Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25352 del 09/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 09/10/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 09/10/2019), n.25352

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 668/2016 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE GRANARA;

– ricorrente –

contro

A.R.P.A.L. – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

LIGURE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso

lo studio dell’avvocato GIANFRANCO TOBIA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARCO GIANNINI e PIER GIORGIO

PIZZORNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/12/2015, R.G.N. 241/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 30 dicembre 2015, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno biologico da demansionamento e mobbing, avanzata da F.M. nei confronti di A.R.P.A.L. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure;

– in particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto infondata l’eccezione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta avanzata dall’appellante, la correttezza della valutazione del giudice di primo grado in ordine al dedotto avvenuto demansionamento, nonchè l’assenza di violazioni dell’art. 2087 c.c.;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso F.M. affidandolo a quattro motivi;

– resiste con controricorso la A.R.P.A.L. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso, F.M. deduce la violazione degli artt. 112,115,116,246,342,345,346 e 434 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alla incapacità e/o inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi di parte controricorrente;

– il motivo è inammissibile;

– premessa la promiscuità delle doglianze, formulate cumulativamente sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, va rilevato che, per costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018), i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso;

– nel caso di specie, pur lamentando parte ricorrente di aver sollevato l’eccezione di incapacità a testimoniare nell’atto introduttivo di primo grado, reiterandola, poi, nell’appello, nondimeno non allega il punto in cui l’eccezione sarebbe stata riproposta, nè riproduce il testo ed il contenuto dell’atto consentendo al giudice di legittimità di valutarne la tempestiva proposizione, talchè deve ritenersi, conformemente a quanto affermato dal giudice di merito, che egli si sia genericamente limitato a dedurne l’inattendibilità;

– tale ultima doglianza non appare, poi, tutelabile per mezzo del ricorso per cassazione atteso che è soltanto al giudice di merito che spetta scegliere le prove da porre a fondamento del proprio iter decisorio e valutarne la portata;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 2087 c.c. e artt. 112,115,116,246,342,345346 e 434 c.p.c.;

– il motivo è inammissibile;

– deduce parte ricorrente l’erronea valutazione del giudice di merito circa il demansionamento allegato, che si sarebbe verificato in termini di svuotamento di mansioni in particolar modo a causa della soppressione del Centro Pesticidi regionale e la contestuale separazione delle due linee analitiche da questo svolte, nonchè l’assegnazione al F. di mansioni non più di direzione di una struttura di alta specializzazione, per essere stato destinato esclusivamente alla linea GC-MS, meno avanzata e meno specialistica rispetto alla LC-MS;

– per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

– invece, attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nella specie, la stessa piana lettura delle modalità di formulazione del motivo considerato induce ad escludere, ictu oculi, la deduzione di una erronea sussunzione nelle disposizioni normative mentovate della fattispecie considerata, apparendo, invece, chiarissima l’istanza volta ad ottenere una inammissibile revisio prioris instantiae, motivata dall’intenzione di ottenere una diversa valutazione del lamentato svuotamento di mansioni;

– con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2087 c.c. e artt. 112,115,116,246,342,346 e 434 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento alla mancata individuazione della fattispecie del mobbing e del conseguente diritto del ricorrente al risarcimento del danno;

– premessa ancora una volta la promiscuità delle censure avanzate, non può che ribadirsi quanto affermato con riguardo alla apparente formulazione come violazioni di legge di censure attinenti invece al merito della controversia, al motivo n. 2, dal momento che non si verte su una descritta erronea interpretazione della fattispecie legale in tema di mobbing, bensì, sulla asseritamente erronea applicazione, in concreto, da parte della Corte territoriale, delle previsioni relative, sotto il profilo della configurabilità di un “intento persecutorio” e degli altri elementi costitutivi della fattispecie, talchè il motivo deve reputarsi inammissibile concretandosi in una richiesta di revisio prioris istantiae;

– con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.P.R. 30 luglio 2002, n. 115, art. 13, per aver la Corte condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite oltre alla irrogazione della sanzione del raddoppio del contributo unificato;

– anche tale motivo è inammissibile;

– per effetto della novella introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in vigore a decorrere dal 4 luglio 2009, in assenza di soccombenza reciproca, è stata riconosciuta la possibilità di compensazione delle spese di lite esclusivamente in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”;

– sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 22310 del 25/09/2017; Cass. n. 4251 del 21/02/2017; Cass. n. 6059 del 19/03/2017) ha ritenuto che le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c., devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica – come la natura della controversia, la peculiarità della materia del contendere, ovvero le alterne vicende dell’iter processuale, formula inidonea a consentirne il necessario controllo in sede di legittimità (si vedano, altresì, Cass.n. 14411 del 14/07/2016; Cass. n. 11217 del 31/05/2016).

– per effetto dell’ulteriore modifica apportata all’art. 92 c.p.c., comma 2, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162, entrata in vigore il giorno 11/11/2014 ed applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo e, pertanto, dall’11/12/2014, la formulazione è diventata ulteriormente stringente, richiedendosi, per la compensazione integrale o parziale delle spese in assenza di reciproca soccombenza, l'”assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”;

– l’integrale revisione del testo della norma considerata per effetto della novella, ha rimosso il carattere “aperto” originariamente riconosciuto alla norma lasciando residuare una previsione tassativa limitata alle due sole ipotesi descritte, in aggiunta alla soccombenza reciproca delle parti;

– con la sentenza del 19 aprile 2018 n. 77, la Corte costituzionale ha affermato che il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” ma anche quando sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Il perimetro della compensazione delle spese è stato ampliato rispetto alla riduzione effettuata dal legislatore nel 2014 allo scopo di contenere il contenzioso civile. La tassatività introdotta è stata ritenuta dalla Corte costituzionale lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto lascia fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa;

– nel caso di specie il ricorso introduttivo è stato depositato nell’aprile del 2012 e, pertanto, nel vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, talchè deve ritenersi che solo in presenza gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate si sarebbe potuto procedere ad un diverso governo delle spese, ma tale valutazione, di merito, risulta sottratta al sindacato di legittimità;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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