Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25351 del 25/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 25/10/2017, (ud. 31/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16638/2013 R.G. proposto da:

A.S.P. ” V.Z.”, – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Guido De Rossi

ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via di Pietralata, n.

320/D, presso lo studio dell’avvocato Gigliola Mazza;

– ricorrente –

contro

COMUNE di APRICENA, – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

commissario prefettizio, Dott. A.D., rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso

dall’avvocato Antonio Nargiso e dall’avvocato Concetta Zecchino ed

elettivamente domiciliato in Roma, alla via S. Tommaso d’Aquino, n.

80, presso lo studio dell’avvocato Simona Bozza;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 576 dei 8/14.5.2012 della corte d’appello di

Bari;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 31 maggio 2017 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 11.12.2009 al tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Dr. V.Z.”, succeduta alla fondazione “Dr. V.Z.”, proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa dalla “Gema” s.p.a. per conto del Comune di Apricena e recante intimazione di pagamento della somma di Euro 3.289,74 a titolo di canoni enfiteutici relativi a taluni appezzamenti di terreno per gli anni 2007 e 2008.

Deduceva, tra l’altro, che la fondazione cui era subentrata, aveva eccepito l’intervenuta usucapione dei terreni per mancato esercizio del potere di ricognizione di cui all’art. 969 c.c. e che il diritto alla riscossione dei canoni si era estinto ai sensi della L. n. 16 del 1974.

Chiedeva dichiararsi non dovuti gli importi di cui alla cartella opposta.

Si costituiva il Comune di Apricena.

Instava per il rigetto dell’opposizione.

Con sentenza n. 161/2010 l’adito tribunale rigettava l’opposizione.

Interponeva appello l’A.S.P. ” V.Z.”.

Resisteva il Comune di Apricena.

Con sentenza n. 576 dei 8/14.5.2012 della corte d’appello di Bari rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’A.S.P. ” V.Z.”; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il Comune di Apricena ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Le parti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della ordinanza reale del 28.1.1937, della L. n. 1766 del 1927, artt. 9, 10 e 24 e del successivo regolamento approvato con R.D. n. 332 del 1928, degli artt. 969 e 972 c.c.; denuncia l’omessa valutazione in relazione al primo motivo di appello della risultanza probatoria documentale costituita dalla regia ordinanza di legittimazione del 28.1.1937.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 969,1158 e 1164 c.c.; denuncia l’omessa valutazione in relazione alla risultanza probatoria costituita dalla ordinanza regia del 28.1.1937.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 16 del 1974, art. 1.

Il ricorso è inammissibile, siccome tardivamente proposto.

Si è premesso che il ricorso in opposizione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) (notificata il 17.11.2009) è stato depositato in data 11.12.2009.

Si applica pertanto, ratione temporis, il disposto dell’art. 327 c.p.c., comma 1, susseguente alla modifica introdotta a far data dal 4.7.2009 dalla L.18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17.

Il termine “lungo” per proporre ricorso a questa Corte di legittimità avverso la sentenza della corte d’appello di Bari era ed è, quindi, pari, a decorrere dalla pubblicazione della medesima sentenza, a sei mesi.

La sentenza di seconde cure è stata depositata in data 14.5.2012.

Conseguentemente il termine “lungo”, considerato pur il periodo di sospensione “feriale”, veniva a scadenza il 30.12.2012, recte il 31.12.2012, giacchè il 30.12.2012 era domenica.

Viceversa il ricorso per cassazione è stato notificato il 28.6.2013, allorchè il termine “lungo” era ampiamente decorso.

Si ribadisce che la cartella di pagamento che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Dr. V.Z.” ebbe ad opporre, reca intimazione di pagamento della somma di Euro 3.289,74 a titolo di canoni enfiteutici.

Il ricorso de quo agitur esula dunque, indiscutibilmente, dalla materia tributaria.

Non può perciò, in ogni caso, essere recepita l’affermazione della ricorrente, di cui a pagina 1 della memoria depositata il 19.5.2017, a tenor della quale “il termine semestrale per impugnare le sentenze in materia tributaria, quale quella in oggetto, non decorre dalla data di deposito della sentenza, ma dal momento in cui il soggetto ne ha avuto effettiva conoscenza”.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è datato 27.6.2013.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, A.S.P. ” V.Z.”, a rimborsare al controricorrente, Comune di Apricena, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA