Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25350 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 11/11/2020), n.25350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11173/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Saint Gobain Italia Logistica Servizi Srl in liquidazione,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Giovannini e Stefano

Di Meo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via

Giuseppe Pisanelli n. 2, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 18/24/12, depositata il 9 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Saint Gobain Italia Logistica Servizi Srl impugnava l’avviso di accertamento per Iva, Irpeg e Irap per l’anno 2005, con cui l’Agenzia delle entrate, rettificata la dichiarazione, recuperava a tassazione costi indebitamente dedotti – disconoscendo la pertinente Iva posta a detrazione – riferiti a prestazioni effettuate da una società francese, appartenente al medesimo gruppo societario, in forza di contratto di assistenza generale stipulato tra le parti.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Pisa. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va disattesa l’eccepita inammissibilità del ricorso per tardività: la modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi della predetta legge, art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizi (Cass. n. 20102 del 06/10/2016).

Nella specie, è pacifico (v. pag. 7 del controricorso) che l’originario ricorso è stato depositato anteriormente alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009 –

2. Il ricorso, pur ammissibile, è, peraltro, infondato.

2.1. L’unico motivo, infatti denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi, per non aver la CTR tenuto compiutamente conto delle deduzioni dell’Ufficio e delle risultanze dell’avviso di accertamento.

Tali deduzioni e circostanze, invero, sono tutte ancorate a requisiti di “utilità” e “congruenza” dei costi, ossia ad elementi che, pur indubbiamente oggetto di diversa attenzione da parte della Corte all’epoca della proposizione del ricorso (v., con riguardo al requisito dell’utilità, ad es. Cass. n. 24065 del 16/11/2011 e n. 10914 del 27/05/2015; con riguardo al parametro della congruità, v., ad es., Cass. n. 7701 del 27/03/2013 e n. 21184 del 08/10/2014), secondo i più recenti orientamenti (Cass. n. 450 del 11/01/2018; Cass. n. 18904 del 17/07/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; da ultimo v. Cass. n. 30366 del 21/11/2019 e Cass. n. 902 del 17/01/2020), sono, in sè, estranei al principio di inerenza che “si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d’impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sè, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo”, potendo assumere rilievo una eventuale sproporzione solamente – ma sul diverso piano della prova – quale elemento sintomatico della carenza di inerenza, ferma, in ogni caso, una accentuata differenziazione tra imposte dirette e Iva.

A tal proposito si è pure affermato (v. in ispecie Cass. n. 18904 del 17/07/2018) che “in tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa ed alle scelte imprenditoriali” mentre “in tema di IVA, l’inerenza di un costo attinente all’attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo ed attività d’impresa”.

2.2. Ne deriva che le circostanze dedotte non sono decisive. La CTR, del resto, nel valutare positivamente la congruità dei costi, ha specificamente apprezzato che il contratto di assistenza (da cui sono derivati i nuovi costi) ha comportato il ridimensionamento di quelli preesistenti alla stipula dell’accordo, sì da portare necessariamente ad escludere all’eventuale (limitata) divergenza residua anche solo una incidenza sintomatica.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, attesa l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali della Corte, di incidenza significativa nella vicenda in giudizio, vanno compensate.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, nei confronti dell’Agenzia delle entrate in quanto Amministrazione dello Stato che opera con il meccanismo della prenotazione a debito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA