Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25352 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. II, 12/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 12/12/2016), n.25352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19515-2012 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AREZZO 30, presso lo studio dell’avvocato GIACOMO MERLO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

Nonchè da:

D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

ANTONINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ELISABETTA FRONZA, ELVIO FRONZA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 112/2012 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 20/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato Merlo Giacomo difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Fronza Elisabetta difensore di D.C. che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trento, con la sentenza parziale n. 108/08 costituì servitù di passaggio coattivo a piedi e con veicoli in favore del fondo di proprietà di D.C. e a carico del fondo di proprietà degli eredi di M.E.M.T.; in particolare la istituita servitù era stata posta in aggravio delle particelle (OMISSIS) e (OMISSIS) e a vantaggio della particella (OMISSIS) (comune di Spormaggiore), seguendo le indicazioni di tracciato del CTU.

Con sentenza depositata 20/3/2012 la Corte d’appello di Trento, accogliendo in parte l’impugnazione proposta da M.G. (il contraddittorio era stato integrato con la chiamata in giudizio anche di M.M., P.D., P.M. e P.N.) dispose che la costituita servitù fosse, per tutto il suo percorso, limitata al transito a piedi “e con piccoli mezzi agricoli condotti prevalentemente a mano del peso modesto (50-80 Kg)”. Restò, inoltre, rigettato l’appello incidentale con il quale la M. aveva chiesto dichiararsi acquisita la servitù in parola per usucapione.

La M. ricorre per cassazione con atto del 12/7/2012 avverso la sentenza d’appello.

La D. resiste con controricorso dell’11/10/2012, in seno al quale svolge ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente allega violazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., per non essere stato scelto il percorso meno gravoso per il fondo servente, omettendosi di prendere in considerazione percorso alternativo meno lesivo degli interessi della stessa. Nella specie, secondo la prospettazione, nonostante, con la sentenza d’appello, fosse stata ridotta la larghezza del passo per tutto il suo percorso (il Tribunale aveva previsto, invece, che per un primo tratto fosse possibile utilizzare veicoli a motore), continuava ed essere interessata una particella edificabile ed inoltre veniva coinvolto il cortile annesso all’abitazione della ricorrente, nel mentre, ove si fosse seguito il tracciato dalla medesima perorato si sarebbe procurato assai meno nocumento, trattandosi di attraversare un fondo di terzi adibito a coltivazione.

Con il secondo motivo, correlato al primo, viene denunziato vizio motivazionale su un fatto controverso e decisivo, per essere stata adottata una soluzione contraddittoria ed illogica. Il percorso indicato, con pendenze fino al 20%, costituiva soluzione incongrua, in quanto doveva ritenersi pericolosa la percorrenza del viottolo, con carichi fino a 80 Kg., specie in presenza di neve. Nè poteva assumere rilievo la circostanza che l’altro tracciato, ben più agevole, era più lungo di 11 metri, non presentando la necessità di alcuno spianamento finale.

Entrambe le censure sono infondate.

Nell’applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., deve aversi riguardo, siccome già chiarito in sede di legittimità, non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l’allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio (Sez. 2, n. 6928 del 15/12/1982, Rv. 424584). Tuttavia, nel caso in esame la Corte di merito ha optato per il percorso avversato dalla ricorrente, non solo perchè risultava il più breve, ma soprattutto perchè ritenuto il meno oneroso, insistendo per la maggior parte su un tracciato già esistente, non importando lavori di adeguamento, che avrebbero immutato i luoghi, e apparendo, per la sua conformazione ed il suo andamento, idoneo alla esigenza di soddisfare la coltivazione dell’orto della controparte. Per contro, l’altro percorso, oltre ad essere più lungo, avrebbe necessitato rilevanti lavori d’impianto e interrotto la continuità colturale del fondo del terzo, proficuamente coltivato.

La Corte di Trento ha verificato la praticabilità del percorso prescelto, ma, in ogni caso, la ricorrente non ha alcun interesse a contestare la scelta, assumendo la perigliosità del transito, in quanto di ciò avrebbe potuto dolersi solo la parte beneficiaria della istituita servitù.

L’asserto, poi, secondo il quale il transito avverrebbe all’interno della corte, e comunque di area edificabile, è privo di autosufficienza e non consta essere stato sottoposto al Giudice dell’appello, trovando, peraltro, dettagliata smentita nelle allegazioni difensive avverse riversate nel controricorso.

In definitiva, la decisione non è criticabile in sede di legittimità in quanto afferente al merito e sorretta da incensurabile motivazione.

Con il terzo motivo la ricorrente allega violazione dell’art. 91 c.p.c., nonchè vizio motivazionale.

A parere della M. doveva ritenersi irragionevole il regolamento delle spese adottato dal Giudice d’appello, il quale aveva posto il costo di entrambi i gradi a solo carico della ricorrente. Per contro andava osservato che la M., soccombente in primo grado, era risultata parzialmente vincitrice in secondo grado, nel mentre, la controparte, aveva visto disattendere l’appello incidentale. Non poteva ritenersi logica l’affermazione di cui in sentenza, secondo la quale “in relazione all’esito complessivo del giudizio che ha visto il riconoscimento all’appellata del bene della vita preteso in causa e la sostanziale soccombenza dell’odierna appellante la cui strenua opposizione al passaggio sul proprio fondo ha anche determinato l’appesantimento dell’attività istruttoria svolta in primo grado, si giustifichi la condanna della M. alla rifusione alla D. delle spese dei due gradi di giudizio”. La contraddizione emergeva stridente considerando che in primo grado la domanda principale (acquisto per usucapione) della D. era stata rigettata e quella subordinata, accolta solo in parte (la domanda era rivolta all’ottenimento di una servitù di passaggio anche con l’utilizzo di veicoli a motore) e proprio per questa ragione il Tribunale aveva compensato per intero le spese di causa.

Anche questa doglianza non può trovare accoglimento.

La Corte di merito nel regolare le spese ha tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, che aveva a visto la ferma opposizione della odierna ricorrente ad accettare il passaggio di cui si discorre. Proprio il predetto, imposto coattivamente, costituisce “il bene della vita”, per la cui soddisfazione la controparte aveva agito in giudizio, senza che possa equivocarsi (come mostra di fare la ricorrente) sul significato, squisitamente tecnico, di una tale espressione, con la quale, secondo l’insegnamento di antica dottrina, s’intende lo scopo perseguito con la contesa (causa petendi e petitum). Di conseguenza, applicata la normativa al tempo vigente, la Corte d’appello, con giudizio di ragionata discrezionalità, qui non censurabile, ha ritenuto che il costo della lite doveva andare a carico della M., così da non far gravare sulla controparte, risultata, nella sostanza, vincitrice, nonostante il ridimensionamento della pretesa, il peso economico del giudizio.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale la D. denunzia violazione dell’art. 1051 c.c. e vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Secondo la ricorrente incidentale la motivazione con la quale la Corte tridentina aveva limitato la percorrenza a piedi per tutto il tragitto era illogica e contraddittoria. La soluzione adottata dal Tribunale non meritava di essere sul punto riformata in quanto era logico ritenere che, consentendolo le dimensioni del primo tratto della strada, all’inizio era ben possibile ed utile giungere in loco mediante un veicolo a motore, per poi, scaricati gli strumenti agricoli procedere, per l’ultimo e più ristretto tratto, a piedi. Non aveva fondamento l’asserto secondo il quale così si sarebbe statuita una “servitù di posteggio”, in quanto gli interessati a lavorare l’orto ben potevano essere accompagnati sul posto con un automezzo che, lasciatili ivi, se ne sarebbe tornato indietro. La restrizione aveva finito, conseguentemente, per violare l’art. 1051 c.c., ponendo un irragionevole ostacolo allo scopo della servitù stessa: “la coltivazione e il conveniente uso del fondo”.

La censura non ha fondamento.

La parte ricorrente incidentale commette lo stesso errore di quella principale: pretendere il riesame di valutazioni di merito in questa sede insindacabili. Invero, la sentenza d’appello chiarisce compiutamente e senza incorrere in vizi logici, la ragione per la quale eccedeva il bisogno del fondo dominante pretendere di percorrere mediante autovetture il primo tratto del percorso, che per la sua larghezza lo avrebbe consentito, per proseguire a piedi, solo dopo, portando a braccio gli strumenti agricoli del caso, con un ingiusto aggravamento per il fondo servente: trattavasi della pretesa di soddisfare una mera ovviabile comodità non corrispondente all’accertata prassi locale a riguardo della coltivazione degli orti, siccome appurato dal CTU.

L’epilogo impone condannarsi la parte ricorrente al rimborso delle spese legali in favore di quella resistente. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali, che liquida nella complessiva somma di 3.200 Euro, di cui 200 Euro per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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