Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25349 del 29/11/2011

Cassazione civile sez. II, 29/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 29/11/2011), n.25349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Bruno

Buozzi n. 59, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO GIORGIO, dal

quale è rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Antonino

Graziano, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO; AGENZIA

DELLE ENTRATE;

– intimati –

per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Agrigento

r.g.a.c.n.c. 122/2005, depositata il 20 aprile 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, con ordinanza depositata il 20 aprile 2005, ha rigettato l’opposizione proposta da B.A. avverso il provvedimento del Tribunale penale della medesima città, in data 24 gennaio 2005, che aveva dichiarato inammissibile la domanda del B. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale a suo carico.

La domanda era stata dichiarata inammissibile sulla base dei seguenti rilievi: mancanza, nella istanza della dichiarazione relativa alla eventuale titolarità di diritti reali su beni immobili o su mobili registrati da parte dei componenti del nucleo familiare dell’istante;

omessa specificazione del reddito del nucleo familiare per l’anno di imposta 2004, essendo la dichiarazione dei redditi allegata dall’interessato riferita all’anno di imposta 2002; mancata specificazione dell’anno di imposta al quale si riferivano i redditi dichiarati con riferimento sia alla posizione del medesimo istante, sia a quella della familiare convivente; mancata sottoscrizione da parte dell’interessato delle dichiarazioni rese in ordine alla situazione reddituale propria e del proprio nucleo familiare, essendo dette dichiarazioni sottoscritte solo nell’ultima pagina e non anche in tutte le pagine.

Il Giudice del reclamo ha escluso la fondatezza delle ragioni addotte nel provvedimento impugnato con riferimento alla mancata dichiarazione di eventuali redditi derivanti da immobili o mobili registrati, trattandosi di prescrizione che era stata abrogata dalla L. n. 134 del 2001, e alla mancata sottoscrizione di tutti i fogli della istanza, trattandosi di requisito non prescritto a pena di inammissibilità da alcuna disposizione. Quindi, pur dando atto che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, lett. c), prevede, a pena di inammissibilità dell’istanza, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, comma 1, lett. o), attestante le condizioni di reddito previste per l’ammissione al patrocinio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, ha rilevato che il B. ha sì dichiarato, nell’istanza di ammissione, che il proprio reddito complessivo ammontava, cumulato con quello della familiare convivente, ad Euro 9.857,00, ma ha allegato all’istanza il proprio modello Unico riferito all’anno 2002, laddove il reddito riferito alla convivente era relativo all’anno 2003. Ha quindi osservato che, pur essendo sufficiente ad integrare il requisito reddituale, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, la mera dichiarazione sostitutiva, tuttavia la indicazione di dati non omogenei e la produzione di un modello relativo non all’anno 2004 (ultima dichiarazione alla data di presentazione della istanza), ma al 2003, determinasse la inammissibilità della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Per la cassazione di questo provvedimento ricorre B. A. con atto notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento e all’Agenzia delle entrate di Agrigento, che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

All’udienza del 13 gennaio 2011 la Corte ha disposto la notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato, assegnando termine di giorni sessanta.

Dalla attestazione della cancelleria in data 23 maggio 2011, risulta che l’adempimento disposto con la citata ordinanza non è stato eseguito.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non avendo le intimate svolto attività difensiva non vi è luogo a provvedere sulla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2011

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