Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25348 del 12/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 12/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.12/12/2016),  n. 25348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18908-2012 proposto da:

D.W., D.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL

MONTE OPPIO 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PASCUCCI,

rappresentati difesi dagli avvocati MARCO DE CRISTOFARO, GIANCARLO

MAZZETTO;

– ricorrenti –

contro

D.L., D.P., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

G.G. BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANO

CARRARO;

– controricorrenti e ric. incidentali –

contro

D.W., D.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

RUGGERO BONGHI 11/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

PASCUCCI, rappresentati difesi dagli avvocati GIANCARLO MAZZETTO,

MARCO DE CRISTOFARO;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 157/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato MEREU Paolo, difensore delle resistenti con delega

che ha chiesto l’accoglimento degli scritti difensivi depositati e

delle difese esposte;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 2000 le sorelle L. e D.P. convennero in giudizio i fratelli M. e D.W. perchè fosse disposta la divisione dei beni ereditari caduti in successione alla morte del padre U., deceduto il (OMISSIS) senza testamento, previa deduzione delle donazioni fatte a favore dei convenuti con atto notaio A. 10 giugno 1985 fino al reintegro delle quote di legittima spettanti ad esse attrici, con imputazione degli importi dagli stessi dovuti a titolo di canone di affitto di cui al contratto in data (OMISSIS), e condanna al pagamento del corrispettivo per il godimento degli immobili caduti in successione.

I convenuti conclusero per il rigetto delle domande precisando che, con lo stesso atto notaio A. del (OMISSIS), le attrici avevano ceduto ad essi convenuti gli immobili ricevuti in donazione dal padre per il corrispettivo di Lire 25 milioni, e in via riconvenzionale chiesero che la divisione fosse disposta previo accertamento che i beni ereditari erano soltanto quelli indicati nella denuncia di successione, con imputazione all’asse ereditario dell’importo di cui al dossier titoli nella misura di 1/3, conferimento dell’importo di Lire 25 milioni, oggetto di ulteriore donazione a favore di D.L. tra il 1992 e il 1993, e imputazione pro quota alle attrici delle spese di sepoltura del genitore e di pagamento delle imposte.

1.1. – Il Tribunale di Venezia dispose lo scioglimento della comunione ereditaria, previa reintegrazione della legittima spettante alle attrici, assegnando le quote in natura, salvo conguaglio a carico dei fratelli D. per complessivi Euro 34.172,44, oltre interessi.

2. – La Corte d’appello, adita in via principale da M. e D.W. e in via incidentale da L. e D.P., con sentenza depositata il 23 gennaio 2012 e notificata il 19 maggio 2012, ha accolto l’appello principale limitatamente alla divisione dei beni spettanti ai fratelli M. e D.W., tra i quali era operante l’accordo divisorio risalente all’atto notaio A. del (OMISSIS), confermando per il resto la decisione del Tribunale.

3. – Per la cassazione della sentenza D.W. e D.M. hanno proposto ricorso sulla base di un motivo.

L. e D.P. resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale resistono i ricorrenti principali.

Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente si deve rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, formulata dalle controricorrenti sull’assunto che il vizio ivi denunciato sia di tipo revocatorio.

L’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che, come nella specie, investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (ex plurimis, Cass., sez, L, sent. n. 844 del 2009).

2. – Il ricorso principale è, pertanto ammissibile e nel merito è fondato.

2.1. – Con l’unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 553 c.c. e art. 564 c.c., comma 2, nonchè vizio di motivazione e si contesta che la Corte d’appello aveva effettuato l’imputazione dei beni ricevuti in donazione dalle sorelle L. e P., con l’atto notaio A. (OMISSIS), con riferimento all’importo di 25 milioni di Lire – che era il corrispettivo dell’alienazione di tali beni, effettuata con il medesimo atto del (OMISSIS) in favore dei fratelli -, anzichè al valore dei beni che le predette avevano ricevuto dal de cuius, consistiti nella quota di 1/3 della nuda proprietà del fabbricato e terreno agricolo siti in Comune di (OMISSIS). L’errore aveva comportato la determinazione della quota di legittima spettante alle sorelle D. in misura maggiore di quella effettiva, con conseguente alterazione della divisione tra le parti.

2.2. – La doglianza è fondata.

2.3. – L’art. 564 c.c., comma 2, prevede che il legittimario il quale agisca in riduzione per lesione della sua quota di legittima, deve imputare alla sua porzione le donazioni o i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (ipotesi in cui la liberalità si riversa sulla quota disponibile).

Oggetto della imputazione ex se, prevista dalla norma richiamata, sono dunque i beni attribuiti al legittimario dal de cuius con l’atto di liberalità, sicchè, come ripetutamente affermato da questa Corte, la loro consistenza oggettiva deve essere determinata con riferimento al momento dell’attribuzione, mentre la valutazione economica dei medesimi beni, come di ogni altro elemento che concorra a determinare il valore della massa ereditaria, va fatta con riferimento al momento dell’apertura della successione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 24711 del 2009; Cass., sez. 2, sent. n. 6011 del 1984).

2.4. – Nel caso di specie, accertato che con l’atto notaio A. in data (OMISSIS) il de cuius aveva donato alle figlie la quota di 1/3 della nuda proprietà del fabbricato e terreno agricolo siti in Comune di (OMISSIS), l’oggetto della imputazione ex art. 564 c.c. consisteva esattamente nella indicata quota di nuda proprietà e non, come erroneamente stabilito dalla Corte di merito, nel corrispettivo della vendita della quota che le donatarie avevano disposto con atto di pari data, in favore dei fratelli.

3. – Il ricorso incidentale è infondato.

3.1. – Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. e si contesta l’omessa pronuncia sul nono motivo dell’appello incidentale, con il quale L. e D.P. avevano censurato l’erroneità della quantificazione del debito a carico dei fratelli W. e D.M. per i canoni di affitto, come riconosciuto dal Tribunale.

4. – Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. e si contesta l’omessa pronuncia sul decimo motivo dell’appello incidentale, con il quale era censurata la quantificazione dell’indennità riconosciuta dal Tribunale a favore delle sorelle D. per l’occupazione esclusiva degli immobili ereditari da parte dei fratelli D..

4.1. – Le doglianze sono infondate.

Non sussiste il denunciato vizio processuale in quanto la Corte d’appello ha pronunciato sulle questioni relative ai crediti-debiti reciproci, confermando espressamente la decisione di primo grado con riguardo al riconoscimento delle poste a carico dei fratelli D. per i canoni di affitto e per l’occupazione esclusiva degli immobili ereditari. La conferma della decisione del Tribunale, investe l’intera questione delle poste a debito dei fratelli D., con riferimento sia all’an debeatur, sia alla quantificazione delle stesse, con conseguente rigetto di tutte le censure prospettate al riguardo.

5. – Con il terzo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1241 c.c., e si contesta la statuizione di compensazione dei debiti reciproci tra le parti a fronte delle differenze tra i relativi importi.

5.1. – La doglianza è inammissibile.

La Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva dichiarato compensati i debiti reciproci, ritenendola congrua, sul rilievo del carattere bagatellare delle relative questioni, e dando atto che le spese funerarie sostenute dai fratelli D. – come documentate e sulla base del notorio – potevano ritenersi equivalenti a quanto dagli stessi dovuto alle sorelle, a titolo di canoni di affitto e indennità di occupazione. L’accertamento posto alla base della valutazione di equivalenza si risolve in un apprezzamento di fatto, che non è censurabile sotto il profilo dell’erronea applicazione della norma invocata.

6. – All’accoglimento del ricorso principale segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che procederà alla imputazione dei beni ricevuti dalle sorelle D. con l’atto di donazione in data (OMISSIS) in conformità al principio di diritto richiamato al paragrafo ribadito al paragrafo 2.3., e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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