Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25351 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 11/11/2020), n.25351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 17975 del ruolo generale dell’anno 2013,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

B.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv.to Claudio Grassi, domiciliato

presso la cancelleria della Corte di cassazione;

– controricorrente –

e contro

Riscossione Sicilia s.p.a. – già Serit Sicilia s.p.a. – in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,

giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.to

Valerio Scelfo, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv.to De Luca Tamajo Bousier Niutta, in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 21/23;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3/17/2013,

depositata il 9 gennaio 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 febbraio 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 3/17/2013, depositata il 9 gennaio 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania (hinc: “CTR”), ha accolto l’appello proposto da B.G. nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e della Serit Sicilia s.p.a. – Agente per la riscossione per la Provincia di Catania – in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 33/08/2012 della Commissione tributaria provinciale di Catania (hinc: “CTP”) che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 13 dicembre 2010, relativa a Irpef, Irap e Iva, interessi e sanzioni, per gli anni 2005-2006, emessa, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15bis, a seguito dell’assunta definitività, per mancata impugnazione, dei presupposti avvisi di accertamento e atti di irrogazione sanzioni;

-in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha osservato che:1) dalla documentazione prodotta dall’Ufficio non si evinceva la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica degli atti presupposti (avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni) della impugnata cartella esattoriale; 2) in particolare, dalle relative relate di notifica – una delle quali priva di data e le altre redatte il 14 dicembre 2009 – si ricavava che il messo notificatore non aveva trovato il B. presso la residenza e aveva provveduto, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione di avviso in busta chiusa alla porta dell’abitazione del destinatario e inoltro di raccomandata AR; 3) al riguardo, l’Ufficio non aveva fornito “la prova della spedizione della racc.ta informativa”, avendo il messo notificatore indicato il numero delle raccomandate ma non allegato alcun bollettino di spedizione o copia distinta timbrata dall’Ufficio postale; 4) difettava anche “la prova di quanto accaduto circa l’asserita mancata consegna delle raccomandate”, non essendo a tale fine sufficiente la produzione da parte dell’Ufficio delle “richieste di certificazione di avvenuta consegna” che quest’ultimo aveva avanzato all’Ufficio postale; 5) del corpo di tali fogli di richiesta faceva parte una cassetta “riservata all’Ufficio” nella quale risultava indicato il numero della racc.ta, la data di spedizione e la specificazione di restituzione al mittente “per compiuta giacenza” dopo circa un mese, la quale ultima attestazione siglata da un compilatore e priva di timbro-datario dell’Ufficio postale non forniva alcuna informazione sul momento in cui la raccomandata fosse stata recapitata al contribuente e sulle ragioni della mancata consegna; 6) non essendo stati regolarmente notificati gli atti presupposti andava annullata la cartella di pagamento;7) ogni altra questione rimaneva assorbita;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo cui resiste, con controricorso, il contribuente; diversamente, nel controricorso, la concessionaria Riscossione Sicilia s.p.a. – già Serit sicilia s.p.a. – eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, e, in ogni caso, aderendo alla posizione dell’Ufficio, chiede la cassazione della sentenza di appello;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso del contribuente non risultando prodotta in atti la cartolina di ricevimento della relativa notifica a mezzo servizio postale nei confronti dell’Agenzia delle entrate presso l’Avvocatura generale dello Stato, non essendo a tal fine rilevante quella effettuata, a mani proprie, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Catania;

– con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 140 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente non perfezionatosi la notifica ex art. 140 cit. degli atti presupposti (due avvisi di accertamento e due atti di irrogazione delle sanzioni) la cartella esattoriale in questione, per mancata prova “della spedizione delle raccomandate informative e anche di quanto accaduto per l’asserita mancata consegna delle stesse” ancorchè, nella specie, stante l’irreperibilità relativa del contribuente all’indirizzo di residenza, l’agente notificatore avesse curato i tre adempimenti prescritti dalla suddetta disposizione (deposito di copia nella casa del comune; affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o dell’azienda del destinatario; invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento) con conseguente perfezionamento della notifica per il notificante al momento dell’invio della raccomandata e per il notificato al momento della consegna di quest’ultima o del decorso del decimo giorno dalla spedizione (per compiuta giacenza) senza necessità di allegazione dell’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) all’originale dell’atto notificato;

– il motivo è infondato per le ragioni di seguito indicate, dovendo, in parte, questa Corte procedere alla correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., u.c.;

– quanto alla asserita illegittimità della cartella di pagamento per mancato perfezionamento della notifica dei relativi atti presupposti (due avvisi di accertamento e due atti di contestazione delle sanzioni), dalla sentenza impugnata si evince che – come dalle relate di notifica – stante l’irreperibilità relativa del contribuente, non essendo stato rinvenuto presso la sua residenza, il messo notificatore aveva proceduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. al deposito dell’atto presso la casa comunale, all’affissione di avviso in busta chiusa alla porta dell’abitazione e all’inoltro della relativa racc.ta informativa; al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto non provato il perfezionamento della notifica degli atti impositivi prodromici e dunque illegittima la conseguente cartella in quanto: a) l’Ufficio non aveva provato la spedizione della racc.ta informativa, non essendo stato allegato alcun bollettino di spedizione o copia distinta timbrata dall’Ufficio postale; b) le c.d. richieste di certificazione di avvenuta consegna delle racc.te avanzate dall’Agenzia all’Ufficio postale (con indicazione in uno spazio riservato all’Ufficio del numero della raccomandata, della data di spedizione e della attestazione di avvenuta restituzione al mittente per compiuta giacenza) non assolvevano all’onere di prova circa la asserita mancata consegna delle medesime;

– gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) i deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario; b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito; c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito;

– quanto all’asserita mancata prova da parte dell’Ufficio della spedizione delle raccomandate informative, per non essere stato allegato alcun bollettino di spedizione o copia di distinta timbrata dall’ufficio postale, la Corte si limita a correggere la motivazione nel senso di seguito indicato, essendo il dispositivo conforme a diritto;

– orbene, si è da questa Corte ritenuto che il compimento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso – cfr. Cass. n. 4844/1993; tale principio va tuttavia completato dall’affermazione che la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai “fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” e, pertanto, dovendosi avvalere il messo notificatore del servizio postale per l’inoltro della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., nella relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), potrà dare atto di aver consegnato all’Ufficio postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., da spedire per raccomandata AR, ma non sarà in grado evidentemente- di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica, con la conseguenza che la eventuale prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso (cfr. Cass. n. 2082/1999, secondo cui ad integrare l’ultimo adempimento ex art. 140 c.p.c. di “dare notizia” al destinatario delle operazioni compiute “non è sufficiente che la raccomandata sia consegnata all’ufficio postale di partenza, ma è necessario che la stessa sia spedita, con la conseguenza che la notificazione deve ritenersi nulla, qualora risulti che, dopo la consegna, il piego raccomandato non sia stato inoltrato dall’ufficio postale – v. Cass. n. 11118/2000 -. Vedi, con riferimento alla giurisprudenza formatasi sull’art. 140 c.p.c. anteriormente all’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, Cass. n. 3497 del 04/04/1998, secondo cui il compimento di detta ultima formalità “non può essere desunto dalla sola indicazione del numero della raccomandata spedita, senza alcuna verifica sull’esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione, anche ai fini del riscontro degli elementi richiesti dall’art. 48 disp. att. c.p.c., atteso che l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di avere inviato una raccomandata indicandone il numero copre con la fede privilegiata soltanto tale ambito, ma dalla stessa non sono desumibili nè l’indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita nè il destinatario della medesima negli altri elementi di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c.”; v. da ultimo Cass. sez. 6-5, n. 1699 del 2019);

– quanto all’asserita inidoneità delle c.d. richieste di certificazione di avvenuta consegna delle raccomandate a comprovare l’assunta mancata consegna delle medesime, va ricordato che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c. si è tenuto distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto (Cass. 11 maggio 2012, n. 7324); ne consegue che la notifica, a mezzo posta, dell’avviso informativo al contribuente si perfeziona non con il semplice invio a cura dell’agente postale della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall’effettivo ritiro del plico in giacenza (Cass., sez. 5, n. 27666 del 2019);

– questa Corte ha proprio di recente affermato che “ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l’efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale” (Cass., sez. 6-5, n. 10519/2019; Cass. n. 33525 del 2019);

-ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notifica torio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo; difatti, l’avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019);

– non risultando dalla sentenza impugnata la produzione in giudizio da parte dell’Ufficio dell’originale o della copia dell’avviso di compiuta giacenza delle raccomandate informative del deposito degli atti presso la casa comunale, la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere che non emergesse la prova del perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., essendo le c.d. richieste di certificazione di avvenuta consegna delle raccomandate inidonee a comprovare “quanto accaduto per l’asserita mancata consegna” delle medesime;

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– stante l’inammissibilità del controricorso del contribuente, nulla sulle spese del giudizio di legittimità con riguardo a quest’ultimo mentre si ravvisano giusti motivi per compensare quelle tra la ricorrente e il concessionario.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità tra l’Agenzia delle entrate e il concessionario Riscossione Sicilia s.p.a.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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