Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25351 del 11/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2018, (ud. 05/04/2018, dep. 11/10/2018), n.25351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso ricorso 13330-2017 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARRARESI

n. 2/A, presso lo studio dell’avvocato FABIO RAIMONDI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI DI LIBERATORE;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ MA.UG. S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato MARINA VACCARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di TERAMO, del 23/02/2017 emessa

sul procedimento iscritto al n. 110/2016 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2013, M.S. stipulava con la Concessionaria Ma.Ug. Srl un contratto di acquisto di un’autovettura, versando una caparra confirmatoria a garanzia dell’impegno assunto. Sollecitata la Concessionaria, in ragione del ritardo nella consegna del bene, e lamentati i danni derivanti dalla contemporanea vendita dell’autovettura di cui parte acquirente era proprietario, la convenuta proponeva al M. di attendere l’arrivo dell’autovettura, conseguendo uno sconto di 700 Euro sul prezzo, oppure di recedere dal contratto di compravendita. Malgrado l’espressa volontà dell’acquirente di optare per la prima soluzione, la Concessionaria dichiarava la nullità dell’ordine di acquisto, non essendo il M. più in possesso dell’autoveicolo usato, provvedendo a vendere l’autovettura a terzi e a trattenere la caparra.

Il M. conveniva la Concessionaria dinanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Teramo, al fine di sentire dichiarare l’illegittimità della dichiarata nullità del contratto e di ottenere il risarcimento dei danni subiti, comprensivi del conseguimento del doppio della caparra.

Con sentenza 304/2015, il GdP rigettava la domanda attorea.

2. Parte soccombente proponeva appello avverso la predetta pronuncia.

Il Tribunale di Teramo, con sentenza 183 del 27 marzo 2017, rigettava il gravame, ritenendo inadempiuto l’obbligo di parte appellante di dare in permuta alla concessionaria la propria autovettura, al momento del ritiro del veicolo oggetto del contratto, così come risultava dalle condizioni contrattuali, che inducevano a presumere l’intervenuta stipulazione di un contratto di compravendita misto a permuta, piuttosto che di semplice vendita. Il giudice dell’appello giungeva a detta conclusione alla luce della valutazione della compilazione, nell’ordine di acquisto, del campo relativo al “ritiro del veicolo usato”, mediante la selezione della casella “atto di vendita”.

3. M.S. propone ricorso per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Teramo, con due motivi. La Concessionaria Ma.Ug. srl resiste con controricorso.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunzia la violazione e omessa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, artt. 1362,1370 c.c.; insussistenza dell’inadempimento del ricorrente; violazione delle cause di nullità e di risolubilità del contratto ex artt. 1418 e 1453 c.c., che si censurano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per essersi il Giudice di seconde cure appellato a criteri interpretativi integrativi, ossia la valutazione dell’ordine di acquisto nel quale era stato compilato il campo relativo al veicolo usato, senza prima procedere all’interpretazione del contratto secondo i canoni ermeneutici indicati agli artt. 1362 e 1370 c.c., giungendo ad una interpretazione sfavorevole per parte acquirente.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, che si censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si censura la contraddittorietà dell’iter argomentativo seguito dal Tribunale, che in un primo momento ha affermato che l’autoveicolo usato dovesse cedersi alla Concessionaria al momento della consegna della vettura oggetto del contratto in contestazione, per poi ritenere illogicamente integrato l’inadempimento del M., che aveva venduto il veicolo di cui era proprietario prima della traditio della res. Inoltre, parte ricorrente lamenta l’omessa valutazione della documentazione formata dalle parti in seguito alla vendita dell’autovettura usata.

I motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. E’ principio consolidato di questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel suo fascicolo, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che questo è stato prodotto indicando altresì la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento – non prodotto nelle fasi di merito – relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Premessi tali principi, cui il collegio intende dare continuità, si rileva che, in seno al ricorso perchè parte ricorrente non indica dove e quando è stato depositato il contratto.

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

E comunque il primo motivo sarebbe ugualmente inammissibile perchè l’interpretazione e la qualificazione del contratto spetta al giudice del merito ed in ogni caso sarebbe ugualmente inammissibile in quanto volto ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale – al di là della veste formale conferita alla censura – il contenuto della motivazione della sentenza di appello che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici.

Il secondo motivo, invece, è fuori dai limiti posti da Cass. S.U. 80538054/2014.

8. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2018

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