appello sarebbe incorsa dichiarando nulla la citazione nei confronti di Lo.Ci.An., C.M. e C.F. perchè indicava la data dell’udienza di comparizione come 7 novembre, invece che 8 novembre, del 2007.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., nonchè il vizio di “omessa o errata visione dei documenti” in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa non rilevando che:

– quanto alla notifica della citazione a C.M., nelle relative cartolina “vi è un leggero segno, che può essere sfuggito alla corte, nella parte della cartolina relativa alla temporanea assenza del destinatario, nella parte indicante “per mancanza””;

– quanto alla notifica della citazione a C.F., “due sono state le cartoline di ritorno prodotte, contrariamente a quanto dichiarato dalla corte”.

Tutti gli altri motivi di ricorso concernono il merito della decisione del tribunale; quest’ultima è infatti risultata interamente confermata all’esito del giudizio di secondo grado, avendo la corte d’appello dichiarato inammissibile l’appello principale dell’odierna ricorrente, dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dagli eredi di G.F. e rigettato l’appello incidentale proposto dai signori Ca., S., c., A. e dalle eredi di Sc.An..

Nessuno degli intimati si è costituito.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 28.9.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ opportuno osservare preliminarmente che il ricorrente non ha proposto alcuna censura in relazione all’ordine di integrazione del contraddittorio adottato dal consigliere istruttore della corte d’appello di Caltanissetta con ordinanza 8.3.07 e implicitamente confermato dalla sentenza gravata (l’ordinanza con la quale il consigliere istruttore dispone l’integrazione del contraddittorio, come precisato da questa Corte con la sentenza n. 20251/06, è sempre soggetta al successivo controllo del collegio cui la causa è rimessa per la decisione; con la conseguenza che la corte di appello, nel momento in cui è sollecitata ad emettere una declaratoria d’inammissibilità dell’appello per difetto d’integrazione del contraddittorio nel termine assegnato alla parte dal consigliere istruttore, deve accertare se ricorrano i presupposti di tale integrazione e provvedere, in difetto, alla revoca del provvedimento con cui l’integrazione era stata disposta; diversamente, la declaratoria d’inammissibilità che, ciò non ostante, sia stata emessa è impugnabile con ricorso per cassazione).

In difetto di impugnazione sul punto, dunque, resta estraneo al presente giudizio di legittimità il tema della sussistenza, nella specie, dei presupposti per l’emanazione dell’ordine di integrazione del contraddittorio eseguito con la citazione sui cui vizi (dell’atto e della relativa notificazione a due dei tre destinatari) si fonda la declaratoria di inammissibilità dell’appello del sig. M..

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso va giudicato fondato in base al principio, costantemente espresso da questa Corte (tra le tante, sentt. nn. 16772/06 e 13691/11), che la nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida.

Nella specie la data indicata nella citazione era anteriore di un giorno rispetto a quella fissata per l’udienza, cosicchè i destinatari dell’atto, presentandosi presso l’ufficio giudiziario il 7 novembre 2008, avrebbero potuto agevolmente apprendere che la data effettiva dell’udienza era fissata al giorno successivo, non subendo alcun pregiudizio in relazione alle loro concrete possibilità di costituirsi tempestivamente e di partecipare all’udienza.

Il primo mezzo di ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione della statuizione che ha dichiarato inammissibile l’appello per la nullità della citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti di Lo.Ci.An., C.M. e C.F..

Il secondo mezzo di ricorso resta, conseguentemente, assorbito, giacchè, una volta cassata la statuizione di nullità della citazione nei confronti dei tre suddetti litisconsorti, la questione degli eventuali vizi della notifica della stessa a due di loro risulta irrilevante, alla stregua del principio che, in tema di integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c., qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto di integrazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine anch’esso perentorio, purchè il precedente termine assegnato sia stato rispettato sia pure attraverso una notifica nulla (S.S.U.U., 1018/97, seguita dalle sentenze nn. 4986/01, 2292/04, 13920/04, 28640/11).

I motivi dal terzo al nono sono tutti inammissibili, perchè attingono le motivazioni della sentenza di primo grado e, pertanto, risultano non pertinenti alle motivazioni ed alla decisione della sentenza gravata, che, sull’appello dell’odierno ricorrente, si è limitata ad una pronuncia meramente processuale di inammissibilità.

In definitiva il primo mezzo di ricorso va accolto, il secondo mezzo va dichiarato assorbito e gli altri vanno rigettati; la sentenza gravata va cassata in relazione alla statuizione di inammissibilità dell’appello principale del sig. M. ed a quelle consequenziali ex art. 336 c.p.c., comma 1 e la causa va rinviata alla corte territoriale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, rigetta gli altri, cassa la sentenza gravata e rinvia alla corte d’appello di Caltanissetta, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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