Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25352 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 03/11/2011, dep. 29/11/2011), n.25352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. e B.R., residenti in (OMISSIS),

rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dagli

Avvocati PIERI Piero e Martino Umberto Chiocci, elettivamente

domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Rodi n. 32;

– ricorrenti –

contro

T.L., residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa

per procura a margine del controricorso dagli Avvocati ZAGANELLI

Gianni e Nino Marazzita, elettivamente domiciliata presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, Via Tangorra n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4 della Corte di appello di Perugia,

depositata il 4 gennaio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3

novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese svolte dall’Avvocato Piero Pieri per i ricorrenti;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Alberto Libertino, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.L., proprietaria di un fabbricato in (OMISSIS), frazione (OMISSIS), convenne dinanzi al Tribunale di Perugia i proprietari confinati C.F. e B.R. chiedendone la condanna ad arretrare la loro costruzione in quanto eseguita in violazione delle distanze legali ed alla chiusura delle vedute che si affacciavano sul proprio fondo.

I convenuti si opposero alla domanda deducendo che l’edificio della controparte era stato realizzato in assenza di concessione e negando che il proprio fabbricato, nella parte frontistante quello dell’attrice, fosse munito di vedute; in via riconvenzionale chiesero l’arretramento del fabbricato della T. a distanza legale e, lamentando riversamenti d’acqua sulla propria proprietà dal suo terrazzo, con conseguenti infiltrazioni, la condanna dell’altra parte ad eseguire le opere necessarie per eliminare tale inconveniente, oltre il risarcimento dei danni.

Il Tribunale respinse le domande dell’attrice e quelle dei convenuti, ad eccezione di quella relativa alle lamentate infiltrazioni, per la quale condannò la T. al pagamento della somma di L. 1.000.000.

Interposto gravame da entrambe le parti, con sentenza n. 4 del 4 gennaio 2005 la Corte di appello di Perugia riformò in parte la decisione impugnata, condannando i convenuti all’arretramento della propria costruzione a distanza di tre metri dal confine e l’attrice all’arretramento della veduta costituita sul terrazzo di sua proprietà alla distanza minima di 1,5 metri dal confine, oltre al compimento delle opere necessarie per l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua. A sostegno di tale decisione, per quanto qui ancora interessa, la Corte di merito affermò che la distanza tra le costruzioni applicabile nel caso di specie non era quella di cui all’art. 24 del regolamento edilizio comunale – che prevedeva la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti – atteso che la parte dell’edifico dei convenuti interessato non poteva considerarsi provvisto di vedute, bensì quella generale dettata dall’art. 873 cod. civ., aggiungendo che, in base ad essa, doveva essere accolta la richiesta di arretramento dell’edificio dei convenuti, tenuto conto che esso era a distanza inferiore di tre metri e che il fabbricato dell’attrice, costruito sul confine, era stato edificato per primo.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 10 febbraio 2006, ricorrono C.F. e B.R., affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria.

Resiste con controricorso T.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873 e 2697 cod. civ., ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per averli condannati, in applicazione del criterio della prevenzione, all’arretramento del proprio fabbricato, sul presupposto di fatto che l’attrice avesse costruito per prima a distanza inferiore da quella legale. Tale accertamento risulta fondato sul presupposto che i convenuti avessero ammesso tale circostanza, ma sul punto la Corte di merito è caduta in errore, interpretando malamente le loro difese e senza considerare che essi avevano ripetutamente contestato tale circostanza fin dal primo grado di giudizio ed anche in appello. L’anteriorità della costruzione della T. non poteva pertanto considerarsi fatto pacifico e, nel considerarla tale, il giudicante ha altresì violato il principio dell’onere della prova, che poneva a carico della controparte l’obbligo di dimostrare la preesistenza del proprio fabbricato.

Il motivo è infondato.

La Corte perugina ha motivato la propria conclusione in ordine all’anteriorità della costruzione dell’attrice rispetto a quella dei convenuti richiamando in modo specifico le affermazioni fatte proprio dai convenuti nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ove essi avevano addebitato all’attrice di avere violato “per prima” la norma sulle distanze da lei invocata, e nella stessa comparsa di costituzione in appello, evidenziando che in tale atto le parti avevano dedotto che il Comune aveva loro rilasciato la concessione edilizia “ritenendo tamquam non esset il fabbricato dell’attrice in quanto abusivo”, così esplicitamente riconoscendo che all’epoca del rilascio della concessione edilizia, che necessariamente precede l’edificazione, il fabbricato della controparte era già esistente.

I ricorrenti contestano l’esito di tale lettura degli atti, ma gli argomenti addotti appaiono privi di pregio. Intanto perchè oggetto di censura è un apprezzamento di fatto che, come tale, rientra nella esclusiva competenza del giudice di merito accertare e che può essere sindacato in sede di legittimità solo sotto il profilo della motivazione, che però nel caso di specie resiste ad ogni critica, risultando fondata su argomentazioni sufficienti, che trovano riscontro negli atti ed idonee a sostenerla dal punto di vista logico. In secondo luogo in quanto le critiche così sollevate appaiono generiche, limitandosi soltanto a prospettare una diversa possibile interpretazione delle dichiarazioni rese, ma senza per contro dimostrare in modo preciso e concreto che la soluzione fatta propria dal giudice territoriale è errata, in quanto contrastante con elementi o dati obiettivi univoci. E’ noto, per contro, che per portare alla cassazione della sentenza di merito i motivi del ricorrente non debbono limitarsi a prospettare come possibile una diversa interpretazione o ricostruzione dei fatti, ma debbono dimostrare che quella accolta dal giudice territoriale è fondata su elementi diversi da quelli che pacificamente risultano dagli atti ovvero incongrui rispetto al risultato finale.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ., lamentando che la sentenza d’appello abbia calcolato la distanza di tre metri indicata dall’art. 873 cod. civ., riferendola al confine e non alla costruzione, in violazione del chiaro tenore letterale della norma, che disciplina la distanza tra le costruzioni e non la distanza della costruzione dal confine. Si assume, inoltre, che, successivamente alla sentenza di secondo grado, la T. ha demolito il fabbricato abusivo che si ergeva di fronte la proprietà dei ricorrenti e per il quale era insorta controversia, sicchè deve ritenersi cessata tra le parti la materia del contendere.

Il mezzo è infondato.

La prima censura è priva di efficacia avendo la Corte territoriale disposto l’arretramento del fabbricato dei convenuti per tre metri dal confine sulla base del presupposto di fatto, non contestato, che l’edificio dell’attrice era stato costruito sul confine. La locuzione impropria usata dalla sentenza di merito, laddove ha disposto l’ordine di arretramento dal confine, non si traduce pertanto in alcun errore di diritto, potendo comunque tale ordine essere riferito anche alla costruzione, in quanto edificata sul confine.

L’eccezione di cessazione della materia del contendere non può essere accolta, atteso che la demolizione del fabbricato della odierna controricorrente risulta contestata nel controricorso, in cui la resistente ha dedotto di avere solamente dato esecuzione alla statuizione della Corte di appello che le ordinava di arretrare la parte della propria costruzione costituita dalla veduta del terrazzo.

Non c’è spazio pertanto per la pronuncia invocata, tenuto conto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la cessazione della materia del contendere può intervenire soltanto quando il fatto sopravvenuto, in grado di eliminare le ragioni di contrasto tra le parti, sia da esse pacificamente accettato ovvero risulti comunque provato in modo certo (Cass. n. 6909 del 2009; Cass. n. 4034 del 2007).

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ. ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la decisione impugnata per non avere tratto le dovute conseguenze dalla propria affermazione secondo cui l’irregolarità edilizia del fabbricato della attrice era da ritenersi irrilevante nei rapporti tra privati, fintanto che lo stesso non sarà demolito. Ad avviso dei ricorrenti, tale asserzione avrebbe dovuto portare la Corte a condizionare l’ordine di arretramento rivolto ai convenuti alla mancata demolizione del fabbricato abusivo dell’attrice, privando in tal modo la stessa di un titolo, che in tale evenienza, sarebbe privo di causa.

Il mezzo è manifestamente infondato.

E’ sufficiente al riguardo osservare che il giudice è tenuto ad adottare la propria decisione sulla base dei fatti che risultano esistenti al momento della pronuncia, laddove il fatto indicato dalla parte – la demolizione del fabbricato dell’attrice – integra un fatto futuro ed eventuale. La censura inoltre non considera che l’ordine di arretramento è stato adottato dal giudice di merito in forza dell’accertamento della sussistenza della violazione, con carattere permanente, del diritto di proprietà dell’attrice, sicchè ogni eventuale condizione apposta alla sua esecuzione si sarebbe risolta in un diniego di tutela.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 877 cod. civ., ed insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte di appello abbia adottato la statuizione di condanna dei convenuti pur riconoscendo la loro facoltà di costruire in aderenza, prevista espressamente dagli artt. 873 e 877 cod. civ., senza pertanto condizionare l’ordine impartito all’esercizio di tale facoltà.

Anche questo motivo è infondato potendosi per esso ripetere quanto precisato in precedenza, che vale a dire il giudicante deve fondare la propria decisione sui fatti che risultano al momento della pronuncia, sicchè, nel caso di specie, non poteva nè doveva considerare la possibilità dei convenuti di costruire in aderenza, che era soltanto teorica, una volta accertato che essi avevano edificato senza avvalersene, avendo costruito a distanza.

Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., comma 1, censurando la sentenza impugnata per avere confermato la statuizione di primo grado di compensazione delle spese di giudizio.

Anche questo motivo è infondato.

In primo luogo perchè dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di appello non si è limitata ad una mera conferma della statuizione sulle spese della sentenza di primo grado – cosa che non poteva fare, atteso che la stessa era rimasta travolta dalla riforma della pronuncia di primo grado – ma ha soltanto ribadito, in forza di una nuova valutazione, la necessità della loro compensazione. In secondo luogo in quanto tale nuova valutazione è giuridicamente corretta, risultando giustificata in ragione della reciproca soccombenza delle parti.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste, per il principio di soccombenza, a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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