Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25349 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 12/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14134/2012 proposto da:

S.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato CHRISTIAN ARTALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CARACCI;

– ricorrenti –

contro

C.S., B.I.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio

dell’avvocato LUCA VALENTINO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIUSEPPE BALSAMO;

M.V., domiciliata in ROMA, VIA BORSI 4, presso l’avv. LUCA

VALENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO TRIOLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 283/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 2004 S.G., promissario acquirente del fabbricato urbano sito in (OMISSIS) in forza di contratto preliminare in data (OMISSIS), convenne in giudizio la promittente venditrice M.V. con domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della predetta, con condanna al pagamento dell’importo pattuito a titolo di penale e del doppio della caparra confirmatoria. L’attore dedusse che il termine per la stipula del definitivo era fissato per il mese di (OMISSIS); che con raccomandata del 2 luglio 2004 egli aveva diffidato la controparte a produrre la documentazione necessaria per la stipula, assegnando il termine di quindici giorni; che tale termine era decorso infruttuosamente.

La convenuta M., previa chiamata in garanzia dei proprietari dell’immobile C.S. e B.I.M., chiese il rigetto della domanda e in via riconvenzionale formulò domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attore, con conseguente accertamento del diritto a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra e condanna dell’attore al pagamento della penale. A supporto della domanda, la convenuta dedusse che in data 22 aprile 2004 aveva ricevuto la procura speciale a vendere l’immobile e in data 3 giugno 2004 il Comune di Partanna aveva certificato che l’immobile non insisteva in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta; che il promissario acquirente aveva manifestato la volontà di stipulare il contratto definitivo solo all’esito del rilascio della concessione in sanatoria; che detta concessione era stata rilasciata in data 4 agosto 2004; che in data 10 agosto 2004 l’attore era stato invitato a comparire dinanzi al notaio per la stipula; che lo stesso atttore aveva comunicato che non si sarebbe presentato per la stipula ritenendo il contratto preliminare risolto di diritto.

I terzi chiamati proposero anch’essi domanda riconvenzionale negli stessi termini della parte convenuta.

1.1. – Il Tribunale di Marsala, con sentenza depositata il 7 novembre 2007, accolse la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e dai terzi chiamati.

2. – La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 28 febbraio 2012 e notificata il 28 marzo 2012, ha rigettato il gravame proposto da S.G., rilevando che le parti avevano concluso il contratto preliminare presupponendo che il definitivo sarebbe stato stipulato solo all’esito del rilascio della concessione in sanatoria, e che alla scadenza del termine indicato da S. nella diffida ad adempiere (18 luglio 2004) l’immobile era ancora abusivo.

3. – Per la cassazione della sentenza S.G. ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Resistono con controricorso M.V., C.S. e B.I.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con l’unico motivo è denunciata omessa o insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo, assumendosi che la Corte d’appello non avrebbe considerato che il termine ad adempiere fissato dal promissario acquirente con la lettera raccomandata in data 2 luglio 2004 era termine essenziale, a fronte della negligenza della promittente venditrice, che non si era attivata per tempo allo scopo di farsi rilasciare la procura speciale a vendere e curare la pratica per il rilascio della concessione in sanatoria.

2. – La doglianza è infondata.

2.1. – La Corte d’appello ha chiarito, con argomentazione esaustiva ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni per cui non era possibile ritenere che il contratto preliminare si fosse risolto di diritto per effetto dell’inutile decorso del termine indicato nella diffida ad adempiere inviata dal promissario acquirente.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, l’intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell’art. 1455 c.c., dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell’interesse della parte all’esatto e tempestivo adempimento (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 18696 del 2014).

Nella vicenda in esame, la Corte d’appello ha evidenziato che in data del 3 giugno 2004 l’Ufficio tecnico del Comune di Partanna aveva certificato che l’immobile non ricadeva in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, e che le parti avevano deciso di posticipare la stipula del contratto definitivo in attesa che fosse rilasciata la concessione in sanatoria. In siffatto contesto, risultava priva di giustificazione l’iniziativa del promissario acquirente di inoltrare in data 2 luglio 2004 la diffida per la scadenza del termine indicato nel contratto preliminare per la stipula del definitivo, trattandosi all’evidenza di termine non essenziale, tanto più che alla scadenza del termine indicato nella diffida, permaneva l’interesse del promissario acquirente all’adempimento della prestazione.

2.2. – Priva di decisività risulta poi la individuazione del momento nel quale la promittente venditrice si era attivata per ottenere la concessione in sanatoria, essendo pacifico che tale attività vi era stata, come dimostrato dall’avvenuto rilascio in data 4 agosto 2004, sicchè, in conclusione, la diffida era riconducibile al ripensamento del promissario acquirente piuttosto che all’inadempimento di non scarsa importanza della controparte.

3. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. T.C..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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