Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25349 del 11/11/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 25349 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA

processo ai sensi
della legge n. 89
del 2001

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi
uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente —
contro
TEl LUIGI; IDINO DONATO; CARDIGLIANO MARIA; SERGIO MARCELLO
ANTONIO; MADARO SIMONA; QUATTROCCHI GIOVANNI; GOBBI AGNESE;
ANTONELLI FRANCA; CORVASCE ALDO SCIPIONE; RICCO ANGELA; CARBONE
GIUSEPPE; FLORI FATIMA; PONZIANO POTITO; ZACCARIA LUCIA; BATTAGLIA
GIUSEPPE; SANTAMARIA ROSARIO; CAPORALE FRANCA; RAHO ANTONIO;
PASCALI MARIA ROSARIA; SERRANO GESUALDO; VITTOZZI SIMONA; TORRE
ROBERTO; MARINELLI FABIO; LAPUCCI NADIA; D’ANGELO RAFFAELE;
PELLEGRINO ASSUNTA; CALDAREL1A ORAZIO; MARINO ANNA MARIA; AMATO

Data pubblicazione: 11/11/2013

GIOVANNI; CANONICO CARMINE; LUBERTO AMEDEO; MICILLO CLARA;
PIRRONE GIUSEPPINO; DE SALVO VINCENZO; DIACONI FERICO ANTONELLA;
SPARVOLI ANDREA; CIMORELLI FRANCESCO; CIOLLI BARBARA; RONDINELLA
GIANFRANCO; BENVENGA LAURA; BUCCELLA MARCO; SPAMPANATO

PERNACI FABRIZIO CALOGERO; MORELLI ANNA MARIA; BOCCHETTI
GIACOMO; PALUMBO EMMA; AMATO SEBASTIANO; MELCHIONDA SILVANA;
MANZO GIOVANNI; BORZETTI MASSIMILIANO; NERVINO MADDALENA;
MARIANI MARIO; PALESE LORELLA GIANNA; ROCA MARIO; SAVINO MARIA;
MONTANA AMEDEO; SCHIANO RITA; NANUCCI GIANCARLO; VARONE
GIOVANNI; DE MARTINO STEFANIA; ARGENZIANO ANDREA; BARBIERI PAOLA;
VELTRI NICOLA; FARELLA CARLO; RULLO ANNUNZIATA; CAUSO ANTONIO;
FAVORITO SALVATORE; TATA DANIELA; QUINZI WALTER; INNOCENZI MARCO;
RANFI LORENZO; LEUZZI FERNANDA; BONFITTO CIRO; TEODORI CARLO;
AMADORI CRISTINA; MINO MINA; DI MAURO GIUSEPPE; CORIGLIANO MARIA
ROSARIA; CRISCI ALFREDO; DI MARI IVANA; DEL MARCO ANTONIO; LEUZZI
MARIA ANTONIA; BOEMI NICOLA; MARIANI ASSUNTA; MALASOMMA
GIUSEPPE; ZAMPA ARNALDO EMILIO; DI MARCO PAOLO; MASTRODDI
ELISABETTA; CONVERSANO MASSIMO; SAGLIMBENI NINFA; ORLANDO
VITTORIO EMANUELE; FERRARI CARMELA; MARRA ROSARIO; FUCILE MARIA;
TAVELLI GINO; PONTILLO MARIA; POLLETTA RENATO e CARDIA LETIZIA;
– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia relativo ai proc. riuniti sotto il n.
3291de1 2010 V.G., depositato in data 21 maggio 2012 (e non notificato).

ANTONIO; CIRAMINI LETIZIA; CORDELLA VINCENZO; SOLAZZO ANNA LISA;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 ottobre 2013

dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Ignazio Patrone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Gli intimati di cui in intestazione chiedevano alla Corte d’appello di Perugia, con
distinti ricorsi ritualmente depositati e poi riuniti, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il
riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per
la irragionevole durata di un giudizio instaurato con atto di citazione ritualmente
notificato con fissazione della prima udienza per il 5 gennaio 2006 dinanzi al
Tribunale di Roma, definito in primo grado con sentenza depositata il 16 marzo 2010,
invocando, ciascuno, la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei
danni non patrimoniali subiti per la irragionevole durata complessiva del predetto
giudizio.
Nella costituzione del resistente Ministero, l’adita Corte di appello, riuniti i ricorsi, con
decreto depositato il 21 maggio 2012, accertava l’irragionevole ritardo del suddetto
giudizio nella durata di anni uno e mesi due e condannava l’Amministrazione
convenuta al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di euro
1.000,00, oltre interessi dalla notifica originaria dei ricorsi, con ulteriore condanna
della stessa Amministrazione alla rifusione della metà delle spese giudiziali, che
venivano compensate per la residua metà.
Avverso il suddetto decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione il
Ministero della Giustizia, con atto notificato il 19 settembre 2012, sulla base di due
motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato in diritto

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Ritenuto in fatto

1. Con il primo motivo dedotto il Ministero ricorrente ha denunciato (ai sensi dell’ad.
360, comma 1, n. 3, c.p.c.) la violazione e/o falsa applicazione dell’ad. 2 della legge
n. 89 del 2001, avuto riguardo alla mancata valutazione, ai fini della determinazione
della durata irragionevole del processo presupposto e pur in presenza di specifica

2. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente ha dedotto il vizio di omessa,
contraddittoria od insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia
relativo alla determinazione della ragionevole durata dello stesso giudizio
presupposto secondo criteri predeterminati.
3. Il primo motivo appare infondato per le ragioni che seguono.
Rileva il collegio che, se è pur vero (come prescritto dall’ad. 2, comma 2, della legge
n. 89 del 2001) che la Corte territoriale competente debba tener conto — ai fini della
determinazione della durata irragionevole del giudizio presupposto — del
comportamento delle parti e del grado di complessità del caso, nella fattispecie, la
Corte umbra, considerata anche la natura dell’affare ed il tempo complessivo
occorso per la sua definizione, ha, per un verso, ritenuto che l’intervallo temporale
necessario (e da valutarsi come ragionevole) per la conclusione del giudizio fosse
computabile in tre anni (sulla scorta dei parametri individuati dalla giurisprudenza
della CEDU e da quella di questa Corte di legittimità, per come avallato anche dal
nuovo comma 2 bis dello stesso art, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall’ad. 55,
comma 1, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., nella legge n. 134 del 2012) e,
per altro verso, diversamente da quanto dedotto con la censura in esame, ha
attestato (previa verifica degli atti processuali) che, nello svolgimento del medesimo
giudizio, non erano stati presenti segmenti temporali imputabili alle parti.

istanza in tal senso,di eventuali ritardi processuali addebitabili alle parti.

In tal senso, perciò, la Corte perugina ha manifestato di aver preso in considerazione
le eccezioni della difesa erariale e di essersi conformata legittimamente al disposto
dell’art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, donde l’insussistenza della
denunciata violazione.

nella determinazione della durata ragionevole del presupposto giudizio di primo
grado — ha applicato (come già evidenziato) i criteri elaborati dalla giurisprudenza di
questa Corte, procedendo anche alla valutazione della natura del caso controverso e
al grado di complessità del medesimo, anche in relazione alla pluralità delle parti
costituite. Del resto, la stessa Corte perugina ha applicato l’ulteriore condivisibile
principio (v., sul punto, ad es., Cass. n. 15041 del 2012), in base al quale, in materia
di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, la
determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la
sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di una
valutazione che il giudice di merito deve compiere caso per caso, tenendo presenti
gli elementi indicati dalla norma richiamata, anche alla luce dei criteri applicati dalla
Corte europea e da questa Corte di legittimità, dai quali è consentito discostarsi,
purché in misura ragionevole e dando conto delle ragioni che lo giustifichino (onere
al quale la Corte umbra ha assolto, nei sensi precedentemente esplicitati).
5. In definitiva, sulla scorta delle ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente
respinto, senza che debba farsi luogo ad alcuna regolazione delle spese della
presente fase di legittimità, poiché le parti intimate non via hanno svolto attività
difensiva.

PER QUESTI MOTIVI

– 5 –

4. Anche il secondo motivo è privo di pregio, dal momento che la Corte territoriale —

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte

suprema di Cassazione, in data 4 ottobre 2013.

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