Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25351 del 11/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 25351 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Mellusi Michelina
Inti-
mata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
359/2011/15
depositata il 31/10/2011
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/10/2013 dal
Doti Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Zeno;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Mellusi Michelina contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio
contro la sentenza della CTP di Benevento n. 314/7/2010 che aveva accolto il ricorso
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. CiA – T– R.G. n. 5319/12
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Data pubblicazione: 11/11/2013
avverso il diniego di rimborso Iva 2004 . Il ricorso proposto si articola in unico motivo.
Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380
bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
10/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
La notifica a mezzo del servizio postale non si esau-isce con la spedizione dell’atto, ma si
perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta
consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita;
ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazionecome nel caso in esame- la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile
Così deciso in Roma, 10/10/2013
Il Presidente
Motivi della decisione