Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25348 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 11/11/2020), n.25348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7647/2012 R.G. proposto da:

Colonia Sud Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto Mario

Garofalo, con domicilio eletto presso l’Avv. Gianluigi Abbruzzese in

Roma via E.Q. Visconti n. 8, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 57/50/11, depositata il 31 gennaio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio

2020idal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Colonial Sud Spa, società operante nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari, impugnava gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per gli anni 2003 e 2004 per Irpeg ed Irap, nonchè, per l’anno 2003, per Iva, con i quali, disconosciuti costi, di vario genere, per difetto di inerenza e competenza e sopravvenienze attive, determinava il maggior reddito recuperando le imposte non versate, oltre interessi e sanzioni.

La CTP di Napoli, previa riunione, accoglieva in parte i ricorsi, ritenendo non fondata la pretesa quanto ai costi per la cooperativa di facchinaggio, per la 14 mensilità e in relazione alle prestazioni con la Focus Management, rigettando nel resto. La sentenza era parzialmente riformata dal giudice d’appello, che riteneva fondati i rilievi per costi di collaborazione e per le sopravvenienze attive, nonchè per i costi cd. Focus Management

La contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi, poi illustrato con memoria. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, degli artt. 324,343 e 346 c.p.c. per aver la CTR riesaminato e deciso la ripresa per i costi cd. Focus Management, risolta in termini favorevoli al contribuente dal giudice di primo grado, nonostante la mancata proposizione di appello incidentale da parte dell’Ufficio.

1.1. Il motivo, univocamente diretto a censurare l’error in procedendo della sentenza impugnata ancorchè irritualmente riferito cumulativamente ad una pluralità di vizi, è fondato.

Risulta dalla stessa sentenza impugnata che l’Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTP di annullamento del rilievo per costi cd. Focus Management non ha proposto alcun gravame.

Nonostante ciò la CTR, in evidente extrapetizione, ha riesaminato la questione, decidendola in senso negativo per il contribuente.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione “di norme di diritto nonchè insufficiente motivazione” in relazione all’art. 2697 c.c., agli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver la CTR ingiustificatamente e senza motivazione distinto tra diverse voci contenute nella medesima fattura, applicando un diverso regime di onere probatorio, neppure essendo contestata l’antieconomicità della condotta.

2.1. Il motivo, anche a prescindere dall’irrituale cumulativa denuncia di una pluralità eterogenea di vizi, è inammissibile.

2.2. Non sussiste, in primo luogo, la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c..

La CTR, difatti, si è attenuta ai medesimi criteri: per quanto riguarda i costi SIA (ossia quelli relativi alle prestazioni con la Sistemi Integrati Distribuzione Srl), ha ritenuto pienamente raggiunta la prova dell’inerenza (“si assiste ad un’elencazione di spese fornite in sede di verifica e, soprattutto, ad un forte collegamento funzionale tra l’attività tipica di impresa della Colonia Sud e lo start up che la medesima ha dovuto affrontare”) oltre che la rituale e corretta deducibilità per competenza.

Invece, con riguardo ai costi SID (ossia i costi di collaborazione con la medesima società), ha escluso che una tale prova – il cui onere è sempre a carico della contribuente – fosse stata fornita (“ad onta del “contratto” stipulato tra la SID e la Errichiello, non risulta fornita alcuna prova circa la natura, la quantità, la qualità e l’effettività delle prestazioni dalla medesima rese”).

2.3. La motivazione resa, inoltre, pur sintetica, è chiara e consente appieno di comprendere il ragionamento operato dal giudice di merito.

Irrilevanti, sul punto, sono le deduzioni sull’antieconomicità del comportamento d’impresa, che resta profilo estraneo alla vicenda in giudizio e alla ratio della decisione, tutta ancorata alla verifica dell’inerenza.

Irrilevanti – oltre che inammissibili per difetto di autosufficienza per l’omessa riproduzione, salvo per una singola non significativa frase, del relativo documento – sono le deduzioni relative alla CTU, che restano, anche nella prospettazione avanzata dalla ricorrente, prive di ogni decisività.

2.4. Inammissibile, infine, è la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Va infatti osservato che, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., “è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma” ossia che abbia “giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio”, mentre “detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”, trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016).

La CTR, invero, si è limitata a valutare le prove introdotte in giudizio.

2.5. E’ evidente, dunque, che la complessiva censura mira, in realtà, ad una rivalutazione degli elementi probatori e documentali acquisiti in giudizio e valorizzati dal giudice di merito, in vista di una rivisitazione dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione “di norme di diritto nonchè insufficiente motivazione” in relazione all’art. 112 c.p.c., e all’art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 118, disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, per non aver la CTR esplicitato le motivazioni relative al mancato riconoscimento delle spese per collaborazioni e sopravvenienze attive.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Con riguardo ai costi SID emerge – già da quanto sopra evidenziato – che la motivazione non è nè assente, nè meramente apparente.

3.3. Pure con riguardo alle sopravvenienze attive – al di là della genericità del motivo sul punto – la motivazione non può dirsi apparente avendo la CTR, con accertamento in fatto in alcun modo censurato, ritenuto che le sopravvenienze attive non discendevano da eventi straordinari ma “si pongono in correlazione con i normali flussi di componenti di reddito”, sicchè rilevano alla stregua di produzione di valore della produzione e sono tassate ai fini Irap.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 109 tuir per aver escluso la deducibilità dei costi SID.

4.1. Il motivo è inammissibile per genericità e per non aver colto la ratio della decisione, che non ha escluso la deducibilità del costo per una inesatta concezione della nozione di inerenza ma per non aver la contribuente fornito la prova della correlazione dei costi all’attività d’impresa.

5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo e il quarto e infondato il terzo, la sentenza, nei limiti del motivo accolto, va cassata senza rinvio.

Le spese del giudizio d’appello vanno compensate, mentre quelle di legittimità sono liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo e il quarto, infondato il terzo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto. Compensa le spese d’appello e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità a favore della contribuente, che liquida in complessive Euro 4.200,00, oltre 15 % per spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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