Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25349 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. III, 20/09/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 20/09/2021), n.25349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11882-2019 proposto da:

B.A., L.R.A., elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 13, presso lo studio dell’avvocato OLGA GERACI,

rappresentate e difese da gli avvocati ANTONINO FILIPPO LA ROSA,

GIOVANNI PINO;

– ricorrenti –

contro

T.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORRADO CARMELO CORRENTI;

– controricorrente –

nonché contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, (già MILANO ASSICURAZIONI SPA già

LLOYD INTERNAZIONALE), in persona del procuratore speciale, Dott.

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUIRINO

VISCONTI N. 103, presso lo studio dell’avvocato Massimo Dellago, che

unitamente agli avvocati FILIPPO MARTINI, e MARCO RIDOLFI la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonché contro

P.D., P.A.S., V.F., CST

CENTRO SERVIZI TORO SPA, INAIL (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 26910/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha chiesto la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Negli anni 90 B.A., in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore L.R.A., convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, V.F., T.D., la Toro Assicurazioni S.p.a., la Lloyd Internazionale S.p.a. nonché P.D. e P.A. (titolari di “Centro Ittico” s.n.c.), per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti per la morte di L.R.A. (rispettivamente marito e padre dell’attrice e della minore dalla medesima rappresentata), avvenuta a seguito del sinistro, verificatosi in data (OMISSIS) sulla s.s. (OMISSIS), tra l’autocarro Fiat 50 NC, assicurato con la Lloyd Internazionale S.p.a. e guidato dal proprietario V.F., ed il Ford Transit, assicurato con la Toro Assicurazioni S.p.a., guidato da T.D. e di proprietà di P.A. e di P.D., sul quale si trovava, come trasportato, L.R.A..

A tale giudizio venne riunito quello instaurato dall’INAIL -Direzione Regionale per la Sicilia nei confronti di V.F., T.D. e la Milano Assicurazioni S.p.a. (già Lloyd Internazionale S.p.a.) per ottenere la condanna dei detti convenuti al rimborso delle prestazioni erogate (indennità T.U. n. 1124 del 1965, ex art. 85), in seguito alla morte del lavoratore L.R.A., alle superstiti moglie e figlia.

Con sentenza parziale 209/2002, pubblicata il 20 settembre 2002, il Tribunale adito dichiarò che il sinistro si era verificato per responsabilità di entrambi i conducenti, e precisamente in ragione del 70% per responsabilità di T.D. ed in ragione del 30% per responsabilità di V.F., condannò quest’ultimi, P.D., P.A. e Milano Assicurazioni S.p.a., al pagamento, in solido, in favore dell’attrice, in proprio e nella sua qualità, a titolo di risarcimento del danno morale, della somma di Euro 61.974,82, oltre rivalutazione ed interessi; rigettò ogni altra domanda ed eccezione, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Toro Assicurazioni S.p.a., stante la non operatività della polizza a garanzia dei terzi trasportati.

Con sentenza definitiva 191/06, pubblicata il 27 marzo 2006, lo stesso Tribunale condannò V.F., T.D., P.D., P.A. e la Milano Assicurazioni S.p.a., in solido, al pagamento in favore dell’attrice, in proprio e nella qualità, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma 93.041,42, oltre interessi; ordinò l’estromissione dal giudizio della Toro Assicurazioni S.p.a.; rigettò la domanda avanzata dall’INAIL e regolò le spese di lite.

Con sentenza depositata il 9 maggio 2014, la Corte di appello di Messina decise nei termini appresso indicati: dichiarò la Toro Assicurazioni S.p.a. (e, per essa, CST, nella sentenza di cui si chiede la revocazione indicata pure come CTS) legittimata passiva nell’azione risarcitoria e, quindi, corresponsabile in solido nei confronti delle danneggiate B.A. e L.R.A. (divenuta maggiorenne) e, nel rapporto interno tra i corresponsabili, nella fissata percentuale del 70% a carico a di T.D. e del Centro Ittico s.n.c.; condannò il Centro Ittico s.n.c. (in persona dei due contitolari), T.D., CTS, V.F. e Milano Assicurazioni, in solido tra loro (e nel rapporto interno, nella percentuale del 70% a carico di Centro Ittico, CST, e nella percentuale del 30% a carico di V. e Milano), al pagamento, in favore di ciascuna delle appellanti incidentali B.A. e L.R.A., della somma di Euro 260.000,00, a titolo di danno morale da perdita del rapporto parentale, oltre rivalutazione ed interessi; in accoglimento dell’appello incidentale proposto da INAIL, condannò il Centro Ittico s.n.c. (in persona dei due contitolari), T.D., CST, V.F. e Milano Assicurazioni S.p.a. al pagamento, in favore dell’INAIL ed a titolo di rivalsa in surroga, della somma fissata nell’appellata sentenza definitiva quale danno patrimoniale subito dalle danneggiate, oltre rivalutazione ed interessi; conpannò, quindi, B.A. e L.R.A. a restituire alla Milano Assicurazioni S.p.a. la somma ottenuta, a titolo di danno patrimoniale, in forza della detta sentenza definitiva.

Avverso detta sentenza B.A. e L.R.A. proposero ricorso per cassazione, cui resistette con controricorso T.D. mentre P.D. e P.A., quali contitolari del Centro Ittico s.n.c., V.F., Milano Assicurazioni S.p.a. (poi Unipolsai S.p.a.), CST (Centro Servizi Toro) S.p.a. (quale mandatario e rappresentante della Toro Assicurazioni S.p.a, poi Generali Italia S.p.a,) non svolsero attività difensiva in sede di legittimità.

Con ordinanza n. 26910/2018, depositata il 24 ottobre 2018, questa Corte rigettò il ricorso e condannò le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.

Avverso tale ordinanza B.A. e L.R.A. hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis, in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 4, basato su un unico motivo.

Hanno resistito con distinti controricorsi T.D. e UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Milano Assicurazioni S.p.a., già Lloyd Internazionale).

Fissato per l’udienza pubblica del 10 marzo 2021, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

T.D. ha depositato “note di trattazione scritta”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto esaminata l’eccezione – sollevata dal T. – di inesistenza della notifica del ricorso all’esame al predetto controricorrente presso il difensore domiciliatario nel ricorso per cassazione e non alla predetta parte personalmente.

1.1. Tale eccezione è infondata, alla luce del principio già affermato da questa Corte e che va in questa sede ribadito, secondo cui l’art. 330 c.p.c. – a tenore del quale l’impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell’atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio – si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione (v. Cass. 14/11/2014, n. 24334), né essendo trascorso, al momento della notifica di detto ricorso, un anno dalla pubblicazione della sentenza di cui si chiede la revocazione (v. Cass. 20/04/2006, n. 9174).

Peraltro, la prospettata – sia pure in termini dubitativi dal T. inesistenza della notifica del ricorso all’esame si pone nettamente in contrasto, come pure rilevato dal P.G., con i principi espressi da Cass. 20/07/2016 nn. 14916 e 14917, sicuramente applicabili anche al ricorso per revocazione e secondo cui il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

Sulla base di quanto precede alcun dubbio – pure prospettato, sempre in forma dubitativa, dal T. – può sussistere in relazione alla ritualità e tempestività del ricorso all’esame.

2. Con l’unico motivo si denuncia “Mancato esame del secondo motivo di ricorso per cassazione let(t). b, formulato dalle Sig.re B. e L.R. ed errata e/o mancata percezione del contenuto del ricorso per cassazione, in particolare erronea percezione e/o mera svista del contenuto del secondo motivo di ricorso per cassazione lett. B. Omessa pronuncia (art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4)”.

Sostengono le ricorrenti che questa Corte non avrebbe esaminato la lett. b) del secondo motivo così commettendo, a loro avviso, un errore di percezione integrante una svista materiale e dunque un errore su un fatto di natura processuale riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4.

2.1. Si osserva che – dall’esposizione dei “fatti di causa” contenuta nell’ordinanza n. 26910/18 della S.C. – risulta che il Tribunale rigettò la domanda di risarcimento del “danno biologico iure hereditatis” sul rilievo che la morte fosse intervenuta immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo. La Corte di appello di Messina, con sentenza depositata il 9 maggio 2014, confermò (per quanto rileva nella presente sede) il rigetto della domanda di risarcimento del “danno biologico iure hereditatis” ma,-con diversa motivazione, in quanto pur evidenziando che potevasi ritenere apprezzabile il lasso di tempo di tre giorni intercorso tra l’incidente e la morte, nel caso di specie parte attrice non aveva provato lo stato di coscienza del proprio congiunto in tale lasso temporale, ritenendo che solo tale consapevolezza avrebbe consentito di ritenere sussistente (e quindi risarcire) quella sofferenza psichica di particolare intensità anche se di breve durata, patita da chi aveva lucidamente atteso la fine della propria vita, evidenziando che, nel caso di specie, non si evincevano dagli atti le condizioni della vittima nel suddetto arco temporale e, che, anzi, risultava dedotto dalla Milano (e non smentito) che la vittima era rimasta sempre in stato di “coma cerebrale”.

Con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 343/14 della Corte territoriale, le ricorrenti B.- L.R. si erano dolute, col primo motivo, dell’erroneo rigetto della richiesta di risarcimento del “danno biologico iure hereditatis” sostenendo che la perdita del bene della vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, è risarcibile ex se, nella sua oggettività, a prescindere, pertanto, dalla consapevolezza che la vittima ne abbia e che tale voce risarcitoria va riconosciuta anche in caso di morte immediata o istantanea. Questa Corte, con l’ordinanza n. 26910/18, nel procedere ad un esame congiunto dei primi tre motivi di ricorso, ha rigettato il primo motivo sul rilievo che il diritto al ristoro del danno da morte non venga acquisito dalla vittima “istantaneamente al momento della lesione mortale” ed in proposito ha richiamato i principi espressi da Cass. sez. un., 22/07/2015, n. 15350; ha inoltre ritenuto corretta la decisione della Corte di merito anche nel caso si voglia intendere che sia stato domandato il risarcimento del danno subito dal defunto per aver assistito allo spegnersi della propria esistenza, rilevando questa Corte che il risarcimento di tale dano può essere riconosciuto agli eredi solo nel caso sia dimostrata la sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo il sinistro e la morte, stato di coscienza ritenuto non provato nella specie.

Questa Corte, nell’ordinanza cui si chiede la revocazione in questa sede, ha affermato, quanto al secondo motivo di ricorso, che i ricorrenti si erano doluti del fatto che la Corte territoriale avesse ritenuto non provato dai danneggiati lo stato di coscienza del loro congiunto e avevano evidenziato che lo stato di “coma cerebrale” era stato dedotto ma non provato dalla Milano e che siffatta deduzione non necessitava di specifica contestazione e, quanto al terzo motivo, che i ricorrenti si erano doluti che la Corte territoriale avesse rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico iure hereditatis senza procedere ad una liquidazione equitativa.

Questa Corte ha esaminato congiuntamente tali motivi, “in quanto connessi”, e li ha rigettati per infondatezza.

Le odierne ricorrenti, nel proporre il ricorso all’esame lamentano, come già evidenziato, che questa Corte non si sarebbe avveduta del fatto che il secondo motivo di ricorso era articolato in due “profili” o sub-motivi, contraddistinti dalle lettere a) e b), il primo dei quali atteneva all’onere della prova riguardo al requisito della consapevolezza, lamentandosi l’errata applicazione, da parte della Corte distrettuale, di norme entrate in vigore successivamente all’instaurazione del giudizio, mentre il secondo “profilo” riguardava il mancato riconoscimento del danno biologico iure hereditatis il quale, a differenza del danno morale iure hereditatis, andava, a loro avviso, riconosciuto per il semplice fatto che fosse stato dimostrato il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo e l’evento morte (nel caso di specie tre giorni).

Orbene, risulta evidente che le ricorrenti, in sostanza, censurano l’interpretazione e la qualificazione del secondo motivo di ricorso operate da questa Corte nella pronuncia n. 26910/18. Ciò, tuttavia, non vale a sostanziare “l’errore di fatto”, revocatorio deducibile ex art. 391-bis c.p.c..

Ed invero l’impugnazione per revocazione delle sentenze di questa Corte è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti, una, dalla lettura della sentenza e, l’altra, dagli atti e documenti di causa. Ne consegue che risulta esperibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4 la revocazione per errore di fatto in cui sia incorso il Giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronuncia sul motivo (come interpretato nel suo contenuto) sia effettivamente intervenuta anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura sul punto, perché in tal caso risulta dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percettibile) bensì una errata considerazione ed interpretazione dell’oggetto del ricorso (o di un suo motivo) e, quindi, un errore di giudizio (Cass., sez. un., ord., 27/11/2019, n. 31032; Cass., sez. un., ord., 28/05/2013, n. 13181; Cass., ord., 27/04/2018, n. 18184; Cass., ord.,15/02/2018, n. 3760; Cass., ord., 12/05/2012, n. 10466).

2.2. Pertanto, ponendosi la valutazione, ancorché errata, di un motivo del ricorso operata dal Giudice di legittimità al di fuori dell’ambito di applicazione del dettato dell’art. 391-bis c.p.c. in relazione all’art. 395 c.p.c., n. 4, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

4. Deve disporsi la chiesta distrazione delle spese liquidate in favore di T.D. a difensore dello stesso, avv. Corrado Carmelo Correnti, che ha dichiarato di averle anticipate.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dispone la distrazione delle spese liquidate in favore del controricorrente T.D. in favore dell’avv. Corrado Carmelo Corrente, anticipatario; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

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