Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2535 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2535 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 9302-2011 proposto da:
DITTA COSTRUZIONI BAU’ ADELINO & SILVIO SRL
03086070244 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARENULA 21, presso lo
studio dell’avvocato DI BONITO LEOPOLDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAURO CONTIN, giusta procura
speciale a margine della seconda pagina del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 (detta Agenzia o
Ufficio o Amministrazione) in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;

ti

Data pubblicazione: 05/02/2014

- contrarkorrente avverso la sentenza n. 16/05/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE dell’8.2.2010, depositata il
15/02/2010;

29/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2011 n. 09302 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: agevolazioni ex art. 33 legge 388/2000

Reg. Gen. 9302 /2011
RICORRENTE: Costruzioni Baù srl

1. La Costruzioni Baù srl ricorre per cassazione avverso la sentenza
della Commissione
Tributaria Regionale del Veneto-Mestre 16/05 /10 del 15 febbraio 2010 che accoglieva l’appello
della contribuente e affermava la non spettanza alla contribuente delle agevolazioni ex art. 33 legge
388/2000
2. L’Agenzia si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere respinto
In adesione alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il beneficio dell’assoggettamento
all’imposta di registro nella misura dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della legge n.388 del 2000 per i trasferimenti di immobili
situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a
condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro
cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per
l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti
di stretta interpretazione, ai sensi dell’art.14 delle preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se
il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un
successivo acquirente (ex multis ordinanze n. 11771 del 11 luglio 2012, n, 8438/200).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 1000 complessivi
oltre agli accessori di legge.
1:
cew 3T2/1,4
n’ 4
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 29

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

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