Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2535 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2535 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12414-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SIGNOROTTO GIOSUE’, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LORIS TOSI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/02/2018

avverso la sentenza n. 1706/24/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il
11/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato
ad un motivo, nei confronti di Signorotto Giosuè (che resiste
con controricorso e memoria), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Veneto indicata in
epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’avviso di
accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IRPEF e
IRAP per l’anno 2006 – è stato accolto l’appello, riformando la
decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del
contribuente, ritenendo che l’Ufficio era decaduto dal potere
accertativo non trovando applicazione il raddoppio dei termini
in quanto la denuncia era stata presentata successivamente
all’emissione dell’avviso di accertamento, occorrendo
comunque l’effettivo invio della denuncia entro il termine di
decadenza per l’accertamento.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.43, comma 3, D.P.R. 600/1973,
dell’art.57 L.3 dPR n.633/1972, 2 cligs.n.128/2015 in quanto
la C.T.R. avrebbe dovuto ritenere applicabile il raddoppio dei
termini, a nulla rilevando il mancato deposito della denunzia
entro il termine ordinario di decadenza.

Ric. 2016 n. 12414 sez. MT – ud. 10-01-2018
-2-

GIOVANNI CONTI.

La censura è fondata.
Invero, sussiste la denunciata violazione dell’art.43 DPR
600/1973 e della disciplina sul raddoppio dei termini di
decadenza per l’accertamento a carico della sentenza qui
impugnata.

modificato l’art. 43 d.p.r. 600/1973, in base alla previsione che
“in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i
termini di cui ai commi precedenti [cioè gli ordinari termini di
decadenza per l’accertamento] sono raddoppiati relativamente
al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.
Richiamato quanto precisato dalla Corte costituzionale, con la
sentenza n. 247/2011, nel dichiarare non fondate le questioni
di legittimità del combinato disposto dell’art. 57, terzo comma,
del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 37, comma 26, del d.l. n.
223 del 2006 (convertito nella legge n. 248 del 2006), è stato
ritenuto da questa Corte che, ai fini del solo raddoppio dei
termini per l’esercizio dell’azione accertatrice, rileva l’astratta
configurabilità di un’ipotesi di reato e non rileva né l’esercizio
dell’azione penale da parte del p.m., ai sensi dell’articolo 405
c.p.p., mediante la formulazione dell’imputazione, né la
successiva emanazione di una sentenza di condanna o di
assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime
di «doppio binario» tra giudizio penale e procedimento e
processo tributario (Cass. 9974/2015; Cass. 20043/2015;
Cass. nn. 7805, 9725, 9727, 11181 e 27392 del 2016).
Questa Corte, inoltre, ha di recente precisato, esaminando il
tema della portata dei successivi interventi legislativi di cui al
d.lgs. 128/2015 ed alla I. 208/2015, che
Ric. 2016 n. 12414 sez. MT – ud. 10-01-2018
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“In tema di termini

Va premesso che l’art. 37 d.l. 223/2006, al comma 24, ha

per l’accertamento tributario stabiliti dagli artt. 43 del d.P.R. n.
600 del 1973 (per le imposte sui redditi) e 57 del d.P.R. n. 633
del 1972 (per l’IVA): a) il regime transitorio introdotto dal
comma 3 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 (in vigore dal 2
settembre 2015) non è abrogato dal successivo regime

208 del 2015 (in vigore dal 10 gennaio 2016); b) il primo
regime transitorio (d.lgs. n. 128 del 2015) stabilisce che i
commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015 non si
applicano né in relazione agli avvisi di accertamento, ai
provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie
ed agli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate
fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla
data del 2 settembre 2015, né in relazione agli inviti a
comparire di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 218 del 1997,
notificati alla data del 2 settembre 2015, né in relazione ai
processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell’art. 24
della legge n. 4 del 1929, dei quali il contribuente abbia avuto
formale conoscenza entro il 2 settembre 2015, sempre che i
relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano
notificati entro il 31 dicembre 2015; e) il secondo regime
transitorio (legge n. 208 del 2015) disciplina diversamente il
regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento
previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015,
disponendo che i commi 130 e 131 dell’art. i della legge n. 208
del 2015 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi
d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e
introducendo per tali periodi d’imposta anteriori una specifica
normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi
non sia applicabile il precedente regime transitorio dettato dal
d.lgs. n. 128 del 2015”- Cass. n. 26037/2016-.
Ric. 2016 n. 12414 sez. MT – ud. 10-01-2018
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transitorio previsto dal comma 132 dell’art. 1 della legge n.

Orbene, nella specie, il giudice d’appello, ritenendo che il
raddoppio dei termini non trovasse applicazione in relazione
all’inoltro tardivo della denuncia, non si è conformato ai
superiori principi, omettendo di considerare le condizioni
legittimanti l’eventuale raddoppio dei termini di decadenza per

la tempestività dell’atto impositivo).
Risultano pertanto privi di fondamento i rilievi difensivi esposti
nel controricorso ed in memoria.
Sulla base delle superiori considerazioni, in accoglimento del
ricorso, la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad
altra sezione della CTR del Veneto, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 10.1.2018 in Roma.
Il P

idente
i

l’azione accertatrice (che se sussistenti avrebbero comportato

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