Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25353 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 09/10/2019), n.25353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15938/2015 proposto da:

M.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato SANTO EMANUELE

MUNGARI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OSPEDALE SACRO CUORE DI NEGRAR, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO MAGRINI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANDREA DELL’OMARINO, GILDA PISA,

CLAUDIO DAMOLI, LORENZO CANTONE, OSVALDO CANTONE, ENZO PISA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 581/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/12/2014 r.g.n. 863/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 581 pubblicata il 16.12.2014, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ospedale Sacro Cuore di Negrar e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di M.M.A., volta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dall’1.11.1986 al 30.6.2004 e alla condanna di controparte al pagamento delle differenze retributive;

2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il sig. M., affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. prima della data fissata per l’adunanza camerale, l’avvocato procuratore speciale del sig. M. ha depositato atto di rinuncia al ricorso, cui hanno aderito, mediante sottoscrizione, gli avvocati procuratori speciali dell’Ospedale Sacro Cuore di Negrar;

4. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perchè sia dichiarata l’estinzione del processo;

5. la declaratoria di estinzione esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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