Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25347 del 25/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.25/10/2017),  n. 25347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7506/2015 R.G. proposto da:

G.R., c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in Roma,

alla Via Cristoforo Colombo, n. 436, presso lo studio dell’avvocato

Renato Caruso che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Marco

Masi la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, c.f. (OMISSIS) e MINISTERO

GIUSTIZIA, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in

Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto dei 5.6/19.9.2014 della corte d’appello di

Caltanissetta, assunto nel procedimento iscritto al n. 721/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 maggio 2017 dal Consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al t.a.r. della Sicilia – Sezione Palermo depositato il 4.12.1996 G.R. chiedeva l’annullamento, tra l’altro, di taluni decreti del provveditore agli studi di Trapani nonchè del silenzio – rigetto formatosi sui ricorsi gerarchici all’uopo proposti.

Depositata istanza di prelievo in data 20.5.1997, con sentenza n. 9002 del 28.7.2010 il t.a.r. rigettava il ricorso.

Con ricorso depositato il 27.12.2010 G.R. proponeva appello.

Con sentenza n. 900 del 22.11.2011 il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia accoglieva l’appello, annullava i provvedimenti impugnati e condannava le P.A. resistenti al pagamento delle spese del doppio grado.

Con ricorso alla corte d’appello di Caltanissetta depositato il 21.5.2012 G.R. si doleva per l’irragionevole durata del suindicato giudizio. Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con decreto dei 5.6/19.9.2014 la corte d’appello di Caltanissetta dichiarava improponibile la domanda e compensava le spese.

Dava atto la corte che il documento allegato sub 6) dalla ricorrente integrava gli estremi di una mera istanza di fissazione di udienza.

Indi evidenziava che il mancato riscontro dell’avvenuto deposito nel giudizio “presupposto”, pendente alla data del 16.9.2010, dell’istanza di prelievo rendeva improponibile la domanda; che al contempo era manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 e successive modificazioni.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso sulla scorta di due motivi G.R.; ha chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione, decidendo nel merito, con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3.

Deduce che della L. n. 89 del 2001, art. 3, nel testo applicabile ratione temporis, non prevede l’onere per il ricorrente di produrre gli atti del giudizio “presupposto”.

Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

Si rappresenta, nel segno della L. n. 89 del 2001, art. 3, commi 4 e 5, nella formulazione applicabile alla fattispecie ratione temporis ovvero nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83 (si reitera che il ricorso ex lege “Pinto” è stato depositato in data 21.5.2012), che, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, l’oggetto della domanda è individuabile nella richiesta di accertamento della violazione, rispetto alla quale l’onere della parte istante è limitato alla semplice allegazione dei dati relativi alla sua posizione nel processo (data iniziale di questo, data della sua definizione, eventuale articolazione nei diversi gradi) e non anche alla produzione degli atti posti in essere nel processo presupposto (cfr. Cass. 19.7.2010, n. 16836; Cass. (ord.) 26.7.2011, n. 16367; Cass. 19.9.2016, n. 18337).

Va condivisa e recepita pertanto la prospettazione della ricorrente secondo cui la corte distrettuale “avrebbe dovuto accertare tramite acquisizione del fascicolo del giudizio presupposto, o direttamente presso la segreteria del T.A.R., la circostanza affermata dalla difesa della Sig.ra G. (…): in data 20/5/1997 la Signora G. depositava istanza di prelievo” (così ricorso, pag. 6).

Ciò viepiù giacchè la ricorrente aveva allegato lo “storico” del ricorso esperito dinanzi al t.a.r., da cui risultava l’avvenuto deposito, il 20.5.1997, dell’istanza di prelievo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 6, par. 1, C.E.D.U., L. n. 89 del 2001, D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 e del D.Lgs. n. 104 del 2010.

Deduce che il primo grado, di irragionevole durata, del giudizio “presupposto” è stato definito con sentenza n. 9002 del 28.7.2010; che perciò, contrariamente all’assunto della corte di merito, il giudizio in prime cure non era pendente alla data del 16.9.2010, cosicchè il D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 133 del 2008, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, non era applicabile alla fattispecie.

Il secondo motivo del pari è fondato e meritevole di accoglimento.

Si ribadisce che in prime cure il giudizio “presupposto” ha avuto inizio il 4.12.1996 ed è stato definito con sentenza n. 9002 depositata in data 28.7.2010, dunque, successivamente al 25.6.2008 (dì di entrata in vigore del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha configurato il deposito dell’istanza di prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, presupposto che ha da sussistere al momento del deposito della medesima domanda ex lege “Pinto”) ed antecedentemente al 16.9.2010 (dì a decorrere dal quale è divenuto operativo del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23, che ha reso obbligatoria ai fini dell’equa riparazione la proposizione dell’istanza di prelievo per i giudizi amministrativi introdotti prima del 25.6.2008 e pendenti alla data del 16.9.2010).

Si ribadisce che parte ricorrente ha dedotto che nel giudizio “presupposto” l’istanza di prelievo è stata depositata il 20.5.1997.

Si ribadisce che il ricorso per equa riparazione è stato proposto in data 21.5.2012.

Su tale scorta si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, con riferimento al primo grado del giudizio “presupposto” (non pendente alla data del 16.9.2010), che la presentazione dell’istanza di prelievo non era e non è necessaria ai fini dell’equa riparazione per l'(asserita) irragionevole durata del giudizio “presupposto” limitatamente al periodo precedente al 25.6.2008 (cfr. Cass. 15.2.2013, n. 3740, secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dall’allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, nei giudizi pendenti alla data del 16.9.2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima); che difatti tale necessità si prospetta unicamente in relazione al periodo decorso successivamente al 25.6.2008 (cfr. Cass. 13.4.2012, n. 5914, secondo cui, in tema di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo (nella specie iniziato nel 1996), la mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione (nella specie proposta nel 2009) nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25.6.2008) di entrata in vigore del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25.6.2008).

In secondo luogo, parimenti con riferimento al primo grado del giudizio “presupposto”, che il deposito in data 20.5.1997 dell’istanza di prelievo ha reso proponibile la domanda di equa riparazione per il periodo successivo al 25.6.2008 (cfr. Cass. 13.4.2012, n. 5914).

Invero, il deposito dell’istanza di prelievo anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133 – che ne ha configurato la presentazione come “presupposto processuale” della domanda di equa riparazione – comporta che la domanda resta proponibile senza necessità di nuova proposizione dell’istanza, poichè la parte ha già manifestato l’interesse alla sollecita definizione del processo amministrativo (cfr. Cass. 3.10.2014, n. 20935).

In terzo luogo, del pari con riferimento al primo grado del giudizio “presupposto”, che l’istanza di prelievo, anche quando condiziona “ratione temporis” la proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo della durata del processo, che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza (Cass. 1.7.2016, n. 13554; Cass. 27.1.2017, n. 2172).

In accoglimento di ambedue i motivi di ricorso il decreto dei 5.6/19.9.2014 della corte d’appello di Caltanissetta va cassato con rinvio alla medesima corte in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 16836/2010, n. 16367/2011, n. 18337/2016, n. 3740/2013, n. 5914/2012, n. 20935/2014, n. 13554/2016 e n. 2172/2017 dapprima citati.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie ambedue i motivi di ricorso; cassa il decreto dei 5.6/19.9.2014 della corte d’appello di Caltanissetta; rinvia alla corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2017

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