Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25351 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. II, 12/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 12/12/2016), n.25351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19877-2012 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell’avvocato ANGELO MARTUCCI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CAROLI CASAVOLA;

– ricorrente –

contro

F.A. C. F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI,

rappresentata e difesa dagli avvocati LUCIANO SEMERARO, ANTONIO

CAROLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2011 del TRIBUNALE DI TARANTO SEDE

DISTACCATA DI MARTINA FRANCA emessa il 22/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato Matucci Angelo con delega deposita in udienza

dell’Avv. Caroli Francesco difensore della ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Mileto Salvatore con delega depositata in udienza

dell’Avv. Antonio Caroli difensore della controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di pace di Martina Franca, con la sentenza n. 21/05, revocò il decreto con il quale aveva ingiunto a F.A. il pagamento della somma L. 1.800.000, oltre accessori, imputato a rimborso della quota parte di quanto speso da S.A. per la manutenzione di una strada privata, assoggettata a servitù di passaggio in favore del fondo limitrofo, in proprietà delle germane Fu.An. e F.A..

Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 22/6/2011, rigettò l’impugnazione proposta dalla S., pur dopo aver giudicato erronea la decisione del primo Giudice, con la quale, revocato il decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti formali, aveva poi ritenuto di non esaminare nel merito la pretesa.

Con ricorso del 5/9/2012 la S. chiede l’annullamento della sentenza d’appello.

Resiste la F. con controricorso del 24/10/2012.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente, dopo aver premesso che il credito nasceva dal diritto al rimborso di quanto dalla medesima anticipato per mantenere la strada privata, ridotta in pessimo stato, il cui costo per contratto era posto a carico delle F., con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (ultra ed extra petizione).

Assume il ricorso che il Giudice dell’appello, dopo aver correttamente accolto il primo motivo dell’impugnazione, con il quale si era evidenziata la sussistenza dei requisiti documentali di cui all’art. 633 c.p.c., aveva errato nel procedere al vaglio degli altri motivi, “essendo di tutta evidenza assorbente l’accoglimento del primo motivo in rito proprio perchè la sentenza di primo grado era stata motivata unicamente ed esclusivamente sul ritenuto difetto della prova scritta nella fase monitoria”. Il Tribunale, giudicando nel merito, a parere della S., violando l’art. 112 c.p.c., aveva “sostituito la motivazione della sentenza di primo grado”, introducendo d’ufficio il tema dell’inadempimento contrattuale e della relativa prova.

La censura è infondata.

Non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., il Giudice d’appello era tenuto a decidere nel merito, a prescindere dalla verifica dei presupposti per l’emissione del provvedimento monitorio, la quale assume rilievo solo ai fini del computo delle spese della fase monitoria.

Peraltro è proprio una tale decisione che il ricorrente invoca nella parte narrativa del ricorso. Invero, se certamente censurabile appare la decisione del Giudice di pace, il quale, esclusa la ricorrenza per l’emissione del decreto monitorio, aveva rigettato la domanda senza valutarla nel merito, altrettanto lo sarebbe stata quella di secondo grado, ove il Tribunale si fosse astenuto dal giudicare nel merito.

Con il secondo motivo viene censurata l’omessa applicazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4, in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c..

Poichè la resistente non aveva mai contestato il debito, sul punto si era formato il giudicato interno, che il Giudice dell’appello aveva violato.

Con il terzo motivo, denunziante vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, la ricorrente lamenta l’ingiustizia della declaratoria d’inammissibilità del secondo motivo d’appello, con il quale aveva dedotto l’assenza di motivazione della sentenza di primo grado.

Al contrario di quel che aveva affermato il Tribunale, il motivo non si era macchiato di genericità e aspecificità, dovendosi, al contrario, constatare la totale assenza di motivazione da parte del Giudice di pace, il quale non aveva in alcun modo preso in considerazione il titolo della debenza.

I due motivi che precedono, osmotici fra loro, possono essere accolti nei termini che seguono.

All’immotivata decisione di primo grado il Tribunale contrappone una ratio decidendi erronea, attraverso la quale ha precluso ingiustamente alla ricorrente il diritto alla decisione nel merito. Invero, se, come affermato da quel giudice, sarebbe occorso scrutinare i doveri reciprocamente nascenti dal contratto, così da “ottenersi una pronuncia giudiziale, che statuisca, con efficacia di giudicato, il dedotto inadempimento”, una tale statuizione andava resa proprio in quella sede e non affermata come irrimediabilmente mancata.

Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c. e art. 2041 c.c..

Secondo la ricorrente, la resistente, usufruendo, insieme alla sorella An. del passaggio, senza pagare la quota di propria pertinenza, a differenza della germana, aveva finito per trarre indebito vantaggio dall’intervento di risanamento.

Trattasi di doglianza che non coglie nel segno.

La ricorrente invoca fuori luogo l’azione di arricchimento senza causa, la quale, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un’altra azione tipica nei confronti dell’arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato (Sez. 3^, n. 19568 del 29/09/2004, Rv. 577424), nel mentre, peraltro, non si rileva alcuna formazione di giudicato preclusivo nel merito.

Con il quinto motivo viene dedotto vizio motivazionale in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, che il Giudice di primo grado aveva ritenuto di compensare, quale incentivo alla riappacificazione.

Quest’ultima doglianza resta assorbita dal tenore del dispositivo di cui appresso.

In ragione dell’esposto la sentenza va cassata con rinvio e il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo per quanto in motivazione, rigetta il primo ed il quarto, assorbito il quinto. Cassa e rinvia in relazione ai motivi accolti, anche per le spese, al Tribunale di Taranto.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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