Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25350 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5221/2006 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, P.I. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato CATAUDELLA Antonino, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PETRIZZI VINCENZO;

– ricorrente –

e contro

TANZILLI ANGELO COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4384/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato CATAUDELLA Antonino, difensore del ricorrente che si

riporta alle conclusioni assunte in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 27.11.91 la Tanzilli Angelo Costruzioni Elettriche s.r.l. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Cassino, l’ENELs.p.a. per ottenere lo spostamento della linea elettrica che attraversava il proprio fondo ed il risarcimento di “tutti i danni causati dal comportamento del convenuto”.

Si costituiva l’ENEL che contestava la domanda.

Espletata C.T.U., il Tribunale, con sentenza parziale depositata il 28.9.91, dichiarava la cessazione della materia del contendere “in merito allo spostamento della linea elettrica MT Zaffiri-Sora- Broccostella” e, con successiva sentenza n. 76/2002, condannava l’ENEL Distribuzione s.p.a., succeduta all’ENEL s.p.a,, al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 171.978,30, a titolo di risarcimento del danno per ritardo nell’adempimento, ritenuta la condotta dell’ENEL “insistentemente ostativa”. Avverso tale decisione L’ENEL distribuzione s.p.a. proponeva appello cui resisteva l’appellata.

Con sentenza 9.11.2004 la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Rilevava la Corte di merito:

il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 122, comma 4, prevede, per il proprietario del fondo gravato da servitù di elettrodotto, la facoltà, nel caso di esecuzione sul fondo di “qualunque innovazione, costruzione o impianto”, di chiedere all’esercente dell’elettrodotto di “rimuovere o collocare diversamente le conduttore e gli appoggi”, subordinando tale facoltà all’offerta, da parte del proprietario del fondo servente all’esercente, di “altro luogo adatto per l’esercizio della servitù”;

dalla difesa dell’appellante (atto appello pag. 6) risultava l’offerta di interramento della linea sul fondo della società appellante, con conseguente accordo fra le parti intervenuto in data antecedente e prossima al mese di agosto 1991;

solo in data 25.2.1992 il Comune di Sora aveva concesso l’autorizzazione ai lavori di interramento della linea, lavori ultimati il 14.4.1992, con il collaudo della linea interrata;responsabile per il ritardo nell’adempimento relativo alle opere per le spostamento dell’elettrodotto era, peraltro, l’ENEL Distribuzione s.p.a., sussistendo la possibilità della società stessa di rivalersi nei confronti del Comune di Sora o di chiamarlo in causa per esserne manlevato.

Tale sentenza viene impugnata dall’ENEL Distribuzione s.p.a. sulla base di due motivi di gravame.

L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 122 del T.U. sulle acque e gli impianti elettrici (R.D. n. 1775 del 1933) e dell’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la Corte di merito aveva omesso di rispondere sul motivo di appello con cui si censurava che il giudice di prime cure avesse addebitato all’Enel il ritardo per lo spostamento delle condutture elettriche, per tutto il tempo intercorso tra la richiesta di detto spostamento e la relativa esecuzione,non tenendo conto, in violazione dell’art. 1218 c.c., dell’impossibilità in cui si era trovata la società stessa di adempiere per fatti ascrivibili a terzi, quale il Comune di Sora, la cui responsabilità extracontrattuale escludeva la possibilità di rivalsa dell’Enel Distribuzione, responsabile, invece, in via contrattuale; 2) violazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 133, ed omessa insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia;

la sentenza impugnata, pur avendo dato atto dell’offerta, da parte della soc. Tanzilli, di interramento della linea elettrica nel proprio fondo, con lettera 3.10.91, non aveva rideterminato la misura del risarcimento del danno quantificata dal primo giudice per un più lungo periodo, decorrente dalla raccomandata del 20.2.91, inviata dalla soc. Tanzilli all’Enel, fino allo spostamento delle condutture elettriche.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha ravvisato la responsabilità dell’Enel, per il ritardo con cui era stato eseguito lo spostamento (interramento) dell’elettrodotto, senza considerare i tempi tecnici normalmente necessari per tale operazione e riconoscendo che la causa del ritardo era dovuto al comportamento di terzi (Comune di Sora).

E’ pur vero che tale affermazione del giudice di appello, da un lato, contrasta con il principio fissato dall’art. 1218 c.c. (“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”) e, dall’altro, è carente della indicazione dei tempi tecnici necessari per lo spostamento dell’elettrodotto, tuttavia, va rilevato che, di tali tempi tecnici e dell’addebitabilità del loro prolungamento a fatto di terzi, non risulta che sia stata fornita la prova da parte dell’Enel; non vi è menzione, infatti, della data di stipula dell’appalto per l’effettuazione dei lavori; non è indicato quando è stata richiesta l’autorizzazione comunale e non è documentato che la stessa sia stata rilasciata solo il 25.2.1992, nè, infine, l’ente ricorrente ha fatto riferimento alla resistenza opposta dai proprietari limitrofi di cui avrebbe fatto menzione la C.T.U..

Tale carenza probatoria comporta l’infondatezza della prima doglianza, posto che l’impossibilità della prestazione costituisce causa di esonero del debitore da responsabilità ove venga dimostrata la mancanza di colpa, sotto qualsiasi profilo, del debitore, dovendosi, in mancanza, presumere nel medesimo la sussistenza di tale elemento (Cass. n. 7604/96).

Quanto alla seconda censura, con cui si lamenta la mancata riduzione, da parte del giudice di appello, dell’ importo della somma dovuta a titolo risarcitorio, in relazione al maggior periodo di tempo cui, in primo grado, era stato commisurato il risarcimento del danno, il ricorso è privo di autosufficienza; è pur vero che la sentenza impugnata ha affermato che “dal sistema difensivo dell’appellante risulta” che l’accordo sullo spostamento dell’elettrodotto era intervenuto in epoca prossima al mese di agosto 1991 e che era verosimile che la proposta fosse stata anche anteriore, ma incombeva al ricorrente, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, specificare gli atti processuali ed il relativo contenuto da cui desumere esattamente il più breve ambito temporale in cui si era verificato il ritardo nell’esecuzione dell’opera, al fine di consentire al giudice di legittimità il preventivo vaglio sul requisito di decisività dei documenti stessi e di verificarne l’erronea valutazione operata da giudice di merito.

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va, dunque, respinto.

Nessuna statuizione sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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